Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 13.01.1997 80.1996.33 Tessin Camera di diritto tributario 13.01.1997 80.1996.33 Ticino Camera di diritto tributario 13.01.1997 80.1996.33
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00033 Lugano 13 gennaio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1996 in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94 presentato da: __________, __________, rappr. da: avv. __________, __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d'imposta 1991-92 __________ ha dichiarato quale unico reddito gli alimenti per il figlio minorenne per un importo di fr. 20'600.-- annui; nella successiva dichiarazione non ha indicato entrate di sorta. L'Ufficio di tassazione le ha invece esposto in via valutativa un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.-- di media annua, adducendo che nei periodi precedenti la contribuente aveva sostenuto di vivere separata dal marito, cittadino svizzero con attività lucrativa in Svizzera ma residente a __________ (cfr. decisioni su reclamo IC/IFD 1991-92 e 1993-94 del 15 gennaio 1996). Questa Camera con sentenza del 6 marzo 1987, considerata l'impossibilità a quell'epoca di accertare il luogo di domicilio del marito e non essendo stato possibile escludere che la separazione di fatto fosse la mera conseguenza delle continue e prolungate assenze per motivi di lavoro, aveva proposto alle parti, in via di transazione, di stabilire il reddito imponibile netto della contribuente in fr. 40'000.-- di media annua. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento delle suddette tassazioni e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione perché si pronunci nuovamente, intestando la partita fiscale al marito, tenuto conto del fatto che dal 1991 __________ lavora in Ticino alle dipendenze della __________ Sagl di __________ e che è assoggettato all'imposta alla fonte. Rileva in particolare che il domicilio fiscale del marito, ossia il centro dei suoi interessi personali e professionali, deve essere accertato in Ticino sin dal 1991. L'imposizione di un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.-- configura, secondo la ricorrente, una doppia imposizione economica. 3. All'udienza dell' 11 dicembre 1996, dopo discussione ed esame della nuova documentazione prodotta pendente causa, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di stabilire, per entrambi i periodi fiscali in discussione, il reddito d'altra fonte in fr. 30'000.-- di media annua, confermate le deduzioni già concesse nelle contestate decisioni su reclamo. 4. Spese e tassa di giustizia tengono conto dell'esito parzialmente positivo del ricorso, non senza dimenticare che la lo stesso è stato sostanzialmente provocato dalla situazione, invero non del tutto trasparente, relativa al domicilio del marito della ricorrente. (art. 231 cpv. 2LT 1994 e art. art. 185 cpv. 1 LT). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 15 gennaio 1996 relative ai periodi fiscali IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 30'000.-- di media annua per ciascuno dei periodi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: