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80.1997.219

Ticino · 1997-07-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.219 Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.219 Ticino Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.219

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00219 Lugano 23 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1997 in materia di:                 IC 97/98 presentato da: __________ __________ -__________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________ __________ svolge l’attività di __________. Nella dichiarazione fiscale 1997/98 indicava di avere conseguito, nel periodo di computo, i seguenti redditi: dall’attività lucrativa indipendente fr. 7’465.– nel 1995 e fr. 1’063.– nel 1996; dalla sostanza (valore locativo) fr. 2’150.– all’anno. Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 luglio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ quantificava il reddito aziendale del contribuente in fr. 18’000.– in media annua e il valore locativo in fr. 3’000.–. Dopo le deduzioni previste dalla legge, il reddito imponibile veniva determinato in fr. 14’572.– in media annua per l’IC, cui corrispondeva un’imposta annua di fr. 320.–; quanto all’IFD, il reddito risultava inferiore al minimo imponibile. 2. Con reclamo del 4 agosto 1997, il contribuente contestava il reddito aziendale accertato dall’autorità fiscale, lamentando una condotta persecutoria dell’autorità di tassazione. Nella propria decisione su reclamo del 9 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione argomentava che la rivalutazione del reddito aziendale dichiarato era stata determinata dalla sproporzione esistente fra le entrate dichiarate dal contribuente e le spese da lui sostenute. Il calcolo fatto dall’autorità fiscale era il seguente: entrate dichiarate                                fr.      8’528 spese: interessi passivi                                                          fr.      6’715 oneri AVS                                                                    fr.      6’543 premi cassa malati                                                     fr.      4’639 diminuzione debiti rispetto al 1995                           fr.      2’800 imposte pagate (comunali, fed., cantonali)              fr.      2’404 totali                                                      fr.      8’528     fr.    23’101 Sulla base del calcolo in questione, che ancora non comprendeva i costi per il sostentamento personale, l'Ufficio di tassazione aveva ritenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 1’000.– e di aggiungere peraltro un reddito d’altra fonte di fr. 14’000.–, per tener conto dei vantaggi goduti in famiglia. 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ si riconferma nelle motivazioni contenute nel reclamo all’autorità fiscale e fa riferimento alla definizione del proprio reddito effettuata nel 1995 in occasione di un suo precedente ricorso a questa Camera. All’udienza del 18 febbraio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha in particolare sostenuto che terze persone gli avrebbero saldato dei debiti permettendogli di far fronte alle proprie necessità. Il giudice gli ha pertanto assegnato un termine di venti giorni per produrre eventuali dichiarazioni di terzi verso i quali sarebbe debitore. Il 4 marzo 1993 il contribuente ha prodotto due dichiarazioni, entrambe datate 27 febbraio 1998, che confermano l'esistenza di due prestiti di fr. 2'000.-- ciascuno, senza tuttavia indicare la data alla quale risalirebbe il prestito. 4. 4.1. L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una “valutazione coscienziosa”. La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,

p. 163). 4.2. Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l’art. 204 cpv. 2 LT prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L’autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. 4.3 Va subito rilevato che il calcolo dell'UT, esposto nel dettaglio nella decisione su reclamo, appare, in linea di principio, ineccepibile. Basti considerare che a fronte di redditi per fr. 30'000.- nel biennio di computo stanno uscite per oltre fr. 23'000.-, senza considerare il fabbisogno per vivere per due anni, valutato complessivamente dall'UT in poco meno di fr. 7'000.-. Le giustificazioni esposte dal ricorrente all'udienza non sono apparse lineari e convincenti. L'UT ha d'altronde mostrato notevole prudenza nel considerare il fabbisogno per vivere, ammettendo aiuti da parte dei genitori, che pure vivono in ristrettezze. Le due dichiarazioni del 27 febbraio 1998, prodotte dopo l'udienza, sono alquanto generiche e non indicano la data in cui sarebbe avvenuto il prestito. Quella rilasciata dai genitori appare poi sostanzialmente dettata da ragioni familiari. Dando prova di grande prudenza e per economia di giudizio, questa Camera considera di poter includere nel calcolo del dispendio, senza ulteriori accertamenti, la conferma del prestito di fr. 2'000.- di __________ __________ -__________ e di ridurre così il reddito d'altra fonte di fr. 1'000.- di media annua, riducendolo così a fr. 13'000.-, confermato invece il reddito aziendale di fr. 1'000.-. In simili condizioni il reddito imponibile ammonta a fr. 10'522.-per un'imposta annua di fr. 62.-. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1997 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 13'000.- di media annua. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: