Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1996.216 Tessin Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1996.216 Ticino Camera di diritto tributario 25.03.1997 80.1996.216
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00216 Lugano 25 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 13 novembre 1996 in materia di: IC 89/90 - 91/92 presentato da: __________, __________ SG, rappr. da: __________ SA, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 18 gennaio 1993 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, contribuente limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in quanto domiciliato nel Canton San Gallo a __________, la tassazione IC 1989-90, in cui stabiliva un reddito imponibile nel Cantone Ticino in fr. 220'993.-- di media annua e la sostanza in fr. 49'632.--. A seguito del reclamo presentato dall'interessato, l'Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 riduceva il reddito imponibile a fr. 122'300.-- e stralciava la sostanza. Di particolare importanza ai fini della determinazione del reddito imponibile nel Canton Ticino è il riparto intercantonale allegato alla decisione su reclamo con particolare riferimento alla distribuzione tra i diversi cantoni interessati degli interessi passivi deducibili dal reddito. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA in __________, chiede l'azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, postulando sostanzialmente l'aumento degli interessi passivi deducibili da fr. 184'911.-- a fr. 313'322.--. Sollecitato da questa Camera a esprimersi sul ricorso, l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto nuove informazioni al Canton San Gallo, giunge alla conclusione che gli interessi passivi da dedurre devono essere portati a fr. 297'152.-- con conseguente riduzione del reddito imponibile a soli fr. 14'982.-- di media annua.
3. In occasione dell'udienza del 14 marzo 1997 il presidente della Camera ha sottoposto al rappresentante del ricorrente le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio di tassazione dopo aver assunto nuove informazioni presso l'autorità fiscale sangallese. Il signor __________ della __________ SA per conto del ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante. Gli atti del procedimenti vanno pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente alla proposta di riparto rettificata, cui il ricorrente ha dato la propria adesione. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 è riformata a' sensi dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: