Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 12.12.1996 80.1996.153 Tessin Camera di diritto tributario 12.12.1996 80.1996.153 Ticino Camera di diritto tributario 12.12.1996 80.1996.153
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.96.00153 Lugano 12 dicembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 26 luglio 1996 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto 1. Il 26 febbraio 1996 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 83'926.-- e la sostanza in fr. 72'837.--. L' 8 marzo 1996 il contribuente, assisito dalla __________ __________ __________, presentava reclamo chiedendo che al contribuente venisse applicata l'aliquota A per coniugati dal 20 aprile 1995, data del suo matrimonio. Il medesimo giorno presentava anche una domanda di tassazione intermedia per lo stesso motivo. 2. Con decisione del 14 maggio 1996 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda di tassazione intermedia, facendo rilevare che il matrimonio non rientra tra i motivi di intermedia esaurientemente stabiliti dalla legge. Il 28 giugno successivo l'Ufficio di tassazione respingeva formalmente anche il reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96. 3. Con il presente ricorso contro la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 __________ __________, sempre assistito dalla __________ __________, chiede che gli venga applicata l'aliquota A dal 20 aprile 1995. Ribadisce di essersi sposato in quella data con __________ __________. 4. Sentite le spiegazioni fornite dal giudice all'udienza dell' 11 dicembre 1996 in merito alla modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, che ha abolito la tassazione intermedia per matrimonio anche in materia di imposta cantonale, il rappresentante del ricorrente, con lettera del 12 dicembre 1996, ha dichiarato di ritirare il ricorso. 5. Il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli senza che metta conto pronunciarsi sulla tempestività dello stesso, dato che la decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha negato al contribuente la tassazione intermedia per matrimonio, notificata il 14 maggio 1996, non è stata contestata in quanto tale nel termine di trenta giorni e che, per altro, il presente ricorso è rivolto unicamente contro la decisione su reclamo in materia di imposta ordinaria 1995-96 del 28 giugno 1996. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli .
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: