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80.1996.135

Ticino · 1996-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.135 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.135 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.135

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00135 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 8 luglio 1996 in materia di:                 IC/IFD 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________ -__________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 il contribuente, nato nel 1948, ha dichiarato un reddito di fr. 10’500.--, pari al contributo di fr. 875.-- mensili versatogli dai genitori. L’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 31 luglio 1995, ha esposto al contribuente un importo annuo medio di fr. 8’100.-- costituito dalla rendita ricevuta dall’INSAI e un reddito d’altra fonte di fr. 38’000.- di media annua. A seguito del reclamo presentato dal contribuente il reddito d’altra fonte è poi stato ridotto a fr. 20’000.-- di media annua ed è stato determinato in funzione del dispendio necessario per l’esistenza, dell’affitto pagato, degli oneri assicurativi e delle spese per l’automobile (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).

2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ presenta ricorso perché senza lavoro, gravato di debiti per alimenti verso il figlio per complessivi fr. 150’000.--. Fa inoltre presente di aver chiesto il condono. Nei suoi confronti sono infatti stati emessi attestati di carenza di beni e diversi avvisi di pignoramento.

3.   Sia secondo l'art. 130 cpv. 2 LIFD sia secondo l'art. 204 cpv. 2 LT 1994 l'autorità di tassazione segue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Le citate norme riprendono in sostanza la normativa dell' 33 LT 1976, per il quale il reddito di un contribuente doveva corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvedeva. Toccava quindi al contribuente provare come egli avesse sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976). Nel contesto dell'applicazione della suddetta normativa, questa Camera aveva sempre considerato legittimo, per costante giurisprudenza, integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrispondesse al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati fossero apparsi manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. CDT

n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT

n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.). Tale giurisprudenza deve continuare a essere applicata, data la continuità normativa, anche sotto l'imperio della LIFD e della nuova LT (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 416; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berna 1994, p. 398 s.).

4.   Nel caso in esame, il ricorrente non eccepisce il calcolo del dispendio effettuato dall’Ufficio di tassazione, contenuto nella motivazione della decisione su reclamo. In linea di principio esso non è d’altronde criticabile, poiché è addirittura fondato su una valutazione delle uscite che non eccede il minimo vitale. 4.1 Questa Camera ha nondimeno potuto accertare che il ricorrente convive con la signora L. L.-M., con cui divide tra l'altro le spese dell'appartamento, che nel calcolo del dispendio sono state computate per intero, vale a dire in ragione di fr. 13'920.--. Questa nuova circostanze riduce di fr. 7'000.-- di media annua la mancanza di disponibilità finanziaria del ricorrente e conseguentemente in pari misura il reddito d'altra fonte necessario a integrarla. 4.2 Non può per contro essere ascoltato l'argomento del ricorrente, secondo cui egli beneficerebbe anche dell'aiuto di parenti. Egli infatti non prova minimamente la realtà e la consistenza di tale mezzo di sostentamento, dando indicazioni concrete, ad esempio da dove e da chi provenga questo aiuto, come gli venga versato, se e come debba essere rimborsato, ecc.. L'obbligo di fornire o quanto meno offrire la prova di questa circostanza non poteva e non può sfuggire al ricorrente, al quale è già stato ricordato in un precedente giudizio di questa Camera (CDT

n. 450-1 del 31 dicembre 1988 in re P.R.), confermato dal Tribunale federale (STF del 6 luglio 1989 in re P.R.). 4.3 Per quanto precede, il ricorso può essere parzialmente accolto e il reddito d'altra fonte ridotto da fr. 20'000.-- a fr. 13'000.-- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §        Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 13’000.-- di media annua. §§      Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: