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80.1996.163

Ticino · 1996-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.163 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.163 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.163

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00163 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996 in materia di:                 IC 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, con ricorso del 7 agosto 1996, __________ __________, domiciliato a __________, ha impugnato la decisione su reclamo concernente la tassazione IC/IFD 1995-96, notificatagli dall'Ufficio di tassazione di Locarno in data 8 luglio 1996;

-   che, nel suo gravame, il ricorrente spiega di trovarsi fuori cantone per motivi di lavoro e sostiene di non essere perciò in grado di motivarlo e di produrre la documentazione necessaria, ma si impegna tuttavia a completare il ricorso entro due settimane;

-   che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;

-   che lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT

n. __________.__________.__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);

-   che, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera dell'8 agosto 1996, un termine di 10 giorni per emendare il gravame e per precisare se lo stesso vada esteso anche all'imposta federale diretta, avvertendolo che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;

-   che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);

-   che, per il fatto che la motivazione del ricorso non è pervenuta, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame;

-   che, comunque, si vuole rilevare che il contribuente ha sempre offerto all'autorità fiscale, sia nella procedura di tassazione sia in quella di reclamo, una collaborazione molto lacunosa, trascurando i propri obblighi procedurali e costringendo quindi l'Ufficio di tassazione a ripetute richieste di documentazione ed anche a valutazioni, vista l'impossibilità di effettuare accertamenti soddisfacenti;

-   che, alla luce di quest'ultima circostanza, la Camera deve fare osservare al ricorrente che essa non sarebbe in nessun modo in grado di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è prevenuta l'autorità fiscale nella decisione impugnata, proprio perché il ricorrente continua, anche nella procedura di ricorso, a negare la propria collaborazione. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è irricevibile .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    180.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: