Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.273 Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.273 Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.273
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.95.00273 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 18 dicembre 1995 in materia di: tassa di bollo presentato da: 1. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, 3. __________ __________, __________. __________ __________, tutti rappresentati dall'avv. __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Con atto pubblico del 25 marzo 1992, rogato dal notaio __________ __________, la __________ __________ di __________ alienava al signor __________ __________ di __________ la part. n__________ __________ di __________, al prezzo di fr. 950'000.–. In seguito alla decisione dell'Ufficio dei registri di __________ di rivalutare il prezzo di compravendita a fr. 1'150'000.–, le parti decidevano di stipulare un atto aggiuntivo, mediante il quale modificare il contratto di compravendita. Su tale atto aggiuntivo, l'archivista notarile applicava una seconda tassa di bollo, considerando quale valore dell'atto l'intero prezzo di vendita di fr. 1'150'000.–; l'imposta era pertanto commisurata in fr. 3'450.–. Tale decisione veniva poi confermata, in seguito a reclamo delle parti e del notaio rogante, con decisione del 15 novembre 1995 dell'Ufficio dei registri di __________. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il notaio __________ __________, la __________ __________ ed il signor __________ __________ postulano l'annullamento della decisione impugnata e l'assoggettamento della copia del rogito insinuata all'archivio ad un'imposta calcolata sul solo valore di fr. 200'000.–, pari alla differenza fra la seconda e la prima stipulazione. Nelle sue osservazioni, l'Ufficio dei registri di __________ aderisce al ricorso. 3. 3.1. È soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB). L'imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all'Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l'ammontare dell'imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB). Soggiacciono inoltre all'imposta di bollo le cartelle ipotecarie (art. 18 LB). L'aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB). 3.2. L'imposta sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell'atto. L'applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6). 3.3. Circa la determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta dall'archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che vengono stipulati nella forma dell'atto pubblico, la stessa legge prevede poi delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia agli art. 9 e 10 LB). L'art. 9 lett. g LB, in particolare, prevede che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola volta ed aggiunge che, se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Con questa disposizione, il legislatore del 1986 ha voluto introdurre nella nuova legge sul bollo una prassi già in uso vigente la vecchia legge. Lo scopo di tale norma è, secondo l'espressa volontà dello stesso legislatore, di scongiurare risultati manifestamente iniqui cui potrebbe indurre la natura documentale dell'imposta di bollo. Si vuole cioè evitare di imporre due o più volte le successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio cit., p. 48). Gli esempi citati nel Messaggio del Consiglio di Stato si riferiscono manifestamente a rapporti contrattuali che vengono usualmente disciplinati nella forma della scrittura privata. Come detto, la disposizione in questione è tuttavia applicabile anche agli istromenti notarili, in virtù del rinvio contenuto all'art. 22 cpv. 3 LB. 3.4. Ci si domanda pertanto se la stipulazione di un atto aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico costituisca un caso di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», cui è applicabile la regola prevista dall'art. 9 lett. g LB. Al riguardo, deve essere tenuto presente che la Legge notarile (LN) consente solo eccezionalmente delle correzioni o delle variazioni e sempre seguendo apposite procedure. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'atto sono ammesse variazioni soltanto mediante l'apposizione di postille, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o non siano ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle rettifiche e integrazioni dell'atto pubblico che si può ritenere servano a rimuovere errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una modifica del contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato quest'ultimo, allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in forma autentica se si richiede l'atto pubblico. Esso deve essere allestito quale atto aggiuntivo rispetto al documento che deve essere modificato oppure quale nuovo documento autonomo (Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, pp. 378 e 641; Ruf, Notariatsrecht – Skriptum, Langenthal 1995, p. 378). L'esigenza di procedere alla stipulazione di un nuovo atto pubblico per la correzione di un rogito discende dal principio dell'unità dell'atto e dal principio dell'identità e dell'esattezza contenutistica della formulazione (Ruf, Die Korrektur der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70). La necessità di una nuova stipulazione, rispettosa della forma dell'atto pubblico, anche se si tratta semplicemente di modificare una pattuizione precedente, è dunque la mera conseguenza delle rigorose esigenze poste dalla forma autentica richiesta per determinati atti giuridici. Non si vede, allora, come si potrebbe sostenere che il valore dell'atto aggiuntivo corrisponde a quello dell'atto precedente, che viene modificato. Si tratta, invece, proprio di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le quali la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Nessuna conclusione in senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.). 4. Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di adeguare il prezzo della compravendita alla decisione dell'Ufficio dei registri. Ne consegue che la pattuizione complementare rappresenta un incremento di valore pari a fr. 200'000.–, rispetto alla precedente già assoggettata al bollo. La decisione impugnata deve pertanto essere riformata nel senso che il rogito n. __________ del notaio __________ __________ è imposto con l'aliquota del 3 ‰ dell'incremento di valore, sicché l'importo del tributo si riduce a fr. 600.–. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 novembre 1995 è riformata nel senso che il rogito n. __________ del notaio __________ __________ è imposto con l'aliquota del 3 ‰ dell'incremento di valore.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: