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80.1995.62

Ticino · 1995-04-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1995.62 Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1995.62 Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1995.62

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00062 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca segretario: Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera statuendo sul ricorso del 3 aprile 1995 in materia di:                   IC/IFD 89/90 int. presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ Kr __________ mer è stato alle dipendenze dello studio __________ __________ fino alla fine del 1989. Con il 1° gennaio 1990 lo studio è stato trasformato in società in nome collettivo, di cui sono soci __________ __________, __________ __________ e __________ __________ . Dal 31 agosto al 2 settembre 1993 l'Ispettorato fiscale dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha eseguito una verifica fiscale nei locali dello studio d'ingegneria alla __________ del __________ __________ e del contabile dello studio __________ __________ . Il 14 febbraio 1994 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1989-90, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, per mutamento di professione intervenuto per inizio d'attività indipendente quale socio dello __________ __________ __________ & __________ 2. __________ __________, assistito da __________ __________ dell'omonima __________, eccepiva la prescrizione del diritto di eseguire la tassazione intermedia. La prescrizione sarebbe intervenuta, a suo avviso, al più tardi il 31 dicembre 1993. Dopo aver interpellato il Servizio giuridico dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 13 marzo 1995, respingeva il reclamo, argomentando che la procedura di tassazione intermedia sarebbe già stata iniziata nel corso del 1993 in occasione della verifica fiscale esperita dal 31 agosto al 2 settembre nei locali della società. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla __________ __________, ripropone l'eccezione di prescrizione, considerando ininfluente ai fini della sua interruzione la verifica fiscale effettuata presso lo studio d'ingegneria nella tarda estate del 1993. 4. Per l'imposta federale diretta la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure a richiesta del contribuente. Essa può essere fatta nel termine di tre anni dopo la scadenza del periodo di tassazione a cui si riferisce (art. 96 cpv. 2 DIFD). Analogamente per l'imposta cantonale diretta la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure a richiesta del contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT-1976). Non importa quindi che la procedura sia conclusa entro il citato termine; importa piuttosto che essa sia stata iniziata entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale cui si riferisce. L'autorità fiscale deve nondimeno comunicare per iscritto al contribuente l'inizio della tassazione intermedia e, se necessario, convocarlo per essere sentito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD,

p. 422; Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 670; CDT

n. 286 del 25 giugno 1982 in re P.L.). Quando il motivo di tassazione intermedia è debitamente portato a conoscenza dell'autorità fiscale, possono essere considerati come atti che hanno per effetto l'interruzione della prescrizione soltanto degli atti dell'autorità di tassazione tendenti specialmente a constatare la pretesa derivante dall'art. 43 DIFD (ASA 56 562; ASA 43 393). Il termine per iniziare rispettivamente richiedere la tassazione intermedia è  - come annotano i commentatori argoviesi a proposito del § 58 cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT - un vero e proprio termine di perenzione, che non può essere né interrotto né sospeso (AaVv, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670). Una volta intrapresa entro il termine triennale la tassazione intermedia, il termine di perenzione risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo svolgimento della procedura di tassazione (AaVv, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 671). Di regola l'Autorità fiscale manifesterà quindi la propria intenzione di iniziare una tassazione intermedia, portandola a conoscenza del contribuente, segnatamente notificandogli l'apertura della procedura di tassazione intermedia (CDT

n. 282-283 del 12 dicembre 1994 in re M.P.) o chiedendogli di produrre, con riferimento a una simile procedura, la relativa documentazione. 5. Come si è visto, quando il motivo di tassazione intermedia è debitamente portato a conoscenza dell'autorità fiscale, come in concreto, possono essere considerati come atti che hanno per effetto l'interruzione della prescrizione soltanto degli atti dell'autorità di tassazione tendenti specialmente a constatare la pretesa derivante dall'art. 43 DIFD (ASA 56 562). Orbene al contribuente non è stata inviata nessuna comunicazione specifica che manifestasse in qualche modo l'intenzione dell'autorità fiscale di effettuare e allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1990, diversamente ad esempio da quanto era avvenuta nel caso giudicato da questa Camera in CDT

n. 286 del 25 giugno 1982 in re P.L.. 6. Vero è che dal 31 agosto al 2 settembre 1993 ha avuto luogo un'ispezione fiscale nei locali della società in nome collettivo e che alla stessa ha presenziato anche il ricorrente. Dalla lettura del rapporto di verifica, steso il giorno successivo, cioè il 3 settembre, non si evince tuttavia da nessuna parte che al ricorrente sia stato comunicato l'inizio della procedura di tassazione intermedia. Né d'altronde una simile comunicazione rientrava nei compiti degli ispettori fiscale preposti alla verifica. D'altra parte la verifica non riguardava il ricorrente personalmente, ma egli vi assisteva in quanto socio della società in nome collettivo. Unico accenno alla tassazione intermedia a carico del ricorrente è la frase contenuta a pagina sei del rapporto di verifica del 3 settembre 1993, in cui si afferma testualmente che "l'importo è da suddividere in parti uguali tra i soci __________ __________ - __________ __________ e __________ __________ (fr. 188'873.--) e che serve come base per la tassazione intermedia per passaggio da dipendenti a indipendenti dal 1.1.1990". Il rapporto non risulta comunque essere stato notificato né alla società né tanto meno ai singoli soci. L'accenno alla tassazione intermedia non aveva altra valenza se non quella di una comunicazione all'autorità di tassazione competente a notificare le tassazioni alle persone fisiche e quindi di un invito ad essa rivolto a voler iniziare la tassazione intermedia. Dal rapporto di verifica non risulta nemmeno che gli ispettori fiscali abbiano avvertito oralmente il ricorrente, presente alla verifica, che nei suoi confronti l'autorità di tassazione competente avrebbe effettuato una tassazione intermedia. Né risulta che una simile comunicazione sia stata fatta al __________ __________ (Rapporto di verifica, p. 2), cui sono stati sottoposte, verosimilmente il 2 settembre, le risultanze dell'accertamento, nella sua qualità non di rappresentante personale del ricorrente bensì della società in nome collettivo. Deve quindi essere constatata, in simili condizioni, la decadenza del diritto di effettuare la tassazione intermedia per passaggio da attività dipendente a attività indipendente. La notifica di tassazione del 14 febbraio 1994 è irrimediabilmente tardiva in assenza di una preventiva comunicazione personale al ricorrente relativa all'apertura della procedura di tassazione intermedia prima del 31 dicembre 1993. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 marzo 1995             e la notifica di tassazione del 14 febbraio 1994 in materia di     tassazione intermedia IC/IFD 1989-90, con effetto dal 1°       gennaio 1990, sono annullate.

2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario Il Presidente:                                                                       Il Segretario: