opencaselaw.ch

80.1995.161

Ticino · 1995-07-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.161 Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.161 Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.161

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00161 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 8 agosto 1995 in materia di:                 IC/IFD 89/90 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 30 ottobre 1992 l'UT notificava a __________ __________ e alla moglie __________ la tassazione IC 1989-90, in cui gli veniva esposto un reddito della sostanza (valore locativo dell'immobile posseduto a __________ __________) di fr. 7'000.--, da cui venivano dedotte forfetariamente le spese di manutenzione nella misura del 25%. Il reclamo presentato dal contribuente veniva dichiarato irricevibile con decisione del 24 luglio 1995, poiché egli non aveva dato seguito alla richiesta del 26 maggio 1995 di produrre copia della dichiarazione fiscale presentata nel Canton Zurigo e copia del riparto intercantonale notificato dall'autorità fiscale zurighese. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del 24 luglio 1994, proponendo un suo calcolo, secondo cui, a causa dei debiti ipotecari e dei relativi interessi, non vi sarebbe in Ticino né reddito né sostanza imponibile. Questa Camera, con raccomandata del 30 agosto 1995, spiegava al ricorrente le ragioni per cui era necessario che egli producesse il riparto intercantonale (Steuerausscheidung) del Canton Zurigo relativo al periodo di tassazione 1989-90. Senza tale documento, all'autorità fiscale ticinese non sarebbe stato possibile effettuare la ripartizione proporzionale dei debiti e quindi stabilire la parte deducibile in Ticino. Il termine impartitogli, scadeva infruttuoso.  Il 13 settembre, con ulteriore lettera raccomandata, la Camera accordava al ricorrente un termine di grazia fino al 20 settembre per produrre finalmente il documento richiesto. Anche questo termine scadeva senza seguito da parte del ricorrente. 3. 3.1. Il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). L'autorità fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT

n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.). Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT

n. 16 del 29 gennaio 198i in re G.D.). 3.2. Va inoltre ricordato che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in  materia fiscale contro le decisioni degli uffici di  tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in  ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente  motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità. 4. Non solo la decisione dell'UT di dichiarare irricevibile il reclamo per la mancata presentazione del riparto intercantonale d'imposta 1989-90 del Canton Zurigo merita protezione, ma va fermamente censurato il comportamento defatigatorio assunto dal ricorrente, il quale, malgrado una lettera esplicativa di questa Camera e la successiva assegnazione di un termine di grazia, per produrre l'indispensabile documento dell'autorità fiscale zurighese, nemmeno si è degnato di rispondere. Il ricorso deve quindi non solo essere respinto, ma addirittura essere dichiarato temerario. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.     200.-

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.        80.- per un totale di                                                       fr.     280.- sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: