opencaselaw.ch

80.1996.71

Ticino · 1996-06-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.71 Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.71 Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.71

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00071 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 9 aprile 1996 in materia di:                 IC/IFD 93/94 presentato da: __________, __________, rappr. da: __________ SA, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________, architetto, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di fr. 109'494.--, un reddito aziendale di fr. 120'000.--, poi ridotto in sede di reclamo a fr. 114'000.--. La ripresa era motivata da spese asseritamente professionali, ma che avrebbero invece avuto carattere privato (cfr. notifica della tassazione del 20 marzo 1995 e decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996). 2. Assistito dalla __________ SA, il contribuente chiede lo stralcio della ripresa di fr. 4'506.-- di media annua, affermando di aver già accreditato spontaneamente costi aziendali di esercizio per fr. 6'000.-- di media annua quale quota per spese ritenute private. 3. Per dirimere la contestazione, la Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la natura delle spese d'esercizio del ricorrente e di stabilire se ve ne siano e in quale misura di private. L'Ispettore fiscale, nel suo rapporto del 10 maggio 1996, ha constatato innanzi tutto che i dati contabili e le relative pezze giustificative, non denotano lacune di sorta e che quindi la questione della natura di determinate spese, se aziendali o provate, è sostanzialmente questione di mero apprezzamento. Dopo esame della documentazione ha proposto al rappresentante del ricorrente, trovando il suo accordo, di definire il reddito aziendale in fr. 110'000.-- di media annua. Nulla osta alla ratifica di tale accordo, fondato sull'esame dei dati contabili e della relativa documentazione. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 114'000.-- a fr. 110'000.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: