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80.1995.137

Ticino · 1996-02-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137 Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137 Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.137

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00137 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995 in materia di:                 IMVI presentato da: __________ __________, __________ __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 17 maggio 1994 __________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 540'000.--. L'Ufficio dei registri del distretto di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che  veniva confermata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13 giugno 1995.

2.   __________ __________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione di due case sulla part. n. __________ "__________" e di una provvigione di fr. 20'000.-- versata  alla __________ __________. __________ in occasione della vendita a __________. 3. Dopo aver presentato le proprie osservazioni, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera dell' 8 novembre 1995 chiedeva di poter verificare ulteriormente i costi, di cui il ricorrente chiede la deduzione, esaminando i conti delle ditte, che hanno beneficiato dei versamenti. La Divisione cantonale delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera, dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio. Nulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §   Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--. §§   Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio.

2.   Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: