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80.1996.18

Ticino · 1996-03-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.18 Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.18 Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1996.18

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00018 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 18 gennaio 1996 in materia di:                 IC/IFD 91/92 int. presentato da: __________, __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   __________, nata nel 1939, vedova, già alle dipendenze dell'aiuto domiciliare di __________, ha intrapreso dal 1° luglio 1992, assieme a __________, un'attività indipendente quale gerente della boutique Fantasilandia presso il Centro commerciale di __________. L'Ufficio di tassazione di __________ ha pertanto proceduto ad allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1° luglio 1992, fino alla fine del periodo fiscale, cioè fino al 31 dicembre 1992, esponendole un reddito aziendale annuo di fr. 57'300.--, calcolato sulla base del reddito conseguito dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1993, riportato a dodici mesi (cfr. decisione su reclamo del 15 gennaio 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso chiede la riduzione del reddito aziendale espostole dall'Ufficio di tassazione, asserendo di essere vittima di una diversa calcolazione del reddito rispetto a quella effettuata nel caso dell'altra socia __________. 3. All'udienza del 7 marzo 1996 le parti hanno preso atto che l'Ufficio di tassazione di __________, che ha tassato la consocia della ricorrente e nel cui comprensorio viene svolta l'attività da parte della società, ha determinato il reddito in fr. 44'000.--; per ragioni di equità, si è convenuto di ridurre il reddito aziendale anche nel caso della ricorrente a fr. 44'000.-- di media annua per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992. La tassazione del periodo fiscale successivo resta invece invariata, in quanto già cresciuta incontestata in giudicato. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §   Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: