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80.1995.155

Ticino · 1996-02-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155 Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155 Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.155

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00155 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 3 agosto 1995 in materia di:                 IC/IFD 91/92 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Con sentenza del 1° luglio 1992 il Pretore di Locarno-Campa-gna scioglieva il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________ per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie. L'11 aprile 1994 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ personalmente la tassazione IC/IFD 1991-92 degli ex coniugi, in cui venivano esposti sia i redditi conseguiti dalla moglie durante il periodo di computo per fr. 31'092.-- di media annua, sia il reddito della sostanza della moglie, tra cui quelli provenienti dalla società in nome collettivo __________ __________ e __________ __________, per fr. 893'910.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione dell'11 aprile 1994). Il 26 aprile 1994 __________ __________, assistita dalla __________ __________, si rivolgeva all'UT, chiedendo che la tassazione IC/IFD 1991-92 venisse intimata anche a lei personalmente. Faceva presente, da un lato, di essere divorziata dal 1° luglio 1992 e, dall'altro, che nella tassazione IC/IFD 1991-92 i suoi beni sono nettamente preponderanti rispetto a quelli del marito. Come si evince da una nota manoscritta in calce alla lettera del 26 aprile 1994 della __________ __________, l'autorità fiscale consegnava il 28 aprile 1994 copia della notifica di tassazione a __________ __________ personalmente e che avrebbe in seguito allestito il riparto tra marito e moglie, non appena la tassazione fosse cresciuta in giudicato. 2. Il 6 maggio 1994 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, presentava reclamo. Contestava sia il reddito aziendale sia quello della sostanza e chiedeva deduzioni superiori; in particolare lamentava la durezza dell'imposizione determinata dal sistema fiscale ticinese, che impone i redditi secondo il sistema praenumerando (sul passato). Il 10 maggio 1994 anche __________ __________ personalmente contestava la tassazione IC/IFD 1991-92. Il dottor __________, quale rappresentante di __________ __________, veniva sentito dall'UT il 18 maggio 1995, le parti concordavano di definire la perdita della società in nome collettivo negli anni 1989-90 in fr. 135'000.-- di media annua e quella aziendale del marito in fr. 45'000.-- di media annua. L'UT precisava inoltre che il reddito della sostanza sarebbe stato esposto in media annua e che eventuali fluttuazioni avvenute durante il periodo di tassazione sarebbero state considerate nel periodo successivo. Puntualizzava pure che nel reddito della sostanza era compresa una quota di fr. 10'160.-- relativa al figlio minorenne. Gli interessi passivi, dal canto loro, venivano definiti in fr. 121'087.-- di media annua. Il rappresentante della contribuente, sentite le spiegazioni dell'UT, recedeva a sua volta dalla contestazione relativa alla differenza di fr. 237'430.-- sulla sostanza complessiva (cfr. verbale di audizione del 18 maggio 1995). Donde la decisione su reclamo del 17 luglio 1995. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita sempre dalla __________ __________, contesta unicamente il reddito della sostanza, stabilito dall'Ufficio di tassazione in fr. 893'910.--. Precisa che era socia, unitamente alla sorella, della __________ __________ & __________ __________ con sede a __________, la quale ha realizzato utili consistenti, superiori al milione di franchi, negli anni 1989-90, utili che si sono poi ridotti a fr. 237'505.-- nel 1990 e a zero nel 1991.  Rileva quindi che, per effetto del sistema di tassazione sul passato, nel corso degli anni 1988-1992 è stata imposta su redditi per fr. 5'026'352.-- mentre ha conseguito redditi per soli 2'670'575.--. Chiede quindi, ragionando a contrario rispetto all'inizio dell'imponibilità, l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività; in via subordinata di considerare l'uscita dalla __________, avvenuta nel 1990, valido motivo di intermedia. All'udienza del 16 novembre 1995, tenuto conto delle particolarità del caso, il giudice invitava le parti a esaminare nuovamente la fattispecie in modo da considerare la capacità contributiva della ricorrente alla luce dell'eccezionale aumento del reddito della sostanza verificatosi negli anni 1989-90. 4. Il 6 dicembre 1995, dopo riesame dei redditi dei titoli 1988, 1989, 1990 e 1991, le parti hanno concordato di definire il reddito dei titoli 1989 in fr. 703'365.--, in quanto l'importo dichiarato (fr. 953'365.--) comprendeva un reddito straordinario di fr. 250'000.--, già considerato una volta nel periodo fiscale 1989-90 e quindi non più entrante in considerazione una seconda volta quale base di calcolo della tassazione 1991-92. In conseguenza di ciò, le parti definivano il reddito dei titoli negli anni di computo 1989-90 in fr. 495'490.-- di media annua (cfr. verbale del 6 dicembre 1995). La ricorrente dava la propria adesione all'accordo il 22 dicembre successivo. Nulla osta pertanto a evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di fattori eccezionali di reddito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §   Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata conformemente a quanto indicato nel consid. 4 e, meglio, a quanto partitamente stabilito nel verbale del 6 dicembre 1995.

2.   Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: