Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.147 Tessin Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.147 Ticino Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.147
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.97.00147 Lugano 5 dicembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 29 agosto 1997 in materia di: IC/IFD 95/96 tassazione intermedia presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________, studentessa all’Università di __________, ha svolto nel corso degli anni 1993-94 diverse attività, conseguendo in media annua un reddito del lavoro di fr. 12'600.--. Nella tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, effettuate le deduzioni di legge, l’imponibile di __________ __________ è pertanto risultato inferiore al minimo imponibile (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 15 maggio 1995). Nel corso dei mesi di gennaio e di febbraio del 1995 ha beneficiato di 32 indennità di disoccupazione. Il 1° marzo 1995 ha iniziato a lavorare quale assistente universitaria e ha inoltre collaborato nel corso del 1995 e del 1996 con l'Agenzia __________ __________. Il 23 giugno 1997 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ una tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1995, in cui le esponeva un reddito del lavoro, calcolato sul presente, di fr. 38'662.-- di media annua e le concedeva deduzioni per spese professionali per complessivi fr. 10'200.--. 2. Il 16 luglio 1997 __________ __________ presentava reclamo chiedendo deduzioni per doppia economia domestica per complessivi fr. 15'160.-- e, meglio, fr. 5’200.-- per pasti fuori casa e fr. 9'960.--per spese d’alloggio. Con decisione del 25 agosto 1997 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, portando la deduzione per spese professionali a fr. 11'100.--. L’autorità fiscale precisava che la deduzione per la camera (fr. 7'800.--) e per doppia economia domestica (fr. 4'800.--) poteva venire ammessa unicamente in ragione del 50%, poiché la contribuente continuava gli studi a metà tempo. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di poter dedurre dal reddito a titolo di spese professionali un importo complessivo di fr. 21'160.-- e, meglio, fr. 9'960.-- per la camera, fr. 5’200.-- per doppia economia domestica, fr. 2'000.--per altre spese professionali e fr. 4'000.-- per spese di trasporto. Precisa di svolgere nel Canton __________ due tipi di attività:
- al 50%, ma con presenza effettiva al 100%, quale assistente universitaria con compiti nell’ambito della ricerca scientifica e dell’insegnamento (assistenza agli studenti, lezioni, correzione d’esami);
- quale corrispondente esterna dell’Agenzia __________ __________, mediamente per 6 volte al mese per una durata di tre ore.
4. In occasione dell'udienza del 16 ottobre 1997, cui la ricorrente non ha potuto presenziare, il giudice, per economia di giudizio, considerato come già in precedenza erano insorte difficoltà di convocazione, ha ritenuto di poter sottoporre alle parti una proposta di transazione. Tenuto conto delle attività svolte quale assistente universitaria a tempo parziale ma con obbligo di presenza a tempo pieno e di collaboratrice esterna dell'Agenzia __________ __________, è stata formulata la seguente proposta: - deduzione integrale per spese di viaggio (conferma) fr. 3'800.-- - deduzione intera per doppia economia domestica fr. 4'800.-- - deduzione integrale per la camera sul luogo di lavoro fr. 7'800.-- - deduzione intera per altre spese professionali fr. 2'000.-- - deduzione intera complessiva fr. 14'600.-- . /. riduzione di un terzo per lavoro a tempo parziale fr. 4'866.-- spese professionali deducibili (arrotondata) fr. 9'740.-- L'UT ha aderito seduta stante alla proposta; la ricorrente con lettera del 10 novembre 1997. La proposta formulata dal giudice - sia notato di transenna - è in sintonia con la giurisprudenza di questa Camera (CDT
n. 300 del 31 dicembre 1993 in re M.F.) e con la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che prevede appunto una riduzione adeguata delle deduzioni per spese professionali in caso di attività lucrativa dipendente esercitata soltanto durante una parte dell'anno, a tempo parziale o come professione accessoria (cfr. Circolare
n. 2 - concernente le spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente - dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, del 21 luglio 1992, cifra 3). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 1997 è riformata conformemente a quanto stabilito al consid. 4. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: