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80.1995.117

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-06-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il 12 dicembre 1994 l'Ufficio di tassazione ha notificato a __________ __________ la tassazione IC 1993-94 concernente l'imposizione dell'immobile e del relativo reddito. Il 26 gennaio 1995 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio cantonale di esazione, reclamando contro la notifica di tassazione, segnatamente il valore della sostanza immobiliare considerato nella tassazione. Il reclamo veniva immediatamente trasmesso per competenza all'Ufficio di tassazione, il quale con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività, ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio 1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data.

E. 2 Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni.

E. 3 Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in  materia fiscale contro le decisioni degli uffici di  tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei  ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia  fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 4 Orbene, nel caso di specie il reclamo presentato da __________ __________ contro la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è manifestamente tardivo. Esso è infatti stato spedito soltanto il 26 gennaio 1995, quando il termine utile di trenta giorni era ormai decorso da almeno una decina di giorni nell'ipotesi più favorevole, vale a dire nel caso in cui in cui la tassazione le fosse stata notificata per posta B. La ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante) secondo l'art. 157 cpv. 4 LT (CDT

n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995.

E. 5 A titolo meramente abbondanziale si rileva che nel merito il ricorso non avrebbe avuto miglior esito. Infatti, secondo l'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta eccezione per i terreni agricoli e forestali. Per l'imposta sulla sostanza fa stato l'inizio del periodo fiscale, vale a dire, nel caso concreto, il 1° gennaio 1993. Indiscutibilmente, a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________ __________ era quello considerato dall'Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la ricorrente,  Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.      50.-- per un totale di                                                       fr.    150.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente                                                           Il Segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.117 Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.117 Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1995.117

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.95.00117 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 19 giugno 1995 in materia di:                 IC 93/94 (IC 97/95) presentato da: __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________, __________ & __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 12 dicembre 1994 l'Ufficio di tassazione ha notificato a __________ __________ la tassazione IC 1993-94 concernente l'imposizione dell'immobile e del relativo reddito. Il 26 gennaio 1995 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio cantonale di esazione, reclamando contro la notifica di tassazione, segnatamente il valore della sostanza immobiliare considerato nella tassazione. Il reclamo veniva immediatamente trasmesso per competenza all'Ufficio di tassazione, il quale con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività, ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio 1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni. 3. Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in  materia fiscale contro le decisioni degli uffici di  tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei  ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia  fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità. 4. Orbene, nel caso di specie il reclamo presentato da __________ __________ contro la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è manifestamente tardivo. Esso è infatti stato spedito soltanto il 26 gennaio 1995, quando il termine utile di trenta giorni era ormai decorso da almeno una decina di giorni nell'ipotesi più favorevole, vale a dire nel caso in cui in cui la tassazione le fosse stata notificata per posta B. La ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante) secondo l'art. 157 cpv. 4 LT (CDT

n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995. 5. A titolo meramente abbondanziale si rileva che nel merito il ricorso non avrebbe avuto miglior esito. Infatti, secondo l'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta eccezione per i terreni agricoli e forestali. Per l'imposta sulla sostanza fa stato l'inizio del periodo fiscale, vale a dire, nel caso concreto, il 1° gennaio 1993. Indiscutibilmente, a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________ __________ era quello considerato dall'Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la ricorrente,  Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.      50.-- per un totale di                                                       fr.    150.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente                                                           Il Segretario