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80.1995.250

Ticino · 1995-05-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250 Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250 Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00250 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 28 novembre 1995 in materia di:                 IC 93/94 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, con decisione del 15 maggio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94, nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr. 36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili;

-   che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo;

-   che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile;

-   che, non essendo pervenuto alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995;

-   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da sostenere;

-   che, invitata dalla Camera di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto;

-   che, per l'art. 227 cpv. 2 LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;

-   che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità;

-   che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso;

-   che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: