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80.1996.76

Ticino · 1996-03-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1996.76 Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1996.76 Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1996.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00076 Lugano 4 novembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 15 aprile 1996 in materia di:                 imposte alla fonte presentato da: __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. A seguito di una verifica contabile per il controllo delle trattenute alla fonte, disposta dall'Ufficio imposte alla fonte presso il signor __________, gerente del Ristorante __________ di __________, veniva notificata il 7 dicembre 1995 all’interessato una decisione, con cui gli veniva chiesto il pagamento di fr. 19’831,30 a titolo di imposte dovute per il 1994 dai propri dipendenti dimoranti e confinanti senza permesso di domicilio. Successivamente, a seguito dell’invio del conteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 del Ristorante __________ da parte della __________ SA di __________, che ne aveva assunto la gerenza, l'Ufficio imposte alla fonte con decisione del 14 marzo 1996 ammetteva parzialmente il reclamo. Il conteggio della trattenuta veniva suddiviso, ponendo l’imposta dovuta dal 1° aprile al 31 luglio 1994 a carico di __________ e quella dovuta dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 a carico della __________ SA. L’imposta dovuta da quest’ultima ammontava a fr. 11’438,20. 2. Con il presente, tempestivo ricorso la __________ SA contesta l’importo dovuto a titolo di imposte alla fonte non trattenute, lamentando di non avere avuto a disposizione il materiale in base al quale la decisione sarebbe stata presa e di non poter quindi provare “la non presentazione al lavoro di personale per il quale era stato ottenuto il permesso ma che effettivamente non aveva lavorato”. Afferma inoltre che il mancato annullamento dei contratti, malgrado il permesso di polizia, sarebbe dovuto unicamente alla cattiva conoscenza delle disposizioni di legge. Pendente causa è stato acquisito agli atti l’intero incarto, in cui figura la documentazione che la ricorrente afferma di non aver avuto a disposizione. In data 31 maggio 1996 la __________ SA si è confermata nel proprio ricorso, continuando a lamentare di non avere a disposizione i nominativi. 3. All'udienza del 19 settembre 1996 la ricorrente ha affermato di essere ora in grado di presentare le schede salariali e la relativa documentazione concernente i dipendenti elencati nel foglio allegato alla decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione del 14 marzo 1996. A tale scopo le è stato concesso un termine improrogabile fino al 20 ottobre 1996. Anche questo termine è decorso infruttuoso, come infruttuose erano pure state le precedenti sollecitazioni dell'Ufficio imposte alla fonte. In simili condizioni questa Camera non può che confermare il conteggio della trattenuta alla fonte annesso alla decisione su reclamo, calcolato per altro prudentemente sulla base del salario minimo stabilito dal Dipartimento per i lavoratori e le lavoratrici del settore. Il ricorso della __________ SA appare, tutto ben considerato, manifestamente defatigatorio e deve dunque essere dichiarato temerario. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto in quanto temerario .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    480.– sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: