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80.1995.123

Ticino · 1992-08-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.123 Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.123 Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.123

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00123 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 27 giugno 1995 in materia di:                 denegata giustizia presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 27 giugno 1995 i coniugi __________ presentavano un ricorso per denegata giustizia, lamentando il ritardo dell'Ufficio tassazione delle persone giuridiche nell'emettere la decisione su reclamo in materia di conteggio relativo alla quantificazione dell'ipoteca legale relativa alla debitrice __________ __________ di __________, essendo ormai trascorsi quasi tre anni malgrado ripetute sollecitatorie. L'UTPG prendeva posizione facendo presente, da un lato, l'impossibilità di prendere posizione a breve termine a causa dell’assenza per ferie dei funzionari incaricati e sollevando dubbi circa la competenza della Camera di diritto tributario a pronunciarsi in materia di contestazioni per ritardata giustizia. Questa Camera assegnava quindi all'Ufficio un termine ultimo fino al 25 luglio per presentare le proprie osservazioni, rispettivamente per emettere la decisione su reclamo. In data 21 agosto, l'UTPG comunicava d'aver notificato ai coniugi __________ la decisione su reclamo, trasmettendola in copia a questa Camera. 2. 2.1. Per prassi costante, l'autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente di compiere determinati atti che le sono stati richiesti (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e c e rif.; inoltre STF del 21 dicembre 1990 in re G. SA/CDT). In particolare il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 4 Cost. ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto come pure, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti presso l'autorità adita (Rep . 1982 pag. 318 consid. 3a e rif). Il sovraccarico di lavoro e la mancanza di personale non costituiscono valida scusante (DTF 103 V 198, 107 Ib 165; Knapp, Précis de droit administratif, 1991, p. 134, n. 633). 2.2. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia va presentato all'istanza superiore (Knapp, op. cit., n. 975, p. 221; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, p. 81, n. 136, parte speciale, p. 530, n. 963). 3. 3.1. Nel caso in esame va innanzi tutto affermata, contrariamente ai dubbi manifestati dall’opponente, la competenza di questa Camera a statuire su un ricorso per ritardata giustizia contro l’operato dell’autorità di tassazione nell’evadere un reclamo. Come si è visto, la competenza spetta, in simili casi, all’autorità di ricorso e non all’autorità di vigilanza. 3.2. Nel merito, il gravame è diventato, pendente il ricorso, privo d’oggetto, avendo l’UTPG finalmente emesso la decisione sul reclamo presentato dai ricorrenti contro i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale, intimati circa tre anni prima, il 27 agosto 1992. Il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli, ma per quanto precede si giustifica nondimeno l’assegnazione delle ripetibili ai ricorrenti giusta l’art. 185 cpv. 4 LT. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

2.   Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. La resistente verserà ai ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: