Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121 Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121 Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.95.00121 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 21 giugno 1995 in materia di: imposta comunale 1993 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto
- che in data 19 maggio 1995 il Comune di __________ notificava a __________ __________, __________ l'imposta comunale 1993 per il periodo di assoggettamento 1.8 - 31.12.93 dell'importo di fr. 562.50;
- che la contribuente insorgeva con reclamo del 20 maggio 1995 contestando "l'assoggettamento all'imposta per il periodo 1.8 - 31.12.1993";
- che, il Municipio di __________ con risoluzione no. __________ del 29 maggio 1995 decideva di respingere il reclamo per carenza di motivazione dandone comunicazione a __________ __________ con lettera raccomandata del 30 maggio 1995;
- che, con scritto 21 giugno 1995 la contribuente ha inoltrato ricorso non motivato alla Camera di diritto tributario contestando la decisione del Comune di __________;
- che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
- che il 23 giugno 1995 la CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità;
- che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto del tutto privo di motivazione; Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT-1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa e spese di giustizia ammontanti a fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: