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80.1997.23

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 04.06.1997 80.1997.23 Tessin Camera di diritto tributario 04.06.1997 80.1997.23 Ticino Camera di diritto tributario 04.06.1997 80.1997.23

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00023 Lugano 4 giugno 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 febbraio 1997 in materia di:                 IC 93/94 presentato da: __________ e __________, __________, rappr. da: avv. __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   Il 26 settembre 1993 i coniugi __________ presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, nella quale facevano valere deduzioni per spese di manutenzione per quasi fr. 265'000.-- in media annua, tali da azzerare il reddito imponibile. Le spese di manutenzione, di cui veniva chiesta la deduzione, erano in relazione a un'operazione di manutenzione e miglioria dell'immobile di Muralto di proprietà di __________, dal costo complessivo di fr. 1'235'000.--. Il 29 ottobre 1993 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui venivano sostanzialmente accordate le deduzioni chieste dai contribuenti e veniva di conseguenza accertata l'inesistenza di reddito imponibile.

2.   Il 30 novembre 1993 __________ presentava reclamo, contestando, limitatamente all'imposta sulla sostanza, il valore di stima dell'immobile e, meglio, chiedendo la riduzione del 10% in applicazione del decreto del 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato. Dopo aver ricevuto dall'Ufficio cantonale di stima spiegazioni esaurienti del perché la riduzione del 10% non poteva essergli concessa, __________ con lettera del 2 gennaio 1994 ritirava il ricorso.

3.   Il 22 novembre 1996 __________ veniva convocato dall'Ufficio di tassazione di Locarno per esaminare il reclamo da lui presentato il 30 novembre 1993. Nel corso dell'audizione del 3 dicembre 1996 l'Ufficio di tassazione manifestava al contribuente l'intenzione di non ammettere le spese di manutenzione, di cui era stata chiesta la deduzione nella dichiarazione d'imposta, se non nella misura in cui riguardavano spese per il risparmio energetico, e di peggiorare quindi la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94. Il 13 gennaio 1997 l'UT notificava ai coniugi Celio la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 1993-94, in cui riduceva le deduzioni per spese di manutenzione e gestione relative all'immobile di __________ di proprietà di __________ a soli fr. 53'693.--, determinando così il reddito imponibile in fr. 150'346.-- di media annua.

4.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________, chiedono l'annullamento della decisione su reclamo, sostanzialmente in quanto lesiva del principio della buona fede.

5.   In occasione dell'udienza del 22 aprile 1997, il giudice ha chiesto ai ricorrenti di precisare la natura dei lavori effettuati nell'immobile di __________. È emerso che l'immobile, costruito in parte nel 1939 e in parte nel 1947, necessitava di importanti lavori di manutenzione intesi a compensare la perdita di valore derivante dalla precedente mancata esecuzione di lavori di manutenzione e dalla necessità di sostituire impianti non più adeguati e conformi agli standard abitativi attuali. È altresì emerso che __________ ha colto l'occasione per trasformare il piano mansardato così da ricavarne un attico da adibire a propria abitazione primaria, con conseguente innalzamento e rifacimento del tetto, che comunque avrebbe dovuto essere rifatto, come pure per costruire un corpo esterno per inserirvi un ascensore. Non sono invece state apportate modifiche di sorta alla tipologia degli appartamenti e dei negozi, in particolare non sono state abbattute o costruite nuove pareti, che ne abbiano radicalmente trasformato la fisionomia. Preso atto di queste spiegazioni, che hanno messo in luce come non si sia trattato di una riattazione radicale dell'immobile, ma, eccezion fatta dell'attico ricavato dal piano mansardato e del nuovo corpo per l'ascensore, di veri e propri lavori di manutenzione nel senso di " Instandstellungskosten " e di costi per la sostituzioni di oggetti e impianti vetusti e ammortizzati, l'Ufficio di tassazione ha dato la propria adesione allo scritto del 2 gennaio 1994, con cui __________ dichiarava di ritirare il ricorso, impegnandosi a emanare una nuova decisione su reclamo di contenuto identico a quello della notifica di tassazione. L'UT ha nondimeno fatto presente ai ricorrenti che per i prossimi periodi fiscali potranno essere ammesse unicamente le spese effettive di manutenzione e gestione in quanto debitamente comprovate. La liquidazione del 26 agosto 1992 dello studio di architettura __________, con la relativa suddivisione dei costi spese tra costi di miglioria e spese di manutenzione, utilizzata per la tassazione litigiosa in questa sede, farà stato, in caso di eventuale alienazione dell'immobile, se ve ne sarà la necessità, per la tassazione sull'utile immobiliare.

6.   In simili condizioni il ricorso è divenuto privo d'oggetto e non mette pertanto più conto esaminare le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: