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80.1997.207

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-02-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 10.02.1998 80.1997.207 Tessin Camera di diritto tributario 10.02.1998 80.1997.207 Ticino Camera di diritto tributario 10.02.1998 80.1997.207

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00207 Lugano 10 febbraio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 11 dicembre 1997 in materia di:                 IC/IFD 97/98 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________ __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che con decisione su reclamo del 17 novembre 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ ha esposto ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 2'500.-- a parziale ripresa delle spese di trasferta, che il datore di lavoro ha rifuso forfetariamente ad __________ __________, peggiorando su questo punto la notifica di tassazione del 15 settembre 1997, che non prevedeva nessuna ripresa a tale titolo;

-   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la ripresa dell'importo di fr. 2'500.-- sulle spese di trasferta che il datore di lavoro rifonde mensilmente ad __________ __________ con un importo globale;

-   che la ripresa trae origine dal rapporto della verifica fiscale dell'impresa di costruzioni __________ __________, effettuata nell'aprile del 1992, e al successivo verbale del 13 luglio 1992, con il quale l'impresa accettava la ripresa di parte delle indennità di trasferta e del rimborso spese veicoli ai dipendenti;

-   che nelle tassazioni IC/IFD 1993-94 e 1995-96 ad __________ __________ non è stata fatta nessuna ripresa per spese di trasferta rifuse globalmente;

-   che tale ripresa è stata effettuata, per la prima volta, nella tassazione IC/IFD 1997-98 in sede di decisione su reclamo;

-   che gli atti dell'incarto non consentono a questa Camera di pronunciarsi sulla contestazione;

-   che, in effetti, la verifica fiscale dell'impresa __________ __________ si riferisce all'anno di computo 1990, mentre che per la tassazione di __________ __________, qui in contestazione, fanno stato gli anni di computo 1995-96;

-   che se, da un lato, la ripresa appare giustificata dal citato rapporto dell'ispettorato fiscale e ancor più dalla lievitazione conosciuta in cinque anni dalla rifusione forfetaria, dall'altro, non risulta né se all'impresa __________ siano state effettuate delle riprese per rifusioni delle spese di trasferta e veicoli ai dipendenti negli anni di computo 1995 e 1996, né se __________ __________ continui a esercitare, nell'ambito dell'impresa, le medesime mansioni che esercitava nel 1990 o se invece esse abbiano conosciuto un'evoluzione;

-                                   -   che pertanto gli atti del procedimento devono essere retrocessi all'UT, perché completi gli accertamenti nel senso appena indicato; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di __________ per nuova decisione sul punto in contestazione, dopo ulteriori accertamenti.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: