Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243 Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243 Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.95.00243 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 17 novembre 1995 in materia di: imposta preventiva presentato da: __________ __________, __________. __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 5 giugno 1995, dopo diverse proroghe, __________ __________ presentava all'Ufficio di tassazione di __________ la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, alla quale allegava il relativo elenco titoli contenente anche la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sugli interessi percepiti negli anni 1991 e 1992 su due conti presso la __________ __________ __________. L'UT con decisione del 14 giugno successivo accoglieva la domanda di rimborso dell'imposta preventiva limitatamente all'anno 1992; la respingeva invece per l'anno 1991 per intervenuto decorso del termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 LIP.
2. __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l'accoglimento della domanda di rimborsi dell'imposta preventiva anche per il 1991 (fr. 7422.80). Lamentava i ritardi, imputabili al fratello, nella consegna della documentazione contabile della ditta __________. __________ e __________ N. + Co. s.n.c. alle fiduciarie incaricate di tenere la contabilità, facendo presente che il dottor Bottoli era stato in grado di presentare la dichiarazione fiscale 1993-94 della collettiva __________ -__________ solo il 23 febbraio 1995. Rilevava inoltre di essere stato operato per un tumore e di aver così potuto dar corso alla presentazione della dichiarazione personale d'imposta 1993-94 soltanto all'inizio di giugno del 1995, chiedendo nel contempo il rimborso dell'imposta preventiva. Faceva inoltre osservare che la dichiarazione fiscale era stata comunque presentata prima della regolare proroga che gli era stata concessa fino al 30 giugno dall'UT per l'inoltro della dichiarazione d'imposta 1993-94. Con decisione del 18 ottobre 1995 l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva il reclamo del contribuente, ribadendo l'intervenuta prescrizione del diritto di chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sui redditi del 1991. Rilevava in particolare che la proroga, che era stata concessa al contribuente fino al 30 giugno 1995, riguardava unicamente la presentazione della dichiarazione fiscale. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone, in questa sede, la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenutagli sugli interessi bancari riconosciutigli nel 1991. Lamenta in particolare una violazione del principio dell'affidamento. L'autorità fiscale, in anni passati, avrebbe sempre ammesso le sue domande di rimborso dell'imposta preventiva, indipendentemente dalla data in cui erano state formulate, se prescritte o meno. 4. Il diritto al rimborso all'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP). L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP). I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione d'imposta cantonale, il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno (art. 31 cpv. 3 LIP). In ogni caso, il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7 cpv. 4 Reg. cantonale di applicazione della LIP; ASA 24 p. 95; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, p. 24; CDT
n. 308 del 30 dicembre 1994 in re P.). Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP). 5. Nel presente caso è del tutto pacifico - il ricorrente nemmeno lo contesta - che la domanda di rimborso dell'imposta preventiva relativa agli interessi maturati nel 1991 è tardiva. Essa doveva essere presentata, come vuole l'art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1994. Deve comunque essere rilevato che gli argomenti sollevati dal ricorrente, soprattutto in sede di reclamo, non sono pertinenti. I ritardi nella presentazione della dichiarazione fiscale della collettiva __________ e __________, imputabili all'asserita negligenza del fratello nel fornire la documentazione contabile alla fiduciaria incaricata di allestire la contabilità, sono infatti del tutto ininfluenti. L'imposta preventiva di cui il ricorrente chiede il rimborso si riferisce infatti a due conti di risparmio personali del contribuente; non ha quindi nessun legame con la collettiva. Nulla impediva quindi al contribuente di far valere in tempo utile il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sugli interessi del 1991, presentandone richiesta, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione d'imposta e del relativo elenco titoli. Sia le istruzioni in calce all'elenco titoli sia le istruzioni diramate dall'amministrazione ai contribuenti fanno d'altronde chiaro riferimento alla possibilità di chiedere separatamente, anno per anno, il rimborso dell'imposta preventiva. A titolo puramente abbondanziale si rileva che l'ignoranza del diritto non può in alcun modo giovare al contribuente (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti; inoltre STF del 29 giugno 1992 in re R.R.). 6. Il ricorrente invoca, nel suo ricorso, un'asserita violazione del principio dell'affidamento. Anche questo argomento è del tutto privo di pregio. Nel caso in esame deve essere escluso da tutto principio che ci si trovi in presenza di una violazione del principio della buona fede, inteso in senso stretto ("Treu und Glauben"), vale a dire nel senso del rilascio da parte dell'autorità competente di un'informazione erronea che abbia indotto in errore i contribuenti (Soldini, Il principio della buona fede nelle assicurazioni sociali, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 103, nota 4). Nessuna informazione è stata infatti chiesta all'autorità fiscale e nemmeno rilasciata da quest'ultima in relazione alla perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Il problema è piuttosto quello dell'applicazione del principio della buona fede intesa quale tutela dell'affidamento su cui l'amministrato deve poter contare nei confronti dell'amministrazione ("Vertrauensschutz") o, più precisamente ancora, quale tutela della correttezza cui devono informarsi i rapporti tra amministratori e amministrati e viceversa. Secondo il ricorrente, in passato, l'UT avrebbe sempre accettato la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, anche quando era stata fatta valere dopo la scadenza del termine triennale. 7. L'argomento, oltre che in contrasto con la prassi sempre e rigorosamente seguita dall'autorità fiscale in materia di rimborso dell'imposta preventiva, si scontra anche contro la realtà dei fatti. Infatti, nel periodo fiscale precedente, la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta su redditi degli anni 1989 e 1990 è stata presentata prima della scadenza del termine triennale di perenzione (31 dicembre 1992) e, meglio, il 16 marzo 1992. Nel periodo fiscale ancora precedente, la richiesta, inoltrata il 18 giugno 1991, risulterebbe tempestiva soltanto per l'anno 1988. Non può però essere ricostruito dagli atti dell'incarto se la richiesta sia erroneamente stata considerata tempestiva anche per il 1987, anno per il quale il reddito soggetto alla trattenuta d'imposta preventiva era però solo di fr. 31,19. Deve quindi essere escluso, così stando le cose, che ci si possa trovare al cospetto di una violazione, da parte dell'autorità fiscale, del principio dell'affidamento. Il ricorrente, nell'ipotesi che avesse già beneficiato in passato di una svista dell'autorità fiscale, sarebbe comunque malvenuto, qualora intendesse prevalersene, tanto più che la lettera della norma (art. 32 cpv. 1 LIP) è estremamente chiara e che egli non può prevalersi dell'ignoranza della legge. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 185 cpv. 1 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.-- per un totale di fr. 360.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: