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80.1995.168

Ticino · 1995-10-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.168 Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.168 Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.168

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00168 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 16 agosto 1995 in materia di:                 IC/IFD 93/94 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

1.   __________ e __________ __________ presentavano reclamo contro la tassazione IC/IFD 1993/94, che l’Ufficio di tassazione aveva loro notificato il 16 gennaio 1995, chiedendo di essere convocati, allo scopo di poter capire le motivazioni della tassazione. Nel corso dell’audizione, che aveva avuto luogo il 4 aprile, l’UT chiedeva ai contribuenti di presentare le prove del debito professato verso la __________ __________ __________ e dei relativi interessi pagati nel corso degli anni 1991-92. Con scritto dell’11 maggio __________ __________ produceva le prove richieste, spiegando di vantare un prestito senza interessi nei confronti della __________ __________, società di diritto italiano con sede in Italia ad __________ nel __________, che aveva finanziato con il debito contratto con la __________ __________ __________. Con decisione del 17 luglio 1995 l’UT evadeva il reclamo, respingendo sostanzialmente la richiesta dei contribuenti di poter dedurre dal loro reddito gli interessi passivi pagati alla __________ __________ __________ e dalla sostanza il relativo debito. In effetti l’UT, da un lato riconosceva le chieste deduzioni, ma dall’altro esponeva un controvalore quale reddito mobiliare corrispondente all’importo degli interessi passivi e credito verso la __________ __________.__________.__________. di pari importo di quello vantato dalla banca nei confronti di __________ __________. 2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono, da un lato, lo stralcio del credito e del reddito mobiliare esposti dall’UT quale controvalore del prestito, finanziato con un debito verso la __________ __________ __________, alla __________ __________ e dei relativi interessi. Spiegano i legami tra la ditta individuale __________. __________ -__________, poi divenuta __________. __________ -__________ __________, attiva nell’ambito delle rappresentanze tecniche e la __________ __________, società italiana di produzione di serbatoi in resine sintetiche, sostenendo che se la società italiana cessa di produrre, anche la ditta svizzera deve cessare l’attività. Precisano inoltre che la soluzione adottata si è resa necessaria anche per le facilitazioni promesse dallo Stato italiano, ma mai arrivate. Attualmente la __________ __________ risulta gravata da un mutuo del mediocredito per praticamente la totalità del costo di costruzione, non riesce a conseguire utili e nemmeno rimborsa le trasferte da __________ ad __________. Chiedono inoltre una diversa valutazione del reddito aziendale esposto nella notifica di tassazione: la motivazione stereotipata, addotta dall’UT, non terrebbe conto della realtà. 3. Reddito aziendale 3.1 In sede di tassazione l’UT ha esposto ai coniugi __________ un reddito aziendale di fr. 71’300.-- di cui fr. 9’300.-- della moglie, come a dichiarazione, e fr. 62’000.-- del marito, invece dei fr. 54’800.-- dichiarati. L’adeguamento di fr. 8’000.--, ma in realtà limitato a fr. 7’200.-- di media annua, è stato stabilito dall’UT per tener conto dei vantaggi goduti dal contribuente nell’azienda. L’autorità fiscale ha ripreso, nel dettaglio, fr. 5’280.-- per uso privato dell’automobile, fr. 2’000.-- sulle spese di trasferta e fr. 800.-- sulle altre spese. 3.2 Dai ricavi d'esercizio di un'azienda non possono  essere dedotte le spese private, vale a dire le spese che sono attinenti all'economia domestica o alla vita privata del titolare, dei soci o dell'azionista. Non si tratta in effetti di spese per realizzare il reddito, bensì di uscite che comportano la sua utilizzazione. Esse rappresentano in altre parole dei prelevamenti di capitale addebitati al conto economico. Tali spese andranno non solo aggiunte all'utile aziendale, ma anche al reddito del beneficiario (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, 1993, pp. 150-152 e 285). 3.3 Questa Camera non considera censurabile la valutazione dell'UT di riprendere un importo di fr. 5'200.-- di media annua per uso privato dell'automobile, se si considera che le spese caricate all'azienda ammontano addirittura a fr. 37'000.-- circa di media annua (formulario 15a) e che il contribuente non dichiara altre automobili se non quelle della ditta. Prudenzialmente, invece, si ritiene di poter fare astrazione dalla ripresa sulle spese di trasferta, tenuto conto, da un lato, dell’attività svolta dal contribuente, che lo porta a frequenti spostamenti tra il __________ e la Svizzera interna passando per il Ticino e, dall'altro, delle difficoltà economiche della __________ __________ Si giustifica pertanto una riduzione di fr. 2'000.-- di media annua del reddito aziendale. 4. Reddito mobiliare 4.1 Come si è visto, l'UT ha aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti un reddito mobiliare di fr. 27'224.--, pari agli interessi passivi da loro pagati alla __________ __________ __________ per il prestito contratto, utilizzato per finanziare la __________ __________ di __________. 4.2 E` imponibile, giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD, qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile. Sono in particolare imponibili gli interessi di crediti, vale a dire ogni prestazione valutabile in denaro fatta dal debitore al creditore mediante pagamento, girata, accreditamento, compensazione, o in altro modo, che giuridicamente non abbia per effetto di ammortizzare il debito in capitale (Masshardt/Tatti, Commentario DIFD, p. 112). Analogamente a quanto previsto dal DIFD, anche secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT-1976 gli interessi su crediti sono imponibili e, più in generale, è imponibile, conformemente all'art. 16 cpv. 2 LT-1976 ogni prestazione valutabile in denaro. 4.3 Da queste premesse discende che la decisione dell'Ufficio di tassazione, nella misura in cui espone quale reddito (mobiliare) del prestito fatto dai contribuenti alla __________ __________ il controvalore degli interessi pagati alla banca dello Stato, non appare minimamente criticabile. Non v'è infatti chi non veda come un prestito dell'entità di quello concesso dai contribuenti alla __________ __________ non comporti una remunerazione imponibile. Anzi, considerato lo stretto legame tra i ricorrenti e la __________ __________, ci si potrebbe persino chiedere se in realtà il debito contratto con la __________ __________ __________ non costituisca nella sostanza delle cose un contratto fiduciario, ove fiduciante e dunque effettivo debitore sarebbe la società italiana. 4.4 Una soluzione diversa da quella adottata dall'Ufficio di tassazione consentirebbe in pratica di conseguire facilmente un'elusione d'imposta, segnatamente una doppia deduzione degli interessi passivi, una prima volta dal conto economico della società italiana e una seconda dal reddito dei ricorrenti, senza contropartita a livello del reddito della sostanza mobiliare. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT-1976; 231 LT-1994 e 144 LIFD; dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 71'300.-- a fr. 69'300.--. Per il resto è confermata. §§   Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emanazione di nuovi conteggi.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia complessiva di           fr.      200.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.         50.-- per un totale di                                                       fr.      250.-- sono per metà a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: