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80.1995.178

Ticino · 1996-06-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.178 Tessin Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.178 Ticino Camera di diritto tributario 05.06.1996 80.1995.178

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00178 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 25 agosto 1995 in materia di:                 IC 93/94 intermedia presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________, dottore in fisica, ha iniziato la propria attività nel c anton Ticino il 1° gennaio 1990, quale responsabile della costituzione e della gestione del Centro d'interfaccia per le tecnologie innovative (CIT), alle dipendenze dell'Associazione industrie ticinesi. A partire da tale data è dunque stato assoggettato alla sovranità fiscale ticinese. In data 22 maggio 1992, il datore di lavoro informava il dott. __________ di aver deciso di licenziarlo alla fine dell'anno in corso. Il contribuente beneficiava quindi delle indennità dell'assicurazione disoccupazione dal mese di aprile 1993 allo stesso mese dell'anno successivo. Dal mese di settembre dell'anno 1993 otteneva però anche un incarico quale insegnante in una scuola cantonale. A partire dall'aprile 1994, l'incarico raggiungeva le 16 ore, pari ai due terzi dell'orario completo. All'insegnamento si aggiungeva poi, dal giugno 1994, un mandato di consulenza per la ditta __________ __________ di __________. 2 .   Con istanza del 29 marzo 1995, indirizzata all'Ufficio di tassazione di Mendrisio, __________ __________ chiedeva l'emissione di una tassazione intermedia, avendo subito un drastico calo dello stipendio. L'autorità fiscale respingeva la domanda con decisione del 6 aprile 1995, nella quale argomentava non esservi alcun motivo di procedere ad una tassazione intermedia. Il contribuente impugnava la decisione in questione con reclamo del 3 maggio 1995, precisando di non avere subito un mero calo delle entrate a causa della disoccupazione, ma di avere mutato professione, essendo passato dalle mansioni di responsabile del CIT a quelle di docente nelle scuole cantonali. L'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 1995, osservando che il presupposto della tassazione intermedia non era stato adempiuto, avendo il contribuente mantenuto la posizione di dipendente ed esercitando un'attività fondata sulle conoscenze di base e sull'esperienza di cui già si avvaleva in precedenza. 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la propria richiesta di beneficiare di una tassazione intermedia per mutamento della professione. Ribadisce che la sua età (57 anni) e la situazione economica gli hanno impedito di trovare un impiego più adeguato alla sua esperienza di dirigente industriale. Denuncia inoltre l'ingiustizia in cui viene a trovarsi, dovendo pagare le imposte sulla base di redditi molto superiori a quelli effettivamente percepiti nel periodo di tassazione. 4. All'udienza dell'8 maggio 1996, considerata la particolarità del caso, segnatamente la prevedibile durata dell'attività professionale del contribuente e la difficoltà di compensare la diminuzione di reddito con futuri aumenti, le parti hanno convenuto, su proposta del Presidente della Camera, di allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1° aprile 1993. Gli atti vengono rinviati all'Ufficio di tassazione perché proceda, di concerto con il contribuente, a stabilire il reddito imponibile tenendo conto di una base temporale di calcolo sufficientemente ampia e rappresentativa. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 luglio 1995 è riformata nel senso che è accolta la domanda di tassazione intermedia, per mutamento della professione intervenuto il 1° aprile 1993. §§ Gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: