Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Il ricorso è irricevibile
- Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.-- per un totale di fr. 120.-- sono a carico della parte ricorrente.
- Intimazione alle parti.
- La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25 Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25 Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00025 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996 in materia di: multa disciplinare presentato da: __________, __________, Considerato:
- che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep . 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione; visto per le spese l’art. 231 LT; decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.-- per un totale di fr. 120.-- sono a carico della parte ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: