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80.1995.9

Ticino · 1995-06-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.9 Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.9 Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1995.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00009 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 16 gennaio 1995 in materia di:                 IC/IFD 91/92 (IC/IFD 8/95) presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. L’Ufficio di tassazione di __________ ha tassato d’ufficio __________ __________ per il periodo di tassazione IC/IFD 1991-92, poiché la contribuente nonostante diffida e multa disciplinare non aveva presentato la dichiarazione d’imposta e la relativa documentazione. A __________ __________ è stato esposto, in via valutativa, un reddito aziendale di fr. 50’000.--(cfr. notifica di tassazione del 20 agosto 1991). 2. Il 18 gennaio 1994 __________ __________, dichiarando d’essere venuta a conoscenza in quei giorni della notifica di tassazione IC/IFD 1991-92, presentava reclamo all’Ufficio di tassazione, asserendo d’aver lavorato nel corso degli anni 1989-90 alle dipendenze del Hôtel __________ __________ di __________, come d’altronde negli anni precedenti. Postulava quindi l’assegnazione di un termine per presentare la dichiarazione d’imposta. Il 21 febbraio 1994 l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la decisione, con cui dichiarava irricevibile il reclamo, facendo tra l’altro presente alla contribuente che anche le richieste di conguaglio per il 1991 e per il 1992, in cui si fa esplicito accenno alla tassazione 1991-92, le erano state intimate già il 30 novembre 1991 (conguaglio 1991), rispettivamente il 30 novembre 1992 (conguaglio 1992). La decisione su reclamo veniva notificata per lettera raccomandata, che non veniva però ritirata. Il 15 aprile 1994 __________ __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione fotocopia di un decreto del Tribunale cantonale delle assicurazioni, datato 8 marzo 1994 e della notifica di stralcio del 25 febbraio 1994 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. L’Ufficio di tassazione rispondeva con lettera 19 aprile 1994, facendo presente alla contribuente che la decisione su reclamo era stata emessa il 21 febbraio 1994, che era stata notificata per lettera raccomandata, ma che l’invio era stato ritornato al mittente con l’avvertenza “non ritirato”. 3. Il 16 gennaio 1995 __________ __________ presenta ricorso a questa Camera, chiedendo la restituzione del termine secondo l’art. 157 cpv. 4 LT. Nel merito contesta la notifica di tassazione IC/IFD 1991-92, poiché non sarebbero stati considerati fatti importanti che potevano essere dedotti dagli atti ufficiali che l’autorità di tassazione poteva facilmente consultare. Fa inoltre osservare che la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe imputabile al licenziamento ingiustificato da parte dell’albergo Hôtel __________ __________ e alla profonda depressione in cui sarebbe caduta. Citata a comparire, la ricorrente ha chiesto una prima volta il rinvio dell'udienza, mentre le seconda non è comparsa senza fornire giustificazioni di sorta. 4. 4.1 L'art. 175 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 99 cpv. 1 DIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere, secondo l'art. 181 LT, entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata alla Camera di diritto tributario. Identico termine di ricorso è previsto per l’imposta federale diretta dall’art. art. 106 cpv. 1 DIFD. 4.2 Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht,

p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re  K.B.). Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito  dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.). 4.3 I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD). Il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD). 5. Orbene, non v’è chi non veda come lo scritto del 16 gennaio 1995 costituisca un atto di ricorso manifestamente tardivo contro la decisione su reclamo del 21 febbraio 1994. Non solo la raccomandata con cui la decisione su reclamo non è stata ritirata, ma anche la lettera del 19 aprile, con cui l’Ufficio di tassazione avvertiva la contribuente che la decisione su reclamo era già stata notificata non ha provocato al reazione dell’interessata se non a distanza di nove mesi. La tardività del ricorso preclude a questa Camera di pronunciarsi nel merito della richiesta di restituzione del termine, respinta dall’Ufficio di tassazione con la decisione su reclamo del 21 febbraio 1994. 6. Questa Camera non può far altro, in simili condizioni, che attirare l'attenzione del ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       50.-- per un totale di                                                   fr. 150.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribu­nale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: