opencaselaw.ch

80.1996.165

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-03-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n. 80.96.00165 Lugano 5 marzo 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996 in materia di: IC/IFD 91/92 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   __________ __________, avvocato, domiciliato a __________, è attivo nel campo immobiliare quale promotore e commerciante. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l'Ufficio di tassazione gli ha esposto un reddito aziendale di fr. 2'148'620.--, che è poi stato ridotto, in sede di reclamo, a fr. 889'216.-- (cfr. decisione su reclamo

- tassazione ordinaria e tassazione intermedia per matrimonio -  dell' 8 luglio 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, assistito dall'avv. __________, chiede lo stralcio del reddito aziendale. Contesta in particolare la decisione su reclamo nella misura in cui opera una ripresa di fr. 2'075'000.-- sugli onorari versati alla __________ e alla __________ -__________. Senza questa ripresa non vi sarebbe reddito aziendale, bensì una perdita. 3. All'udienza del 16 dicembre 1996 le parti hanno chiesto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, in vista di esaminare puntualmente le diverse censure ricorsuali. Il 20 febbraio 1997 ilricorrentee l'Ufficio di tassazione hanno convenuto di determinare l'utile netto imponibile per il periodo fiscale IC/IFD 1991/92 in fr. 128'000.-- di media annua. Le parti hanno inoltre convenuto di fissare l'utile netto imponibile del periodo fiscale successivo IC/IFD 1993/94 in fr. 79'000.-- di media annua (cfr. verbale di audizione del 20 febbraio 1997). Questa Camera acconsente. Quanto concordato dalle parti è in effetti il risultato di un attento e puntuale riesame delle diverse posizioni relative al reddito aziendale delricorrente alla luce delle contestazioni ricorsuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §      Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996 è riformata nel senso dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                  Il Segretario: