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80.1996.125

Ticino · 1996-05-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.125 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.125 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1996.125

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.96.00125 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 24 giugno 1996 in materia di:                 IC/IFD 93/94 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD il contribuente, di professione impresario edile, ha inserito cautelativamente un reddito aziendale di fr. 30'000.-- di media annua. L'Ufficio di tassazione, invece, nella notifica di tassazione dell' 11 marzo 1996 ha esposto al contribuente un reddito aziendale di fr. 90'000.-- di media annua, cui ha aggiunto un reddito della sostanza immobiliare di fr. 118'147.-- di media annua, da cui ha nondimeno dedotto per interessi passivi e spese di manutenzione fr. 91'510.-- di media annua, poi aumentati a fr. 127'822.-- in sede di reclamo (cfr. decisione del 24 maggio 1996).

2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la suddetta tassazione, segnatamente il reddito aziendale di fr. 90'000.-- nelle sue diverse componenti (reddito quale impresario di fr. 60'000.--, reddito da commercio d'immobili di fr. 15'000.-- e reddito agricolo di fr. 15'000.--, tutti in media annua), come pure il reddito della sostanza immobiliare e la relativa deduzione degli interessi passivi.

3.   In occasione dell’udienza del 24 settembre 1996, dopo ampia discussione, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di stabilire il reddito aziendale per il periodo fiscale IC/IFD 1993-94 in fr. 80’000.-- di media annua. Invariati tutti gli altri elementi della tassazione. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è fissato in fr. 80'000.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: