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80.1996.205

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-01-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.205 Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.205 Ticino Camera di diritto tributario 27.01.1997 80.1996.205

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00205 Lugano 27 gennaio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17 ottobre 1996 in materia di:                 imposta preventiva presentato da: __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. In seguito al loro rientro in Italia i genitori di __________ intestavano al figlio un importo di fr. 125'000.--, costituito da due obbligazioni di cassa, affinché rimanesse depositato in Svizzera a titolo di prestito. Lasciavano nondimeno gli interessi del deposito a libera disposizione del figlio (cfr. contratto del 29 settembre 1992). Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 __________ dichiarava tra gli altri redditi anche quello derivante dal suddetto prestito ricevuto dai genitori e deduceva dai fattori determinanti per l'imposta cantonale sulla sostanza l'importo del prestito. Unitamente alla presentazione della dichiarazione d'imposta, __________ presentava l'elenco titoli, mediante il quale chiedeva il rimborso dell'imposta preventiva su tutti i suoi redditi soggetti a ritenuta (fr. 43'966,40), tra cui quelli derivanti dalle obbligazioni di cassa ricevute in prestito dai genitori. L'UT con decisione del 20 giugno 1996, confermata in sede di reclamo con decisione del 18 settembre 1996, limitava tuttavia il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, escludendo i redditi delle obbligazioni di cassa. Argomentava che, trattandosi di un prestito, il contribuente non aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che avevano fruttato il reddito e che pertanto al rimborso ostava l'art. 21 LIP. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede il rimborso dell'imposta preventiva anche sui redditi derivanti dalle obbligazioni di cassa, che gli sono state prestate dai genitori. L'Amministrazione federale delle contribuzioni, esaminato l'incarto, propone l'accoglimento del ricorso. Degli argomenti ricorsuali e responsivi verrà detto in seguito, per quanto necessario. 3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIP, l'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore, per l'imposta sui redditi di capitali mobili, se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile. 3.1 Nella sua vecchia giurisprudenza il Tribunale federale aveva ritenuto, in un caso di vendita di azioni ex cedola in cui la venditrice aveva ancora rivendicato il dividendo al momento della vendita, che non era dato il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, poiché al momento della scadenza dei dividendi la venditrice delle azioni ex cedola non aveva più il diritto all'illimitato godimento delle azioni, ma solo il diritto alla riscossione dei dividendi che le azioni hanno fruttato. Secondo tale giurisprudenza, solo il proprietario o l'usufruttuario dei titoli adempiono il presupposto, al momento della scadenza della prestazione imponibile, del diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIP (ASA 28 107, 31 339; RDAF 1964 p. 12; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 1988, p. 181; Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153). 3.2 Confrontato con le critiche mosse alla suddetta giurisprudenza, il Tribunale federale è successivamente giunto alla conclusione opposta, ritenendo che l'espressione "diritto di godimento" secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIP non debba essere intesa come proprietà o usufrutto, ma come diritto contrattuale al reddito prodotto dai valori patrimoniali in questione. Una simile interpretazione è conforme, secondo il Tribunale federale, all'opinione generale, secondo cui chi ha il frutto ha anche il beneficio della cosa (ASA 54 386; RDAF 1988 p. 109; Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153). Restano riservati i casi di cessione a titolo puramente fiduciario a scopo d'elusione d'imposta, quando il vero proprietario dei valori patrimoniali intende occultare la sua parziale proprietà al fisco o abita all'estero (Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l'impôt anticipé, 1994, p. 153; Stockar/Hochreutner, Die Praxis der Bundessteuern, II.er Teil: Stempelabgaben, ad art. 21 cpv. 1 lett- a LIP, nota n. 28 ed, e contrario, nota 8; inoltre, e contrario, ASA 48 267). 3.3 Questa Camera non può che condividere la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. Non si vede in effetti come il godimento di valori patrimoniali possa configurarsi come mero godimento della nuda proprietà disgiunto dal suo reddito. Il godimento di valori patrimoniali si manifesta invero nell'effettiva disponibilità del reddito e non nella titolarità della (nuda) proprietà. 4. A giusta ragione, quindi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone, in ossequio alla succitata giurisprudenza, l'accoglimento del ricorso, non emergendo nel presente caso indizi di sorta che possano far pensare in qualche modo, e tanto meno provare, intendimenti elusivi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione, 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1996 è annullata. Al ricorrente è di conseguenza concesso il rimborso integrale dell'imposta preventiva trattenuta sui redditi degli anni 1993 e 1994. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale perché proceda nei propri incombenti.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: