opencaselaw.ch

80.1996.25

Ticino · 1996-03-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25 Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25 Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00025 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996 in materia di:                 multa disciplinare presentato da: __________, __________, Considerato:

-   che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;

-   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep . 1975 pag. 302);

-   che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994,  viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

-   che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

-   che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione; visto per le spese l’art. 231 LT; decreta

1.   Il ricorso è irricevibile

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.      100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.         20.-- per un totale di                                                       fr.      120.-- sono a carico della parte ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   La presente decisione è definitiva  (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: