Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.105 Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.105 Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.105
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.95.00105 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 7 giugno 1995 in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 86/95) presentato da: __________ e __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Notificando ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 28 febbraio 1994, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna aggiungeva al reddito del lavoro ed a quello della sostanza un ulteriore reddito d'altra fonte di fr. 30'000.- in media annua. L'allegata motivazione spiegava che dal conteggio delle entrate e delle uscite dei contribuenti era risultato un dispendio notevolmente superiore alle spese sostenute nel biennio di computo, e che in particolare non era stata giustificata la variazione del credito verso la __________ __________ __________ __________ e quella del debito ipotecario. Un reclamo, interposto dai contribuenti in data 28 marzo 1994, veniva respinto con decisione dell'8 maggio 1995. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ __________ postulano lo stralcio del reddito d'altra fonte. Osservano che il credito nei confronti della società anonima di cui sono azionisti e dipendenti è nato allorché, ricevuta da un'assicurazione la liquidazione per un infortunio, tale importo era stato versato alla SA che necessitava di liquidità. In seguito al rimborso del debito, gli importi restituiti sarebbero stati prestati al fratello del signor __________ __________, residente in Italia; la restituzione di parte di questo mutuo, per complessivi fr. 46'500.-, sarebbe poi avvenuta nel corso degli anni 1991/92 ed avrebbe consentito ai contribuenti di sostenere tutte le spese effettuate nel biennio. Sollecitato in tal senso dalla Camera, il ricorrente ha prodotto, con lettera del 30 giugno 1995, la lettera dell'assicurazione relativa alla liquidazione del sinistro, un contratto di mutuo stipulato con i fratelli e ricevute dei rimborsi di quest'ultimo debito. 3. All'udienza del 28 settembre 1995, tenuto conto della documentazione prodotta, su proposta del giudice delegato le parti hanno concordato una riduzione del reddito d'altra fonte a fr. 20'000.-. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 maggio 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 20'000.-.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: