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80.1996.196

Ticino · 1996-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.196 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.196 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.196

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00196 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 27 settembre 1996 in materia di:                 tassa di diffida presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, __________ __________, studente, domiciliato a __________, è stato assoggettato alle imposte per la prima volta nel periodo fiscale 1995/96;

-   che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna diffidava il contribuente, con decisione dell'8 agosto 1996, a voler adempiere all'obbligo, avvertendolo che in caso di inottemperanza gli sarebbe stata inflitta una multa;

-   che con scritto del 14 agosto 1996 il contribuente contestava la diffida, argomentando di avere già trasmesso la dichiarazione fiscale;

-   che in data 26 agosto 1996 l'autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale rilevava l'inesistenza di elementi imponibili;

-   che, con decisione del 16 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 50.– per non avere consegnato la dichiarazione fiscale;

-   che con decisione del 17 settembre 1996 l'autorità fiscale respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, non essendo stato provato l'inoltro della dichiarazione;

-   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, facendo notare la contraddizione rappresentata dal fatto che egli è stato multato per non avere consegnato la dichiarazione, quando già aveva ricevuto la notifica della tassazione;

-   che, invitato a prendere posizione sul ricorso, l'Ufficio di tassazione ha ammesso, con scritto del 7 ottobre 1996, di essere incorso in un errore ed ha avvertito di avere proceduto all'annullamento della tassa di diffida;

-   che con ciò il ricorso è divenuto privo d'oggetto. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: