opencaselaw.ch

80.1995.203

Ticino · 1996-03-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203 Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203 Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.203

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00203 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 27 settembre 1995 in materia di:                 IC/IFD 91/92 presentato da: __________ e __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________ __________. __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92, notificata il 27 settembre 1993, l’Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati dai coniugi __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 110’000.-- come pure una sostanza per titoli, crediti e numerario di fr. 206’000.--. Dette rettifiche avevano la loro ragione d’essere, secondo l'Ufficio di tassazione, nel fatto che il vantato rapporto fiduciario per la sottoscrizione di azioni della __________ __________ __________ __________, della __________ __________ e della __________ __________ della contribuente non era stato documentato in modo ineccepibile, per cui si doveva presumere che l’operazione fosse stata finanziata con mezzi propri. La notifica della tassazione veniva poi confermata con decisione su reclamo del 28 agosto 1995, sempre per mancanza di prove ineccepibili. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte e della sostanza, che l’Ufficio di tassazione ha aggiunto a quanto dichiarato. Fa presente, innanzi tutto, che negli anni di computo 1989-90 lavorava alle dipendenze dello Studio legale dell’avv. __________ __________ e che quindi ha agito per conto di quello studio legale. Rileva inoltre che nel frattempo la __________ __________ è stata cancellata dal Registro di commercio. 3. In occasione dell'udienza del 7 marzo 1996 la ricorrente ha presentato al presidente della Camera e all'Ufficio di tassazione la prova inoppugnabile dell'esistenza dei rapporti fiduciari, segnatamente:

-   il contratto 10 febbraio 1990, stipulato "in qualità di collaboratrice dello studio legale __________ __________ di __________ ", in virtù del quale ha sottoscritto fiduciariamente per conto della cliente straniera, nata nel 1967, attualmente residente a __________, le 148 azioni al portatore della __________.__________.__________. __________, contro un compenso annuo di fr. 12'000.-- versato allo studio legale direttamente;

-   la dichiarazione dello studio legale __________ relativa al rapporto fiduciario con lo studio stesso in relazione alla sottoscrizione delle azioni della __________ __________, per altro cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 24 gennaio 1994;

-   il mandato ricevuto dalla __________ __________ di __________ di sottoscrivere fiduciariamente un'azione della __________ __________ di __________. Preso atto della documentazione prodotta l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, con conseguente stralcio del reddito d'altra fonte e della sostanza, in questo caso ad eccezione dell'importo di fr. 5'862.-- risultante dall'elenco titoli. 4. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (cfr., per tutte, CDT

n. __________ del __________ 1990 in re M. s.n.c.). È pacifico che la tempestiva presentazione o, quanto meno l'esibizione delle prove nel corso della procedura di reclamo, avrebbero reso del tutto superfluo il presente ricorso. Spese e tassa di giustizia vanno quindi accollate alla ricorrente indipendentemente dall'esito del ricorso. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT Dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §   Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione di __________ per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                   fr.      200.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.        80.-- per un totale di                                                        fr.      280.-- sono a carico dei ricorrenti.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribu­nale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: