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80.1997.162

Ticino · 1997-08-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1997.162 Tessin Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1997.162 Ticino Camera di diritto tributario 14.11.1997 80.1997.162

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00162 Lugano 14 novembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 28 settembre 1997 in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari presentato da: 1. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, 3. __________ __________, __________ __________, 4. __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, nel corso del 1995, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ vendevano quattro appartamenti di un condominio di __________, del quale essi erano comproprietari;

-   che, con quattro decisioni del 27 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai venditori altrettante tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in via di apprezzamento, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale, neppure dopo essere stati multati;

-   che, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, i contribuenti chiedevano di elevare le deduzioni per spese di investimento e di correggere la ripartizione millesimale di una delle quote di PPP vendute;

-   che, non essendo stata allegata al reclamo alcuna documentazione delle spese chieste in deduzione, l'Ufficio di tassazione invitava i reclamanti, con scritto del 16 giugno 1997, a completare il gravame entro il 4 luglio oppure a chiedere di essere convocati in udienza, avvertendoli nel contempo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo;

-   che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l’autorità di tassazione dichiarava inammissibile il gravame, con quattro decisioni, intimate ai venditori in data 21 agosto 1997;

-   che, con reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, e ripropongono la richiesta di dedurre ulteriori 40’000 franchi circa a titolo di costi di investimento;

-   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

-   che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

-   che contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 227 cpv. 1 LT 1994);

-   che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

-   che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT

n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

-   che, nel presente caso, le decisioni impugnate sono state notificate ai ricorrenti, rispettivamente, il 25 agosto 1997 (____________________) e il 22 agosto 1997 (____________________, __________ __________, __________ __________), mentre il ricorso è stato consegnato alla posta solo il 30 settembre 1997, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge;

-   che il ricorso sarebbe tardivo anche se si considerasse quale data di notifica quella indicata sulle decisioni stesse (27 agosto 1997);

-   che, del resto, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dai ricorrenti, né sarebbe comunque immaginabile che un impedimento possa aver ostacolato tutti e quattro i ricorrenti negli stessi giorni. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è irricevibile .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    280.– sono a carico dei ricorrenti.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: