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80.1995.222

Ticino · 1995-01-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.222 Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.222 Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.222

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00222 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1995 in materia di:                 IC/IFD 93/94 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   __________ __________, domiciliata a __________, è segretaria comunale del Comune di __________ __________ (__________). Notificandole la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 16 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il suo reddito imponibile in fr. 59'866.– in media annua e la sostanza in fr. 155'436.–. La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo, postulando le seguenti deduzioni dal reddito:

–    fr. 95.– in media annua per l'affitto di una cassetta di sicurezza presso la Banca __________ __________,

–    fr. 700.– per le spese di doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno il 50% dei giorni lavorativi),

–    fr. 500.– per spese di perfezionamento, avendo frequentato un corso per segretari comunali, organizzato dal canton Ticino, ed un corso di lingua tedesca. Chiedeva inoltre lo stralcio del reddito proveniente dalla partecipazione ad una comunione ereditaria, essendo la casa in oggetto abitata da una usufruttuaria. L'autorità fiscale accoglieva il gravame limitatamente a quest'ultimo petitum . Negava per contro le deduzioni per la cassetta di sicurezza, per la doppia economia domestica, e per il perfezionamento. A quest'ultimo riguardo, faceva notare come il costo del corso di lingua tedesca fosse stato ammesso in deduzione, a differenza del corso per segretari comunali, che era stato considerato non spesa di perfezionamento ma di formazione professionale. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le richieste già formulate in sede di reclamo all'autorità di tassazione. In relazione alla deduzione per l'affitto della cassetta di sicurezza, pur condividendo la decisione impugnata, osserva che la stessa le era stata concessa nel precedente periodo fiscale. Quanto alla doppia economia domestica, contesta la tesi del fisco, secondo cui essa potrebbe essere riconosciuta solo se il contribuente non può rientrare "regolarmente" al proprio domicilio. Nega infine che il corso per segretari comunali, da lei frequentato, le sia servito per un avanzamento professionale, essendo ella già stata assunta dal Comune di __________ __________, al momento di iscriversi. All'udienza del 14 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di concedere una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che è concessa una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento, per l'imposta cantonale, e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica, per le imposte cantonale e federale diretta.

2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: