Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.19 Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.19 Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1996.19
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00019 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: __________, __________, rappr. da: __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione fiscale 1993/94, __________, fotografo indipendente, dichiarava un reddito da attività indipendente di fr. 3'439.– in media annua. Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993-94, con decisione del 30 gennaio 1995, tuttavia, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 24'000.– in media annua. Il contribuente contestava la decisione dell'autorità di tassazione, argomentando di avere cessato l'attività nel 1987 e di lavorare da allora solo occasionalmente. L'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 15 gennaio 1996, richiamandosi alla inattendibilità dei conti presentati dal contribuente. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che la tassazione sia modificata conformemente a quanto dichiarato, sottolineando come l'autorità di tassazione non abbia minimamente provato l'esistenza di redditi ulteriori. 3. Pendente causa, la Camera di diritto tributario ha incaricato l'ispettore fiscale della Divisione delle contribuzioni di prendere contatto con il ricorrente, per verificare meglio l'attività svolta e i relativi redditi. Dall'audizione è scaturito un accordo tra le parti, che hanno convenuto di commisurare il reddito aziendale in fr. 4'000.– in media annua. Il ricorso è dunque parzialmente accolto. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 4'000.– in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: