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80.1996.140

Ticino · 1996-08-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 22.08.1996 80.1996.140 Tessin Camera di diritto tributario 22.08.1996 80.1996.140 Ticino Camera di diritto tributario 22.08.1996 80.1996.140

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00140 80.96.00141 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17 luglio 1996 in materia di:                 IC/IFD 91/92 presentato da: __________ __________, __________, rappr. da: Ufficio contabile __________ di __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Giunto in Svizzera il 1° marzo 1989 __________ __________ ha iniziato a lavorare da quella data quale gerente dell’__________ __________ di __________ e ha percepito per i dieci mesi del 1989 un salario di fr. 63’375, nel 1990 di fr. 92’300.--, nel 1991 di fr. 130’000.-- e nel 1992 di fr. 143’000.--. L’Ufficio di tassazione di Lugano-Città lo ha quindi assoggettato all’IC e all’IFD dal 1° marzo 1989. Nella tassazione per inizio dell’assoggettamento, notificatagli il 21 marzo 1994, gli ha esposto un reddito del lavoro di fr. 11’828.-- di media annua, calcolato in base ai salari ricevuti durante i primi 46 (quarantasei) mesi di attività riportati a un anno. L’Ufficio di tassazione notificava poi al contribuente in data 11 aprile 1994 una prima tassazione intermedia per matrimonio a valere dal 9 luglio 1990, in cui i fattori di reddito rimanevano invariati, e in data 11 aprile 1994 una seconda intermedia, con effetto dal 24 settembre 1990, per inizio dell’attività da parte della moglie, in cui al reddito del marito veniva aggiunto quello della moglie di fr. 23’998.-- di media annua. Il 21 marzo 1994 l’Ufficio di tassazione notificava infine ai contribuenti la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92, in cui venivano ripresi i fattori di reddito esposti nella seconda tassazione intermedia, pari a fr. 135’826.-- complessivamente. 2. Assistiti dalla __________ __________ __________, i coniugi __________ insorgevano con reclami del 20 aprile 1994, contestando sostanzialmente i rispettivi redditi del lavoro: nel caso del marito il reddito di fr. 111’828.-- definito dall’Ufficio di tassazione nella tassazione per inizio dell’assoggettamento e ripreso nelle successive tassazioni intermedie 1989-90, come pure nella successiva tassazione ordinaria 1991-92; nel caso della moglie il reddito di fr. 23’998.--. Ingiustificata, secondo i ricorrenti, l’estensione nel caso del reddito del marito a 46 mesi del periodo di computo all’inizio dell’assoggettamento. Corretto sarebbe invece stato, secondo loro, prendere come base salariale da riportare a dodici mesi i salari ricevuti dal 1° marzo 1989 al 31 dicembre 1990, per un salario annuo medio di fr. 84’913.--. Analogamente, nel caso della moglie, ingiustificata sarebbe l’estensione del periodo di computo dal 24 settembre 1990 al 31 dicembre 1992; più adeguata invece la delimitazione del periodo di computo dal 24 settembre 1990 al 21 dicembre 1991, per un reddito annuo medio di fr. 19’548.--. Con quattro diverse decisioni, tutte del 17 giugno 1996 l’Ufficio di tassazione respingeva i reclami dei contribuenti, poiché i periodi di computo scelti meglio consentirebbero di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale dei contribuenti. 3. Con i presenti, tempestivi ricorsi i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, ripropongono le contestazioni già fatte valere in sede di reclamo. 4. 4.1. In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successiva (CDT n.200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag. 492; RF 1996 pag. 329). 4.2. Né la LT né il DIFD stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 341; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, consid. 2 b; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 12 ad art. 41, p. 763). Come rilevato dal Tribunale federale, la formulazione «calcolato su un anno» e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale «riportato a dodici mesi» (art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT 1976) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento. Se il cambiamento della situazione interviene verso la fine del periodo di computo e il restante periodo di computo risulta relativamente breve, la formulazione dell’art. 41 cpv. 4 DIFD e dell’art. 96 cpv. 1 LT – volutamente elastica per conseguire risultati equi – permettono di basarsi non solamente sul risultato aziendale, risp. sul reddito del lavoro del periodo di computo calcolato su un anno, ma di considerare anche l’evoluzione del periodo di tassazione (DTF 103 Ib 341, consid. 2a; STF del 5 settembre 1984, consid. 2b; Rep . 1980 pag. 33). Questa estensione del periodo di computo è stata ammessa dalla giurisprudenza per quei casi in cui il reddito conseguito in un intervallo di tempo assai breve non rispecchia la reale capacità economica del contribuente e inoltre, dalla prassi, in quei casi in cui una successiva tassazione intermedia a breve termine non consente più di tener conto dell’evoluzione (poco importa se favorevole o sfavorevole) dei redditi, provocando quindi situazioni impositive in insanabile contrasto con il principio della capacità contributiva. Così il Tribunale federale ha, ad esempio, consentito, nel caso di un medico, di includere nel periodo di computo, oltre al risultato d’esercizio dei primi otto mesi, anche quello dell’anno successivo, poiché è di comune esperienza che all’inizio di un’attività indipendente il reddito comincia a riflettere la reale situazione economica solo dopo un certo tempo (DTF 80 I 271, consid. 4). Sempre il Tribunale federale ha ritenuto insufficiente, nel caso di un ristoratore, un periodo di computo di soli sette mesi, consentendo di prolungarlo di un ulteriore anno (STF del 5 settembre 1984, consid. 2c; Steinmann, Zum Bemessungszeitraum bei der Wehrsteuer in Fällen von Gegenwartbemessung oder sonstiger “ausserordentlicher” Bemessung, in ASA 48 521 ss.). In assenza di motivi del tutto particolari un’estensione eccessiva del periodo di computo non è sorretta nemmeno dallo scopo e dal senso della legge, poiché si finirebbe per giungere a una imposizione generalizzata di fonti di reddito sorte nel successivo periodo di tassazione (STF del 5 settembre 1984, consid. 2c). Di regola ci si atterrà ai redditi del periodo di tassazione (Steinmann, op. cit., p. 519 e p. 522). 4.3. Sia l’art. 44 cpv. 1 della LIFD sia l'art. 53 LT 1994, entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1995, enunciano ora sostanzialmente tali principi, seppur con una lieve divergenza in relazione al primo periodo fiscale, riprendendoli per altro parzialmente dalla prassi dominante (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 162 s.). All'inizio dell'assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT 1994), il reddito è determinato: a) per il periodo fiscale in corso :

•   per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

•   per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994). b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT). 5. Venendo ora all’esame del caso concreto, va subito rilevato che entrambi i contribuenti hanno iniziato un’attività salariata e non una indipendente, che, come si è visto, è solita dare per sua natura risultati significativi solo dopo un certo periodo. 5.1. Nel caso del marito va poi rilevato che l’inizio dell’attività si situa al 1° di marzo 1989, vale a dire a due soli mesi di distanza dall’inizio del periodo fiscale. Certo, il salario del contribuente ha conosciuto con il trascorrere del tempo una non disprezzabile evoluzione positiva. Ciò non giustifica tuttavia un’eccezione tanto incisiva, come vorrebbe l’Ufficio di tassazione, ai principi sopra enunciati, che vogliono che, in caso d’inizio di assoggettamento, si consideri periodo di computo da ricondurre a un anno il restante periodo fiscale. A maggior ragione se si considera che, nel caso del contribuente, il restante periodo fiscale abbraccia praticamente l’intero periodo, vale a dire ventidue mesi su ventiquattro. Né dall’incarto emergono fattori eccezionali unici, tali da indurre a una diversa soluzione. Così come il Tribunale federale nella sentenza del 5 settembre 1984 aveva ritenuto arbitrario protrarre a quarantatré mesi nel caso di un esercente il periodo di computo iniziale, a maggior ragione non si giustifica di ammetterne uno di addirittura di quarantasei mesi nel caso di un lavoratore dipendente, seppur con mansioni dirigenziali. Diversamente si finirebbe per stravolgere il sistema della tassazione sul passato, includendo nel computo redditi insorti nel periodo successivo (STF del 5 settembre 1984, consid. 2c; Steinmann, op. cit., p. 519 e p. 522). Si giustifica pertanto, nel caso del ricorrente, di accogliere il ricorso, così come chiesto dal suo patrocinatore. Stante un reddito di fr. 155’675.-- in ventidue mesi, il reddito annuo medio ammonta a fr. 84’913.--. 5.2. Analogamente, nel caso della moglie non si giustifica un’estensione del periodo di computo fino alla fine del 1992. Se, da un lato, il periodo dal 24 settembre 1990 alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre 1990, appare troppo breve, l’aggiunta di un ulteriore anno appare sufficiente per determinare un risultato significativo. Si giustifica pertanto, nel caso della ricorrente, di accogliere il ricorso, così come chiesto dal suo patrocinatore. Stante un reddito di fr. 24’762.-- in 464 giorni, il reddito annuo medio ammonta a fr. 19’478.--. 5.3. Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi conformi ai considerandi che precedono. 5.4. Visto l'esito del ricorso l'audizione chiesta dai ricorrenti diventa superflua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, le quattro decisioni su reclamo del 17 giugno 1996 sono riformate conformemente al considerando 5 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: