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80.1994.11

Ticino · 1994-01-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.11 Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.11 Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.11

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.94.00011 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli vicecancelliere statuendo sul ricorso del 22 novembre 1994 in materia di:                 IC/IFD 91/92 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Con decisione del 24 gennaio 1994, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991/92 per inizio assoggettamento a partire dal 1° aprile 1991, data in cui la contribuente aveva acquistato il domicilio a Lugano, proveniente da __________ (CO). Il reddito del lavoro era stato commisurato in fr. 37'567.–, pari alla media annua dei redditi conseguiti negli anni 1989 e 1990. In seguito a reclamo, con cui la contribuente contestava la mancata deduzione delle spese per la doppia economia domestica e per il perfezionamento professionale, l'autorità fiscale riformava "in pejus" la tassazione impugnata, imponendo, per il biennio 1991/92, non i redditi del lavoro svolto negli anni 1989 e 1990, bensì il reddito conseguito nello stesso 1991 (fr. 45'158.–); erano conseguentemente modificate anche le deduzioni dal salario. Quanto alle detrazioni oggetto del reclamo, l'autorità fiscale concedeva quella per doppia economia domestica, limitatamente all'importo di fr. 1'100.–, per tenere conto del contributo del datore di lavoro ed ammetteva pure la deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione di trattarla come contribuente all'inizio dell'assoggettamento e nega di avere mai trasferito il domicilio all'estero, come preteso dall'autorità di tassazione. Spiega di essere stata semplicemente domiciliata presso il consolato svizzero di __________, dal 1986 al 1991, mentre lavorava presso la __________ __________ di __________, ed osserva di avere anche provveduto a domandare all'autorità di tassazione la revisione della tassazione degli anni in questione, nei quali è stata assoggettata alla fonte. In via subordinata, qualora cioè venga mantenuta la tassazione sulla base dei redditi del 1991, postula la deduzione di fr. 1'000.– per spese di trasporto (costo effettivo per lo spostamento tramite mezzi pubblici) e di fr. 1'540.– per doppia economia domestica (fr. 7.– al giorno). 3. All'udienza del 5 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera, di concedere la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e di elevare quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–, lasciando invariata per il resto la tassazione contestata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto. §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 1994 è riformata nel senso che si concede la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e si eleva quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–.

2.   Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: