Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103 Tessin Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103 Ticino Camera di diritto tributario 27.07.1995 80.1995.103
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.95.00103 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 1 giugno 1995 in materia di: IC/IFD 91/92 presentato da: __________ __________, __________. __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ un reddito da titoli e capitali di fr. 16’079.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 aprile 1994), confermato anche in seguito con decisione su reclamo del 29 maggio 1995, in cui di precisa che il reddito in discussione corrisponde al dividendo di fr. 32’159.-- versato agli azionisti dalla ditta __________ __________ __________ di __________. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito da titoli a complessivi fr. 20’903,55, pari a quanto effettivamente incassato dalla ditta __________ __________ __________. L’Ufficio di tassazione con osservazioni del 9 giugno 1995 spiega che l’importo effettivamente incassato corrisponde all’importo lordo del dividendo detratta l’imposta preventiva di fr. 11’255,75. La Camera ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per eventualmente ritirare il ricorso, vista la precisazione fornita dall’Ufficio di tassazione. Il ricorrente non ne ha però fatto uso. 3. I dividenti sono imponibili per l’IC, giusta l’art. 19 lett. b LT 1976, quale reddito della sostanza mobiliare. Analogamente lo sono per l’IFD, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD, che assoggetta all’imposta qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, tra cui le quote di utile provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere. Va d'altro lato ricordato che la trattenuta della preventiva, voluta dal legislatore per garantire il pagamento delle imposte, non esime il contribuente dal dichiarare nella tassazione ordinaria la sostanza e il relativo reddito. Così facendo egli acquisisce il diritto incondizionato al recupero dell'imposta preventiva. Non dichiarandoli, invece, egli perde, come dispone l'art. 23 LIP, il diritto al rimborso (ASA 62 p. 342 ss.; RDAF 50 / 1994 p. 280; inoltre, CDT
n. 439-441 del 6 novembre 1981 in re A.T.). 4. Orbene, nel caso in esame, il dividendo erogato al ricorrente dalla __________ __________ __________ è stato, come per gli altri quattro soci, nel 1989 di fr. 32’159,30. Egli ha però ricevuto effettivamente solo fr. 20’903,55, poiché la __________ __________ __________ ha trattenuto, come le impone la legge, l’imposta preventiva del 35%. Ciò non toglie che il ricorrente debba dichiarare l’intero dividendo, al lordo cioè della trattenuta per la preventiva e non soltanto il dividendo netto. Egli avrà nondimeno diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta se avrà presentato, nei termini di legge, l’elenco titoli debitamente compilato, che serva anche da formulario per la domanda di rimborso della preventiva. Il ricorso, alla luce delle chiare spiegazioni fornite dall’Ufficio di tassazione nella risposta del 9 giugno 1995 si appalesa temerario. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 250.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: