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80.1996.150

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.150 Tessin Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.150 Ticino Camera di diritto tributario 25.10.1996 80.1996.150

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00150 Lugano 25 ottobre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 25 luglio 1996 in materia di:                 IC/IFD 95/96 presentato da: __________ e __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________ __________, domiciliato a __________, ha frequentato nel corso del 1993 la scuola di aspiranti gendarmi a __________, intercalandola con periodi lavorativi in luoghi diversi (__________di ____________________ stradale di __________ __________ e __________ di __________). Dal 1° gennaio 1994 svolge la sua attività a __________ __________ presso la __________ __________. Sempre nel corso degli anni 1993-94 sua moglie __________ ha lavorato presso la __________ __________ di __________. Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 i contribuenti hanno chiesto di poter dedurre a titolo di spese di trasferta un importo complessivo di fr. 9'000.--, che l'Ufficio di tassazione ha invece ammesso nella limitata misura di fr. 3'600.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ __________ chiedono che la deduzione per le spese di trasferta venga aumentata a fr. 6'662,40 di media annua: fr. 1'500.-- per l'uso del mezzo pubblico da parte della moglie (fr. 1'212.-- di treno e fr. 288.-- di funicolare) e fr. 5'162,40 per l'uso del mezzo privato da parte del marito in ragione dei diversi luoghi di lavoro nel corso del 1993, anno durante il quale ha frequentato la scuola di aspirante gendarme. L'Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone di applicare la tariffa graduale prevista dall'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali IFD. 3. In occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni della sua richiesta, segnatamente lo svolgimento dal 1° gennaio 1994 di turni di servizio di otto ore consecutive sull’arco della giornata, che non gli consentono l’uso del mezzo pubblico. Alla luce di quanto esposto nel ricorso e precisato all’udienza, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, stabilendo la deduzione per spese di trasferta di entrambi i coniugi in fr. 6’660.-- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §      Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 6’660.-- di media annua. §§    Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                           Il Segretario: