Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.87 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.87 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.87
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00087 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 29 aprile 1996 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: __________ e __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto
1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94, a decorrere dal 1° dicembre 1993, l'Ufficio di tassazione di __________ ha esposto, in via valutativa, ai coniugi __________ una reddito aziendale di fr. 35'000.-- di media annua, poiché quello risultante dal conto economico di fr. 19'599.-- sarebbe stato insufficiente per coprire il dispendio (cfr. decisione su reclamo del 5 aprile 1996).
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano il reddito aziendale esposto loro dall'Ufficio di tassazione. In particolare dissentono sul consumo per l'affitto privato valutato in fr. 18'000.-- e su quello per l'uso privato dell'automobile valutato in fr. 5'000.--.
3. All'udienza del 17 settembre 1996, dopo aver esaminato in contraddittorio anche i dati contabili relativi al periodo 1995-96 e aver chiesto informazioni sull'affitto privato, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale tanto per il periodo 1° dicembre 1993 - 31 dicembre 1994 che per il successivo periodo ordinario 1995-96 in fr. 27'500.-- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 27'500.-- di media annua. §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emanazione di nuovi conteggi IC/IFD 1993-94 (con effetto dal 1° dicembre
1993) e per evasione del reclamo pendente contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: