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80.1997.56

Ticino · 1996-05-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 24.04.1997 80.1997.56 Tessin Camera di diritto tributario 24.04.1997 80.1997.56 Ticino Camera di diritto tributario 24.04.1997 80.1997.56

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00056 Lugano 24 aprile 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 25 marzo 1997 in materia di:                 IC/IFD 95/96 tassazione intermedia presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che il 1° aprile 1994 __________ __________ riconosceva davanti all'Ufficio di stato civile di __________ la paternità di __________ __________;

-   che il 25 aprile 1996, sottoscriveva una convenzione con cui si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare a favore della figlia __________;

-   che detta convenzione veniva approvata il 5 aprile 1996 dalla competente Delegazione tutoria di __________;

-   che il 23 aprile successivo __________ __________ inviava copia della suddetta convenzione all'Ufficio di tassazione di Locarno, chiedendo di essere posto al beneficio della tassazione intermedia;

-   che con decisione del 7 maggio 1996, notificata per lettera raccomandata, l'Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda, poiché non configurava nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla legge per effettuare una tassazione intermedia;

-   che l'interessato presentava reclamo in data 13 febbraio 1997;

-   che l'UT di Locarno con decisione su reclamo del 6 marzo 1997 respingeva il reclamo in quanto manifestamente tardivo;

-   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone nuovamente l'accoglimento della propria richiesta di tassazione intermedia;

-   che gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD);

-   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

-   che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

-   che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

-   che nel caso in esame l'Ufficio di tassazione, a giusta ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso, spedito dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione per lettera raccomandata della decisione relativa al rifiuto della tassazione intermedia;

-   che, abbondanzialmente il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito, poiché la legge elenca tassativamente i motivi di tassazione intermedia e non prevede quello invocato dal contribuente (cfr. art. 55 LT e art. 45 LIFD); Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                   fr.    100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.      80.– per un totale di                                                        fr.    180.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: