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80.1994.61

Ticino · 1995-10-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1994.61 Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1994.61 Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1994.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.94.00061 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi Il segretario statuendo sul ricorso del 15 ottobre 1991 in materia di:                 IC/IFD 89/90 presentato da: __________, __________, rappr. da: __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1989/90 B__________ __________ ha dichiarato una sostanza di soli fr. 32'500.--, di cui fr. 30'000.-- per l'arredamento e fr. 2'500.-- per la vettura Golf GTD di sua proprietà. L'Ufficio di tassazione (detto, in seguito, UT) gli ha esposto, in aggiunta a quanto dichiarato, un importo di fr. 650'000.-- per il ricavo della vendita di azioni della __________ SA e della __________ SA e fr. 47'500.-- per l'automobile Ferrari __________ posseduta dal contribuente. Alla ripresa dei suddetti fattori di sostanza ha fatto seguito, sia per l'IC che per l'IFD, la ripresa del relativo reddito, valutato nella tassazione notificata il 9 luglio 1991 in fr. 34'500.-- di media annua. Il 7 agosto 1991 il contribuente. assistito dalla __________ SA, ha presentato reclamo contestando unicamente la valutazione del reddito della sostanza. L'UT, accogliendo il reclamo, lo ha ridotto con decisione del 16 settembre 1991 a fr. 20'300.--. 2. B__________ __________, allora assistito dalla __________ SA, ha presentato ricorso in tempo utile, chiedendo in riforma della decisione su reclamo lo stralcio integrale della sostanza in titoli-crediti e il relativo reddito, la riduzione del valore della sostanza per veicoli a motori a soli fr. 2’500.--, come pure lo stralcio della sostanza all’estero e il relativo reddito computati nelle aliquote. 3. L’istruttoria di causa conosceva un iter prolungato. In occasione di una prima audizione, avvenuta il 12 novembre 1991, questa Camera aveva proposto, dopo aver sentito le ragioni del ricorrente e dell’Ufficio di tassazione, di definire la sostanza derivata dalla vendita delle azioni __________ SA in fr. 400’000.--, di ridurre il relativo reddito da fr. 20’000.-- a fr. 12’500.-- e di lasciare invariati gli altri elementi della tassazione. La proposta, accettata seduta stante dall’Ufficio di tassazione, non trovava l’accordo del ricorrente. Veniva quindi ordinata una revisione fiscale, il cui rapporto veniva rassegnato dall’Ispettore il 23 luglio 1992. Nello stesso si evidenziava tra l’altro il sospetto di una sottrazione fiscale per i periodi 1987/88, 1989/90 e 1991/92 in relazione a importanti capitali e ai relativi redditi all’estero non dichiarati per la determinazione delle aliquote. Nel quadro della procedura per sottrazione, il patrocinio del contribuente veniva assunto, anche per la presente procedura, dalla fiduciaria __________ SA. Il 19 ottobre 1994 aveva luogo una seconda audizione. Sentiti il ricorrente e il suo rappresentante, come pure l’UT e l’Ufficio procedure speciali, il giudice delegato rilanciava la proposta di transazione già formulata in occasione dell’udienza del 12 novembre 1991, segnatamente: riduzione del numerario da fr. 650’000.-- a fr. 400’000.-- e degli altri redditi della sostanza da fr. 20’300.-- a fr. 12’500.--, oltre a fr. 10’500.-- di media annua, incontestati, come da elenco titoli; riduzione del valore dei veicoli a motore a fr. 2’500.--; abbandono della procedura di sottrazione. L’Ufficio di tassazione e l’Ufficio procedure speciali aderivano seduta stante all’accordo; il ricorrente e il suo rappresentante davano pure il loro accordo di principio, subordinando tuttavia l’accettazione definitiva alla condizione che venisse trovato direttamente con l’UT un accordo relativo anche ai periodi 1991/92 e 1993/94. Il termine impartito per definire le tassazioni dei periodi fiscali non litigiosi in questa sede veniva più volte prorogato, da ultimo tacitamente. Finalmente il 18 agosto 1995 la fiduciaria __________ SA, per conto del ricorrente, comunicava di sciogliere la riserva e di accettare quindi la proposta di transazione. Chiedeva comunque una rateazione del pagamento degli arretrati  e la rinuncia al calcolo di interessi remuneratori e di ritardo. Visto quanto precede, nulla più si oppone alla soluzione della presente vertenza conformemente alla proposta di transazione riformulata da ultimo all’udienza del 19 ottobre 1994. Gli atti vanno pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi. Le questioni della rateazione e del calcolo di eventuali interessi remuneratori o di ritardo va demandata per competenza all’auto-rità incaricata dell’incasso. Per questi motivi, visti per le spese gli articoli 184 cpv. 3 LT e 112 DIFD dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto a’sensi dei considerandi. §   Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione di Mendrisio per l’emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: