Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.39 Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.39 Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.39
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.94.00039 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca segretario: Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________ è domiciliato a __________ dal 1° gennaio 1993, sua moglie __________ dal 1° aprile 1994. In precedenza __________ __________ era assoggettata alla sovranità fiscale ticinese limitatamente all'immobile di cui è proprietaria a __________ . A seguito del trasferimento del domicilio in Ticino, l'Ufficio di tassazione ha assoggettato illimitatamente i contribuenti alla propria sovranità dal 1° gennaio 1993. Nella notifica di tassazione ha esposto al marito un reddito aziendale di fr. 160'000.--, pari all'utile di fr. 155'184.-- conseguito nel 1993, cui è stata aggiunta una ripresa di poco inferiore a fr. 5'000.--. Ha inoltre esposto quale reddito della sostanza unicamente il valore locativo dell'immobile di __________ (fr. 15'632.--) e i redditi indicati nell'elenco titoli (fr. 5'512.--), da cui ha dedotto a titolo di spese di manutenzione un importo, determinato globalmente, di fr. 3'908.-- (cfr. notifica della tassazione del 12 settembre 1994; verbale di tassazione). 2. Con tempestivo reclamo del 12 ottobre 1994 i contribuenti, assistiti dall'avv. __________ . __________, hanno chiesto che vengano considerate tra le spese di manutenzione quelle relative alla casa di __________ (essenzialmente determinate dalla sostituzione dell'impianto di riscaldamento) sopportate nel 1993. Con decisione del 28 novembre 1994 l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo. 3. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall' __________ __________ . __________, chiedono innanzi tutto la deduzione delle spese di manutenzione del 1993 dell'immobile di __________, come già chiesto in sede di reclamo; inoltre postulano la riduzione del reddito aziendale esposto dall'Ufficio di tassazione, facendo presente, da un lato, che __________ __________, nel corso del 1994, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che lo ha costretto a sospendere la propria attività per due mesi e che gli ha causato un minor reddito di ca. fr. 40'000.-- e, dall'altro, che nel corso del 1994 ha concluso un'assicurazione III Pilastro che prevede un premio anno di fr. 20'000.--. 4. All'udienza del 5 febbraio 1995 il Presidente della Camera ha proposto alle parti di tener in sospeso l'esame del ricorso, ritenuto che nel frattempo gli atti sarebbero stati retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché si pronunci sulla contestazione relativa al reddito aziendale come pure sulla deducibilità del premio per l'assicurazione III Pilastro, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94, sarebbe stata considerata nella tassazione 1995-96. L'Ufficio di tassazione, dando seguito a quanto convenuto in occasione dell'udienza del 5 febbraio, ha nuovamente sentito il rappresentante del contribuente, con il quale ha convenuto di dirimere la contestazione sul reddito aziendale, determinandolo in fr. 140'000.-- di media annua, comprensivi di una ripresa per ammortamento auto eccessivo e per spese private e ammettendo altresì una deduzione di fr. 10'000.-- di media annua per contributi versati al III Pilastro. Così stando le cose, il ricorso deve essere evaso conformemente agli accordi raggiunti, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94, verrà considerata nella tassazione 1995-96. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi. § Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 4).
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario Il Presidente: Il Segretario: