Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.239 Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.239 Ticino Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.239
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00239 Lugano 27 gennaio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi Il segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 24 dicembre 1996 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: __________, __________, rappr. da: __________ SA, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 18 marzo 1996 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, cittadina __________ domiciliata in __________, proprietaria di un immobile ad __________, la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui la sostanza imponibile veniva stabilita in fr. 121' 384.-- e il reddito in fr. 6'147.--. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta sul reddito l'autorità fiscale prendeva in considerazione un reddito all'estero presunto di fr. 500'000.--. Assistita dalla __________ SA la contribuente presentava reclamo in tempo utile. In occasione dell'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di __________, la __________ SA, per conto della reclamante, conveniva con l'Ufficio di tassazione di ridurre il reddito estero presunto a fr. 80'000.--. Attenendosi a questo accordo, l'UT con decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 rettificava l'aliquota per l'imposta sul reddito riducendola dal 15.411% al 10.610%. 2. Con il presente, tempestivo ricorso la __________ SA per conto della contribuente chiede lo stralcio del reddito estero di fr. 80'000.-- e la determinazione dell'aliquota d'imposta sul reddito unicamente in base al valore locativo imponibile in Svizzera. 3. Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dalla contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono. 3.1. Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/ Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108). L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto. 3.2. Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung { Blumenstein, op. cit., p. 8}). Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9). 3.3. Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa. Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: " Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist " (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69). Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo. 3.4. Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo. Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT
n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (cfr. CDT
n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT
n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki,). 4. Esaminando ora il testo della transazione sottoscritta il 28 novembre 1996 con l'Ufficio di tassazione di __________, se ne trae la conclusione che esso non può non ritenersi vincolante nella misura in cui vi si definisce l'entità del presunto reddito estero per la determinazione dell'aliquota ("Dopo discussione si conviene di rettificare il reddito all'estero in fr. 80'000.-- di media annua. Altre poste non contestate"). L'accordo liberamente sottoscritto davanti all'Ufficio di tassazione dalla rappresentante contrattuale della ricorrente porta per altro pacificamente su questioni di fatto difficili da accertare data la diversità e le peculiarità dei sistemi fiscali svizzero e germanico. Così stando le cose non vi è nessun motivo per non più attenervisi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: