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80.1996.171

Ticino · 1996-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.171 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.171 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.171

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00171 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 20 agosto 1996 in materia di:                   IC/IFD 95/96 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 __________ ed __________ __________ chiedevano la deduzione per spese di manutenzione della propria abitazione in ragione di fr. 1'625.--, pari al 25% del cui valore locativo della propria abitazione. Con lettera del 15 maggio 1996 chiedevano poi che al posto della deduzione forfetaria gli venisse concessa la deduzione delle spese effettive avute negli anni 1993-94, per complessivi fr. 24'329.--. In data il 24 maggio 1996 l'Ufficio di tassazione, per il tramite del Centro d'informatica, notificava la tassazione IC/IFD 1995, in cui ammetteva la deduzione forfetaria. Successivamente l'Ufficio di tassazione, preso atto della documentazione pervenutagli, aumentava la deduzione a fr. 9'210.-- di media annua, argomentando che i lavori eseguiti allo stabili potevano essere considerati come interventi di manutenzione in ragione di due terzi (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti chiedono la deduzione integrale delle spese di manutenzione fatte valere il 15 maggio 1996. 3 .   In occasione dell’udienza del 24 settembre 1996, dopo ulteriore esame della natura degli interventi effettuati nella propria abitazione, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di gestione e di manutenzione in fr. 12’500.-- di media annua, comprese le spese d’assicurazione. In effetti i lavori effettuati nell’abitazione nel corso degli anni di computo devono essere sostanzialmente considerati nella loro globalità spese di manutenzione. In effetti, è risultato che anche la sostituzione del vecchio pavimento in linoleum  è avvenuta con altro materiale (piastrelle) di qualità e costo parificabile al linoleum, per altro non più reperibile in commercio. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 agosto 1996 è riformata nel senso che le deduzioni per spese di manutenzione e gestione è elevata a fr. 12'500.-- di media annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: