Sachverhalt
11. Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice così come le altre autorità penali si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dellart. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dallintero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione dinnocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nellambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dellonere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dellesistenza di una fattispecie più sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che lassunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
VI) Fatti di cui allatto daccusa
i. imputazione di infrazione aggravata alla LStup, punto 1 dellatto daccusa.
12. Latto daccusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________ da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera.
A) Le dichiarazioni di IM 1
13. In occasione dei suoi due primi verbali, limputato ha sostenuto di aver trasportato stupefacente per conto di una conoscente di nome __________, ciò che sarebbe avvenuto in due distinte occasioni. In particolare, la prima volta avrebbe avuto quale destinazione la __________ nel corso del mese di dicembre 2019, mentre la seconda, con destinazione il Canton Soletta, il 12 febbraio 2020 (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Luomo ha, peraltro, sostenuto di essersi limitato, in entrambi i viaggi, a guidare il veicolo di marca Volvo, di non aver partecipato ad alcuna operazione di carico o scarico e di ignorare persino dove si trovasse il ricettacolo contenente lo stupefacente (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 8).
14. Relativamente al genere di sostanza e quantitativo, IM 1 ha affermato che:
" Prendo atto solo ora che lo stupefacente trovato nell'autovettura è eroina e non cocaina. Io pensavo che si trattava di cocaina. Nelle prime fasi del fermo ho visto le Guardie di confine fare delle analisi sullo stupefacente e mi era subito stato detto che si trattava di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Al proposito egli ha pure precisato che:
" __________ quando mi ha chiesto di fare questo trasporto mi ha parlato espressamente di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
Riferendosi al quantitativo, luomo ha daltro canto sostenuto che:
" il quantitativo non l'aveva specificato. Aveva solo detto che era poco. (.) io pensavo che il quantitativo fosse stato qualcosa del tipo 1/2/3 kg. Non avrei mai pensato però che si trattasse di eroina. () per me l'eroina è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute rispetto alla cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
15. Assunto a verbale in Polizia, dopo aver sostanzialmente sostenuto, in una fase iniziale, la medesima versione, limputato ha affermato che mandante dei viaggi non era la menzionata __________, bensì tale __________, le cui reali generalità sarebbero a lui sconosciute.
(VI PG 2.03.2020, AI 16)
Confrontato al fatto che lanalisi del suo cellulare aveva evidenziato una ricerca quale quanti anni di galera ti fai se ti beccano con 10 kg di cocaina, IM 1 ha risposto:
" è una coincidenza, con i miei amici si scherza su tutto. E scherzavamo anche su questa cosa.
(VI PG 2.03.2020, AI 16, p. 9)
16. In occasione dellinterrogatorio di Polizia del 26 marzo 2020, limputato ha ammesso di essere stato attivo, in Italia, nella vendita di cocaina e ciò a fare tempo dalla primavera 2019 fino a poco prima del fermo (cfr. VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 2-3)
Alla domanda a sapere perché avesse smesso di vendere stupefacente, dedicandosi, al contrario, al trasporto, luomo ha affermato che:
" perché volevo fare ancora questo ultimo viaggio per mettere via ancora un qualche soldo e poi mio papà mi avrebbe aiutato ad ottenere un lavoro come __________ presso la ditta dove lavora.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 3)
Quanto alla destinazione in Svizzera della sostanza stupefacente, IM 1 ha affermato che:
" a questo punto dico che effettivamente lindirizzo preciso di __________ mi è stato fornito unicamente il giorno della mia partenza. Nei giorni precedenti mi era stato detto che dovevo a breve fare un trasporto di stupefacenti in Svizzera ma non sapevo dove. Anche le chiavi della macchina le ho ricevute direttamente da __________ prima di partire.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 4)
Luomo ha pure riferito che in precedenza, nel 2019, gli era stato proposto di effettuare trasporti di stupefacente in Svizzera, cosa che limputato aveva però declinato.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Interrogato in merito a una foto di un indirizzo di __________, Canton Berna, rinvenuta nel suo cellulare, IM 1 ha risposto:
" la foto non mi dice nulla. Non mi ricordo nemmeno di avere scattato io questa foto.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Confrontato alle risultanze delle analisi del cellulare, luomo ha quindi riferito di altri trasporti, effettuati su territorio italiano, uno dei quali concernente unicamente valuta.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 7-10)
17. Interrogato nuovamente il 30 marzo 2020 dal PP, limputato riconfermato di avere alienato cocaina in Italia, senza tuttavia riuscire ad indicarne il quantitativo alienato, né il guadagno che ne avrebbe tratto:
" Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne () non sono in grado di quantificare la cocaina venduta. () Io ribadisco che non vendevo cocaina per conto di terze persone. Acquistavo la cocaina per mio conto e la rivendevo per mio conto. Capitava che a volte acquistavo a credito. In ogni caso, il ricavato lo tenevo sempre io e non dovevo darlo a terze persone, se non eventualmente il pagamento di cocaina presa a credito.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2 e 4; AI 41, p. 5)
Alla domanda a sapere perché avesse iniziato tale attività, luomo ha risposto che:
" volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare. Per la __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. () Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
18. Limputato ha poi pure ribadito, contrariamente a quanto affermato nei suoi primi verbali, che mandante dei trasporti non era la menzionata __________, bensì __________. Queste le dichiarazioni dellimputato:
" Con riferimento a __________ preciso che effettivamente non è stata lei a chiedermi di fare i trasporti. Ho parlato di lei, perché era quasi sempre assieme a __________ quando lo incontravo. Inoltre, __________ mi aveva detto che pure lei aveva fatto dei trasporti di stupefacenti. () per tutti i trasporti che ho fatto era coinvolto unicamente __________. __________ non mi ha mai richiesto di fare trasporti, non mi ha mai dato le istruzioni o altro. Anche la macchina per i trasporti mi veniva consegnata da __________.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
Anche in relazione al veicolo utilizzato, luomo ha mutato le proprie dichiarazioni, sostenendo che:
" per i trasporti ho usato la Volvo, ma anche altre auto che mi dava __________. Preciso però che mi aveva chiesto più volte di trovarmi unauto per fare i trasporti, ma gli avevo sempre detto di no.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
19. IM 1 ha pure riconfermato quanto dichiarato nel precedente verbale di Polizia, ovvero che i trasporti effettuati non si sarebbero limitati ai due inizialmente dichiarati. Oltre alle trasferte in __________ ed il viaggio diretto verso il Canton Soletta, limputato avrebbe compiuto pure trasportato un quantitativo a lui non noto di cocaina in __________, mentre un ulteriore viaggio, già programmato, sarebbe stato disdetto allultimo momento da __________.
Giova qui unicamente evidenziare che nel cellulare delluomo è stata rinvenuta la fotografia di un indirizzo ubicato in Svizzera, ovvero "__________". Al proposito limputato si è così espresso:
" Ribadisco che io non ho fatto questo trasporto e non ricordo nemmeno perché io abbia fatto la foto con lindirizzo di __________. Confermo di aver fatto io la foto, ma non ricordo il motivo.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8-10)
20. Quanto ai fatti del procedimento, IM 1 ha affermato che:
" Se non ricordo male, me laveva chiesto qualche giorno prima. Mi aveva però parlato unicamente di un trasporto verso la Svizzera. La destinazione precisa me laveva comunicata solo la mattina del 12.02.2020.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Limputato ha poi ribadito che:
" ero convinto che stessi trasportando cocaina. Ribadisco che se avessi saputo che stavo trasportando eroina, non lavrei fatto. Ritengo leroina una droga molto più pericolosa e non volevo averci a che fare.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 87)
21. Interrogato a sapere perché dallanalisi del suo cellulare è emersa la ricerca in google di quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina", luomo ha risposto che:
" Rispetto a quanto dichiarato nei precedenti verbali, voglio dire che effettivamente ho fatto io la ricerca. Preciso però che lho fatto dopo aver visto su una pagina facebook un articolo dove veniva riportato larresto di una persona con 10 kg di cocaina. Per curiosità ho fatto la ricerca, avendo anche già trasporti di cocaina. Ribadisco che non sapevo il quantitativo esatto che stavo trasportando.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Quanto al guadagno che gli sarebbe spettato, IM 1 ha indicato che:
" per il trasporto nel Canton Soletta __________ mi aveva promesso una ricompensa di EUR 2'000.00.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
22. Confrontato alle perplessità del Magistrato inquirente in merito al quantitativo di sostanza, e ciò alla luce del compenso relativamente elevato promessogli, limputato ha affermato che:
" Non pensavo che potessero esserci più di 3 kg di stupefacenti nellauto, come detto pensavo che potessero essere 1, 2 o al massimo 3 kg. EUR 2'000.00 per il rischio a cui andavo incontro trasportando 6 kg, non mi sembrano una grossa cifra, anche per questo non avrei detto che potesse esserci nellauto un quantitativo superiore a quello che ho dichiarato.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8)
23. Sentito nuovamente dal PP nellambito del verbale finale del 5 maggio 2020, limputato ha dichiarato che:
" Confermo le mie dichiarazioni. Ribadisco che era stato __________ che mi aveva chiesto il trasporto di stupefacenti in Svizzera. Ribadisco che io ero convinto che si trattava di cocaina. () non mi era stato detto espressamente che dovevo trasportare cocaina. __________ aveva parlato unicamente di fare un trasporto. Sul quantitativo ribadisco che pensavo a un quantitativo massimo fino a 3kg di cocaina. Confermo comunque che ero stato io fare la ricerca in google quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina". Ribadisco però che la ricerca lavevo fatto aver letto un post in Facebook dove si parlava di un ragazzo arrestato con un grosso quantitativo di cocaina.
(VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 2)
Limputato ha poi ribadito di non conoscere il nome esatto di __________, che gli erano stati promessi EUR 2'000.00 per il trasporto a __________, nonché che non aveva caricato lo stupefacente, né avrebbe dovuto scaricarlo.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
24. Ritornando sulla questione inerente al quantitativo che riteneva di trasportare, luomo ha affermato che:
" Io avevo chiesto il quantitativo che stavo trasportando e mi era stato detto unicamente che era poco.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
Pur riconoscendo che Effettivamente io immaginavo che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti, luomo ha poi nuovamente affermato che:
" Io pensavo realmente che si trattava di quantitativi molto inferiori a quelli sequestrati. La ricerca sugli anni di galera con 10kg di cocaina, non lavevo fatta in relazione al trasporto ma, come detto, per altri motivi. Sul genere di stupefacente, ribadisco che ero convinto che si trattava di cocaina. Mai avrei pensato che stessi trasportando eroina.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
25. In sede dibattimentale limputato ha riconosciuto i fatti descritti al punto 1 dellatto daccusa, ribadendo di non avere saputo che si trattasse di eroina (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Con riferimento ai motivi per i quali si è prestato a trasportare stupefacenti, IM 1 ha avuto modo di spiegare:
" Come avevo già detto, avevo perso il lavoro e con la mia attività di spaccio non guadagnavo quasi nulla. Non so dire esattamente quanto guadagnavo dallattività di spaccio, ma compravo 5 grammi alla volta e facevo palline da 0.3/0.4 grammi, sarà stato un centinaio di EUR al mese. Mi sono quindi fatto attrarre da queste cose. È giusto dire che volevo guadagnare di più, perché certe volte non arrivavo a fine mese. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
In punto al guadagno percepito con i trasporti di stupefacenti, IM 1 ha così affermato:
" Da quello in Svizzera avrei dovuto prendere EUR 1'500.00/2'000.00, di cui EUR 500.00 mi erano già stati versati, mentre la rimanenza lavrei ricevuta al rientro. Da quelli in Italia ho guadagnato poco e niente, perché un trasporto lho fatto come prova, saranno stati 5 grammi, e ho guadagnato EUR 500.00, mentre da quello in __________ ho guadagnato EUR 1'000.00. Dal viaggio a __________ ho guadagnato sempre EUR 500.00. Ricordo che in questo caso si trattava di un trasporto di denaro. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere quale quantitativo di sostanza ritenesse di trasportare e di quale genere di sostanza riteneva si trattasse, come già fatto in corso dinchiesta, limputato ha risposto:
" Io pensavo di trasportare cocaina, e in base a quello che avrei dovuto guadagnare, ho pensato che si trattasse di 1/2/3 kg, anche perché lui mi aveva detto che era poca roba. Io ho fatto un calcolo in testa e ho pensato che i soldi che avrei dovuto prendere non erano pochi, ma per il rischio che correvo non erano nemmeno tanti.
() se avessi saputo che era eroina non lavrei mai trasportata.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché avesse fatto ricerche sul web relative alla pena per il trasporto di 10 kg di cocaina, ha dichiarato che:
" Quella era solo una curiosità, come detto, ho visto un post su Facebook e sono andato a cercare, non centrava con il mio caso.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha dichiarato di non avere verificato il peso dello stupefacente celato allinterno della vettura e neppure chiesto di che sostanza si trattasse prima di partire (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Anche in aula, limputato ha in fine confermato le dichiarazioni rese in corso dinchiesta secondo cui immaginava che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
B. Elementi oggettivi
26. Le analisi esperite dagli inquirenti hanno permesso di appurare che il quantitativo di sostanza sequestrata è eroina dal peso di 5'902.17 grammi netti, con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7% (cfr. allegato 17 ad AI 37).
Gli esami esperiti dalla Polizia scientifica hanno pure evidenziato contaminazione da cocaina sulle mani, fronte, tasca anteriori e posteriori e suola delle scarpe dellimputato, nonché di LSD e Acetylcodeina sulla pianta dei piedi e suola delle scarpe (cfr. allegato 18 ad AI 37).
ii. imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, punto 2 dellatto daccusa.
27. Latto daccusa imputa a IM 1 il reato sopra citato per avere, il 12 febbraio 2020, presso il valico di confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr.
Interrogato al proposito, limputato si è così espresso:
" i documenti di legittimazione e la patente li avevo dimenticati a casa o li ho persi. Possibile che siano rimasti nella mia altra giacca e prima di partire non avevo verificato se li avevo con me.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2)
VII) In diritto
28. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, importa, detiene e trasporta stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Per quanto attiene allaggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di banda deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
29. Giusta lart. 115 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo lart. 5 LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; lett. b) e chi esercita senza permesso unattività lucrativa in Svizzera (lett. c).
Secondo lart. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera devessere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per lordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c) e non devessere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).
Lart. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dellentrata in Svizzera allautorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto salvo lart. 17 cpv. 2 LStr.
30. Giusta lart. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia, avesse potuto evitare lerrore usando le debite precauzioni, lautore è punibile per negligenza qualora la legge reprima latto come reato colposo.
VIII) Considerazioni della Corte
31. Per quanto attiene ai fatti di cui al punto 1 dellatto daccusa, la Corte ha accertato che IM 1 ha fatto ingresso in territorio svizzero trasportando 5'902.17 grammi netti di eroina, sostanza destinata ad essere consegnata nel Canton Soletta e, molto verosimilmente, destinata, quindi, ad essere immessa sul mercato locale.
32. In diritto, non vè da argomentare in modo particolare che 5'902.17 grammi netti di eroina con grado di purezza medio pari al 54.15% superano, e di gran lunga, il limite di 12 grammi di sostanza pura fissato dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata. Basterà qui evidenziare che si tratta di ben 3'196.01 grammi di sostanza netta, ovvero 266 volte oltre il menzionato limite di 12 grammi.
33. Con riferimento alle argomentazioni difensive inerenti lerrore sui fatti, si dirà che le stesse sono state solo in parte ritenute fondate.
In particolare, per quanto attiene al genere di sostanza, la Corte ha ritenuto che limputato ha ammesso di aver avuto a che fare con la cocaina, sostanza da lui venduta e trasportata in Italia. Egli è risultato essere contaminato proprio da cocaina ed ha effettuato ricerche sul web in relazione alla sanzione derivante per il trasporto di 10 kg di detta sostanza.
Ne discende che la Corte ha ritenuto sussistere, in concreto, un errore sui fatti nella misura in cui IM 1 riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
34. Di contro, per quanto concerne il quantitativo, la Corte ha considerato, in primo luogo, che limputato, come già evidenziato, ha effettuato una ricerca relativa al trasporto di 10 kg di sostanza. Su questo punto, le spiegazioni fornite in corso dinchiesta non sono apparse convincenti, avendo egli dapprima sostenuto che si trattava di uno scherzo tra amici ed in seguito che sarebbe derivato da una notizia letta su Facebook.
Peraltro, è pacifico che IM 1 si era prestato al trasporto di un quantitativo importante di sostanza e non certo di pochi grammi, così come ha tentato di argomentare. Del resto, questultima indicazione mal si concilia con il fatto che egli stesso ha riconosciuto di aver pensato a un quantitativo compreso tra 1 e 3 kg.
Limputato ha, poi, ammesso di sapere che il suo mandante trattava quantitativi ingenti di sostanza.
In fine, una ricompensa di EUR 2'000.00 per un solo viaggio si riferiva giocoforza a quantitativi di estrema rilevanza.
In tale contesto, omettendo di esperire le dovute verifiche prima della partenza, interpellando, chiedendo precise indicazioni relativamente al peso o chiedendo di vedere i pani, IM 1 si è assunto il rischio del trasporto del quantitativo effettivamente rinvenuto sul veicolo. Egli, conseguentemente, ne risponde per dolo eventuale.
Il punto 1 dellatto daccusa è quindi stato confermato con le modifiche proposte in ingresso di dibattimento, ritenendo, come già indicato, lerrore sui fatti quo al genere di sostanza.
35. Quanto al punto 2 dellatto daccusa, non vè dubbio che IM 1 è giunto in Svizzera sprovvisto dei documenti necessari allattraversamento del confine internazionale.
Per quanto attiene al diritto, si impone di osservare che IM 1 è cittadino __________ e che, in quanto tale, in virtù degli accordi di Schengen, egli può accedere al territorio svizzero, per la durata di 90 giorni, senza visto. In tale contesto, il fatto di aver dimenticato al domicilio i documenti di legittimazione, rappresenta una mera negligenza sanzionabile attraverso contravvenzione. Richiamato lart. 52 CP, la Corte ha tuttavia rinunciato ad impartire una multa a dipendenza di tale circostanza.
IX) Commisurazione della pena
36. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
37. Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
38. Per lart. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che lautore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che lautore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
39. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dellart. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dellart. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). Lart. 48 CP si differenzia, tuttavia, dallart. 64 vCP nel senso che lattenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano lapplicazione dellart. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dallaccusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nellapprezzare lo stato danimo del reo e, dunque, nellapprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare lattenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a sé stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto lattenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò dintendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nellambito del risarcimento del danno (cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), va ricordato come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività nellambiente e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).
40. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dellimputato grave dal profilo oggettivo.
In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dellinfrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante.
Nel presente caso, si tratta evidentemente di quantitativi estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. Non vè da argomentare che leroina è una delle sostanze più pericolose per la salute pubblica, fatto, questo, sostanzialmente ammesso pure dallimputato.
Pacifico, poi, che sostanza con un grado di purezza pari a quella sequestrata era destinata ad essere tagliata in modo tale da, quanto meno, raddoppiarne il quantitativo quando venduta al dettaglio.
Dal profilo oggettivo, la Corte ha poi considerato il ruolo svolto da IM 1, ovvero quello di semplice corriere.
41. Dal profilo soggettivo la colpa è altrettanto grave.
Limputato ha evidentemente agito a puro fine di lucro, mosso dalla ricerca di un rapido e facile guadagno. Mal si comprende il motivo per cui, vivendo egli ancora con in genitori, non gli bastassero EUR 1'200.00 per vivere più che dignitosamente. Egli, al contrario, ha dichiarato in corso dinchiesta di aver ricercato di guadagnare quanto più possibile proprio attraverso i trasporti di stupefacenti.
Con riferimento alla libertà di agire, IM 1 disponeva quindi delle risorse intellettuali e finanziarie per permettergli di astenersi dal commettere reati.
Con il suo agire egli ha, peraltro, denotato una particolare propensione a delinquere. Stupisce la facilità con cui egli ha dapprima iniziato a vendere cocaina in Italia, si è poi prestato a trasportarla in più occasioni.
Importando stupefacente in Svizzera proveniente dallItalia IM 1 ha mostrato spregiudicatezza, conferendo inoltre una valenza internazionale al traffico di eroina.
Egli non era consumatore e non ha quindi agito al fine di finanziare il proprio consumo.
La Corte ha poi considerato che, quo al genere di sostanza, come detto, limputato ha agito sulla scorta dellerrore sui fatti, mentre in merito al quantitativo, gli deve essere riconosciuto il dolo eventuale.
42. In tale contesto, la pena ipotetica è stata valutata aggirarsi attorno ai 6 (sei) anni.
43. Passando ad esaminare i fattori legati alla persona, la Corte ha considerato la collaborazione fornita agli inquirenti. Se, da un lato, non si può misconoscere il fatto che leroina è stata oggettivamente rinvenuta allinterno della vettura, dallaltro, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni concernenti fatti che le autorità svizzere non avrebbero mai potuto scoprire. Ciò ha a valere, in particolare, in relazione alla sua precedente attività di alienazione di cocaina, così come pure i trasporti effettuati in Italia, dichiarazioni che avranno anche in Patria conseguenze dal profilo giudiziario.
Attraverso tali ammissioni, ancorché non suscettibili di portare allidentificazione dei suoi mandanti, limputato è parso voler far totale luce sulle sue responsabilità, voltando quindi pagina rispetto al suo coinvolgimento nel traffico e nella vendita di stupefacenti.
In tale contesto, la Corte ha riconosciuto lattenuante del sincero pentimento.
Già si è detto del fatto che la Corte ha ritenuto lerrore sui fatti, ovvero che limputato riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
Analogamente, è stata ritenuta la giovane età.
La Corte ha poi considerato le rigide condizioni di carcerazione in vigore dal mese di marzo in ragione della nota pandemia.
44. Ne consegue che, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.
45. Vista lentità della pena, la stessa non può essere sospesa ed è integralmente da espiare.
X) Espulsione dal territorio svizzero
46. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se lespulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e linteresse pubblico allespulsione non prevale sullinteresse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dallart. 66a cpv. 1 CP lespulsione è la regola e la sua rinuncia uneccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui allart. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).
Le disposizioni sullespulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dellespulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui lespulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- linteresse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, Lexpulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017 a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, alletà di 12 anni, coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di pena pecuniaria, con una dipendenza dallalcol e dal gioco, diabetico e con problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.
La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998, alletà di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e delitto contro la LF sulle armi.
In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, lAlta Corte ha confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3 anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza, unespulsione è di principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che qui ha trascorso tutta la sua vita.
Quanto alla durata dellespulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell11 aprile 2016 consid. 5.2).
47. Limputato non ha alcun legame con il territorio svizzero, dovè giunto unicamente per commettere il reato in esame. Egli, quale cittadino __________, può evidentemente fare rientro in Patria. Non sussistono quinti circostanze ostative alla sua espulsione dal nostro territorio.
Avuto riguardo del quadro edittale e della pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dellespulsione in 7 (sette) anni.
XI) Sequestri
48. Come da istanza della pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che è stato dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
XII) Tassa di giustizia e spese procedurali
49. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XIII) Retribuzione del difensore dufficio
50. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
51. Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state oggetto di alcune riduzioni per quanto attiene ai colloqui (telefonici e non) con la madre e i genitori dellimputato, ritenuti eccessivi e non necessari allo svolgimento di unefficace difesa penale, per una riduzione di CHF 2'025.00 di onorario e CHF 80.00 di spese.
Il tempo impiegato per la preparazione dellarringa, ritenuto eccessivo, è stato ridotto da 4 ore e 40 minuti a 2 ore e 40 minuti, per una riduzione di CHF 360.00.
Per il rimanente, le note professionali dellavv. DUF 1 sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'459.00, comprensivi di onorario e spese.
52. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di CHF 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 13, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;
19 LStup;
115 LStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 5'902.17 grammi di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza destinata a terze persone non identificate in Svizzera, ritenendo erroneamente trattarsi di cocaina;
2. IM 1 è prosciolto dallimputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) di cui al punto 2 dellatto daccusa.
3. Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
nonché avendo agito parzialmente per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. È ordinata lespulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dellart. 66a CP.
5. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che viene dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11997.00
spese fr. 462.00
totale fr. 12459.00
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La Cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2000.--
Inchiesta preliminare fr. 6657.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 117.90
fr. 8775.60
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 11 Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice così come le altre autorità penali si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dellart. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dallintero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione dinnocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nellambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dellonere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dellesistenza di una fattispecie più sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che lassunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
VI) Fatti di cui allatto daccusa
i. imputazione di infrazione aggravata alla LStup, punto 1 dellatto daccusa.
E. 12 Latto daccusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________ da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera.
A) Le dichiarazioni di IM 1
E. 13 In occasione dei suoi due primi verbali, limputato ha sostenuto di aver trasportato stupefacente per conto di una conoscente di nome __________, ciò che sarebbe avvenuto in due distinte occasioni. In particolare, la prima volta avrebbe avuto quale destinazione la __________ nel corso del mese di dicembre 2019, mentre la seconda, con destinazione il Canton Soletta, il 12 febbraio 2020 (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Luomo ha, peraltro, sostenuto di essersi limitato, in entrambi i viaggi, a guidare il veicolo di marca Volvo, di non aver partecipato ad alcuna operazione di carico o scarico e di ignorare persino dove si trovasse il ricettacolo contenente lo stupefacente (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 8).
E. 14 Relativamente al genere di sostanza e quantitativo, IM 1 ha affermato che:
" Prendo atto solo ora che lo stupefacente trovato nell'autovettura è eroina e non cocaina. Io pensavo che si trattava di cocaina. Nelle prime fasi del fermo ho visto le Guardie di confine fare delle analisi sullo stupefacente e mi era subito stato detto che si trattava di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Al proposito egli ha pure precisato che:
" __________ quando mi ha chiesto di fare questo trasporto mi ha parlato espressamente di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
Riferendosi al quantitativo, luomo ha daltro canto sostenuto che:
" il quantitativo non l'aveva specificato. Aveva solo detto che era poco. (.) io pensavo che il quantitativo fosse stato qualcosa del tipo 1/2/3 kg. Non avrei mai pensato però che si trattasse di eroina. () per me l'eroina è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute rispetto alla cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
E. 15 Assunto a verbale in Polizia, dopo aver sostanzialmente sostenuto, in una fase iniziale, la medesima versione, limputato ha affermato che mandante dei viaggi non era la menzionata __________, bensì tale __________, le cui reali generalità sarebbero a lui sconosciute.
(VI PG 2.03.2020, AI 16)
Confrontato al fatto che lanalisi del suo cellulare aveva evidenziato una ricerca quale quanti anni di galera ti fai se ti beccano con 10 kg di cocaina, IM 1 ha risposto:
" è una coincidenza, con i miei amici si scherza su tutto. E scherzavamo anche su questa cosa.
(VI PG 2.03.2020, AI 16, p. 9)
E. 16 In occasione dellinterrogatorio di Polizia del 26 marzo 2020, limputato ha ammesso di essere stato attivo, in Italia, nella vendita di cocaina e ciò a fare tempo dalla primavera 2019 fino a poco prima del fermo (cfr. VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 2-3)
Alla domanda a sapere perché avesse smesso di vendere stupefacente, dedicandosi, al contrario, al trasporto, luomo ha affermato che:
" perché volevo fare ancora questo ultimo viaggio per mettere via ancora un qualche soldo e poi mio papà mi avrebbe aiutato ad ottenere un lavoro come __________ presso la ditta dove lavora.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 3)
Quanto alla destinazione in Svizzera della sostanza stupefacente, IM 1 ha affermato che:
" a questo punto dico che effettivamente lindirizzo preciso di __________ mi è stato fornito unicamente il giorno della mia partenza. Nei giorni precedenti mi era stato detto che dovevo a breve fare un trasporto di stupefacenti in Svizzera ma non sapevo dove. Anche le chiavi della macchina le ho ricevute direttamente da __________ prima di partire.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 4)
Luomo ha pure riferito che in precedenza, nel 2019, gli era stato proposto di effettuare trasporti di stupefacente in Svizzera, cosa che limputato aveva però declinato.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Interrogato in merito a una foto di un indirizzo di __________, Canton Berna, rinvenuta nel suo cellulare, IM 1 ha risposto:
" la foto non mi dice nulla. Non mi ricordo nemmeno di avere scattato io questa foto.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Confrontato alle risultanze delle analisi del cellulare, luomo ha quindi riferito di altri trasporti, effettuati su territorio italiano, uno dei quali concernente unicamente valuta.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 7-10)
E. 17 Interrogato nuovamente il 30 marzo 2020 dal PP, limputato riconfermato di avere alienato cocaina in Italia, senza tuttavia riuscire ad indicarne il quantitativo alienato, né il guadagno che ne avrebbe tratto:
" Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne () non sono in grado di quantificare la cocaina venduta. () Io ribadisco che non vendevo cocaina per conto di terze persone. Acquistavo la cocaina per mio conto e la rivendevo per mio conto. Capitava che a volte acquistavo a credito. In ogni caso, il ricavato lo tenevo sempre io e non dovevo darlo a terze persone, se non eventualmente il pagamento di cocaina presa a credito.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2 e 4; AI 41, p. 5)
Alla domanda a sapere perché avesse iniziato tale attività, luomo ha risposto che:
" volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare. Per la __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. () Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
E. 18 Limputato ha poi pure ribadito, contrariamente a quanto affermato nei suoi primi verbali, che mandante dei trasporti non era la menzionata __________, bensì __________. Queste le dichiarazioni dellimputato:
" Con riferimento a __________ preciso che effettivamente non è stata lei a chiedermi di fare i trasporti. Ho parlato di lei, perché era quasi sempre assieme a __________ quando lo incontravo. Inoltre, __________ mi aveva detto che pure lei aveva fatto dei trasporti di stupefacenti. () per tutti i trasporti che ho fatto era coinvolto unicamente __________. __________ non mi ha mai richiesto di fare trasporti, non mi ha mai dato le istruzioni o altro. Anche la macchina per i trasporti mi veniva consegnata da __________.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
Anche in relazione al veicolo utilizzato, luomo ha mutato le proprie dichiarazioni, sostenendo che:
" per i trasporti ho usato la Volvo, ma anche altre auto che mi dava __________. Preciso però che mi aveva chiesto più volte di trovarmi unauto per fare i trasporti, ma gli avevo sempre detto di no.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
E. 19 IM 1 ha pure riconfermato quanto dichiarato nel precedente verbale di Polizia, ovvero che i trasporti effettuati non si sarebbero limitati ai due inizialmente dichiarati. Oltre alle trasferte in __________ ed il viaggio diretto verso il Canton Soletta, limputato avrebbe compiuto pure trasportato un quantitativo a lui non noto di cocaina in __________, mentre un ulteriore viaggio, già programmato, sarebbe stato disdetto allultimo momento da __________.
Giova qui unicamente evidenziare che nel cellulare delluomo è stata rinvenuta la fotografia di un indirizzo ubicato in Svizzera, ovvero "__________". Al proposito limputato si è così espresso:
" Ribadisco che io non ho fatto questo trasporto e non ricordo nemmeno perché io abbia fatto la foto con lindirizzo di __________. Confermo di aver fatto io la foto, ma non ricordo il motivo.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8-10)
E. 20 Quanto ai fatti del procedimento, IM 1 ha affermato che:
" Se non ricordo male, me laveva chiesto qualche giorno prima. Mi aveva però parlato unicamente di un trasporto verso la Svizzera. La destinazione precisa me laveva comunicata solo la mattina del 12.02.2020.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Limputato ha poi ribadito che:
" ero convinto che stessi trasportando cocaina. Ribadisco che se avessi saputo che stavo trasportando eroina, non lavrei fatto. Ritengo leroina una droga molto più pericolosa e non volevo averci a che fare.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 87)
E. 21 Interrogato a sapere perché dallanalisi del suo cellulare è emersa la ricerca in google di quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina", luomo ha risposto che:
" Rispetto a quanto dichiarato nei precedenti verbali, voglio dire che effettivamente ho fatto io la ricerca. Preciso però che lho fatto dopo aver visto su una pagina facebook un articolo dove veniva riportato larresto di una persona con 10 kg di cocaina. Per curiosità ho fatto la ricerca, avendo anche già trasporti di cocaina. Ribadisco che non sapevo il quantitativo esatto che stavo trasportando.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Quanto al guadagno che gli sarebbe spettato, IM 1 ha indicato che:
" per il trasporto nel Canton Soletta __________ mi aveva promesso una ricompensa di EUR 2'000.00.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
E. 22 Confrontato alle perplessità del Magistrato inquirente in merito al quantitativo di sostanza, e ciò alla luce del compenso relativamente elevato promessogli, limputato ha affermato che:
" Non pensavo che potessero esserci più di 3 kg di stupefacenti nellauto, come detto pensavo che potessero essere 1, 2 o al massimo 3 kg. EUR 2'000.00 per il rischio a cui andavo incontro trasportando 6 kg, non mi sembrano una grossa cifra, anche per questo non avrei detto che potesse esserci nellauto un quantitativo superiore a quello che ho dichiarato.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8)
E. 23 Sentito nuovamente dal PP nellambito del verbale finale del 5 maggio 2020, limputato ha dichiarato che:
" Confermo le mie dichiarazioni. Ribadisco che era stato __________ che mi aveva chiesto il trasporto di stupefacenti in Svizzera. Ribadisco che io ero convinto che si trattava di cocaina. () non mi era stato detto espressamente che dovevo trasportare cocaina. __________ aveva parlato unicamente di fare un trasporto. Sul quantitativo ribadisco che pensavo a un quantitativo massimo fino a 3kg di cocaina. Confermo comunque che ero stato io fare la ricerca in google quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina". Ribadisco però che la ricerca lavevo fatto aver letto un post in Facebook dove si parlava di un ragazzo arrestato con un grosso quantitativo di cocaina.
(VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 2)
Limputato ha poi ribadito di non conoscere il nome esatto di __________, che gli erano stati promessi EUR 2'000.00 per il trasporto a __________, nonché che non aveva caricato lo stupefacente, né avrebbe dovuto scaricarlo.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
E. 24 Ritornando sulla questione inerente al quantitativo che riteneva di trasportare, luomo ha affermato che:
" Io avevo chiesto il quantitativo che stavo trasportando e mi era stato detto unicamente che era poco.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
Pur riconoscendo che Effettivamente io immaginavo che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti, luomo ha poi nuovamente affermato che:
" Io pensavo realmente che si trattava di quantitativi molto inferiori a quelli sequestrati. La ricerca sugli anni di galera con 10kg di cocaina, non lavevo fatta in relazione al trasporto ma, come detto, per altri motivi. Sul genere di stupefacente, ribadisco che ero convinto che si trattava di cocaina. Mai avrei pensato che stessi trasportando eroina.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
E. 25 In sede dibattimentale limputato ha riconosciuto i fatti descritti al punto 1 dellatto daccusa, ribadendo di non avere saputo che si trattasse di eroina (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Con riferimento ai motivi per i quali si è prestato a trasportare stupefacenti, IM 1 ha avuto modo di spiegare:
" Come avevo già detto, avevo perso il lavoro e con la mia attività di spaccio non guadagnavo quasi nulla. Non so dire esattamente quanto guadagnavo dallattività di spaccio, ma compravo 5 grammi alla volta e facevo palline da 0.3/0.4 grammi, sarà stato un centinaio di EUR al mese. Mi sono quindi fatto attrarre da queste cose. È giusto dire che volevo guadagnare di più, perché certe volte non arrivavo a fine mese. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
In punto al guadagno percepito con i trasporti di stupefacenti, IM 1 ha così affermato:
" Da quello in Svizzera avrei dovuto prendere EUR 1'500.00/2'000.00, di cui EUR 500.00 mi erano già stati versati, mentre la rimanenza lavrei ricevuta al rientro. Da quelli in Italia ho guadagnato poco e niente, perché un trasporto lho fatto come prova, saranno stati 5 grammi, e ho guadagnato EUR 500.00, mentre da quello in __________ ho guadagnato EUR 1'000.00. Dal viaggio a __________ ho guadagnato sempre EUR 500.00. Ricordo che in questo caso si trattava di un trasporto di denaro. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere quale quantitativo di sostanza ritenesse di trasportare e di quale genere di sostanza riteneva si trattasse, come già fatto in corso dinchiesta, limputato ha risposto:
" Io pensavo di trasportare cocaina, e in base a quello che avrei dovuto guadagnare, ho pensato che si trattasse di 1/2/3 kg, anche perché lui mi aveva detto che era poca roba. Io ho fatto un calcolo in testa e ho pensato che i soldi che avrei dovuto prendere non erano pochi, ma per il rischio che correvo non erano nemmeno tanti.
() se avessi saputo che era eroina non lavrei mai trasportata.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché avesse fatto ricerche sul web relative alla pena per il trasporto di 10 kg di cocaina, ha dichiarato che:
" Quella era solo una curiosità, come detto, ho visto un post su Facebook e sono andato a cercare, non centrava con il mio caso.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha dichiarato di non avere verificato il peso dello stupefacente celato allinterno della vettura e neppure chiesto di che sostanza si trattasse prima di partire (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Anche in aula, limputato ha in fine confermato le dichiarazioni rese in corso dinchiesta secondo cui immaginava che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
B. Elementi oggettivi
E. 26 Le analisi esperite dagli inquirenti hanno permesso di appurare che il quantitativo di sostanza sequestrata è eroina dal peso di 5'902.17 grammi netti, con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7% (cfr. allegato 17 ad AI 37).
Gli esami esperiti dalla Polizia scientifica hanno pure evidenziato contaminazione da cocaina sulle mani, fronte, tasca anteriori e posteriori e suola delle scarpe dellimputato, nonché di LSD e Acetylcodeina sulla pianta dei piedi e suola delle scarpe (cfr. allegato 18 ad AI 37).
ii. imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, punto 2 dellatto daccusa.
E. 27 Latto daccusa imputa a IM 1 il reato sopra citato per avere, il 12 febbraio 2020, presso il valico di confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr.
Interrogato al proposito, limputato si è così espresso:
" i documenti di legittimazione e la patente li avevo dimenticati a casa o li ho persi. Possibile che siano rimasti nella mia altra giacca e prima di partire non avevo verificato se li avevo con me.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2)
VII) In diritto
E. 28 L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, importa, detiene e trasporta stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Per quanto attiene allaggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di banda deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
E. 29 Giusta lart. 115 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo lart. 5 LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; lett. b) e chi esercita senza permesso unattività lucrativa in Svizzera (lett. c).
Secondo lart. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera devessere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per lordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c) e non devessere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).
Lart. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dellentrata in Svizzera allautorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto salvo lart. 17 cpv. 2 LStr.
E. 30 Giusta lart. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia, avesse potuto evitare lerrore usando le debite precauzioni, lautore è punibile per negligenza qualora la legge reprima latto come reato colposo.
VIII) Considerazioni della Corte
E. 31 Per quanto attiene ai fatti di cui al punto 1 dellatto daccusa, la Corte ha accertato che IM 1 ha fatto ingresso in territorio svizzero trasportando 5'902.17 grammi netti di eroina, sostanza destinata ad essere consegnata nel Canton Soletta e, molto verosimilmente, destinata, quindi, ad essere immessa sul mercato locale.
E. 32 In diritto, non vè da argomentare in modo particolare che 5'902.17 grammi netti di eroina con grado di purezza medio pari al 54.15% superano, e di gran lunga, il limite di 12 grammi di sostanza pura fissato dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata. Basterà qui evidenziare che si tratta di ben 3'196.01 grammi di sostanza netta, ovvero 266 volte oltre il menzionato limite di 12 grammi.
E. 33 Con riferimento alle argomentazioni difensive inerenti lerrore sui fatti, si dirà che le stesse sono state solo in parte ritenute fondate.
In particolare, per quanto attiene al genere di sostanza, la Corte ha ritenuto che limputato ha ammesso di aver avuto a che fare con la cocaina, sostanza da lui venduta e trasportata in Italia. Egli è risultato essere contaminato proprio da cocaina ed ha effettuato ricerche sul web in relazione alla sanzione derivante per il trasporto di 10 kg di detta sostanza.
Ne discende che la Corte ha ritenuto sussistere, in concreto, un errore sui fatti nella misura in cui IM 1 riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
E. 34 Di contro, per quanto concerne il quantitativo, la Corte ha considerato, in primo luogo, che limputato, come già evidenziato, ha effettuato una ricerca relativa al trasporto di 10 kg di sostanza. Su questo punto, le spiegazioni fornite in corso dinchiesta non sono apparse convincenti, avendo egli dapprima sostenuto che si trattava di uno scherzo tra amici ed in seguito che sarebbe derivato da una notizia letta su Facebook.
Peraltro, è pacifico che IM 1 si era prestato al trasporto di un quantitativo importante di sostanza e non certo di pochi grammi, così come ha tentato di argomentare. Del resto, questultima indicazione mal si concilia con il fatto che egli stesso ha riconosciuto di aver pensato a un quantitativo compreso tra 1 e 3 kg.
Limputato ha, poi, ammesso di sapere che il suo mandante trattava quantitativi ingenti di sostanza.
In fine, una ricompensa di EUR 2'000.00 per un solo viaggio si riferiva giocoforza a quantitativi di estrema rilevanza.
In tale contesto, omettendo di esperire le dovute verifiche prima della partenza, interpellando, chiedendo precise indicazioni relativamente al peso o chiedendo di vedere i pani, IM 1 si è assunto il rischio del trasporto del quantitativo effettivamente rinvenuto sul veicolo. Egli, conseguentemente, ne risponde per dolo eventuale.
Il punto 1 dellatto daccusa è quindi stato confermato con le modifiche proposte in ingresso di dibattimento, ritenendo, come già indicato, lerrore sui fatti quo al genere di sostanza.
E. 35 Quanto al punto 2 dellatto daccusa, non vè dubbio che IM 1 è giunto in Svizzera sprovvisto dei documenti necessari allattraversamento del confine internazionale.
Per quanto attiene al diritto, si impone di osservare che IM 1 è cittadino __________ e che, in quanto tale, in virtù degli accordi di Schengen, egli può accedere al territorio svizzero, per la durata di 90 giorni, senza visto. In tale contesto, il fatto di aver dimenticato al domicilio i documenti di legittimazione, rappresenta una mera negligenza sanzionabile attraverso contravvenzione. Richiamato lart. 52 CP, la Corte ha tuttavia rinunciato ad impartire una multa a dipendenza di tale circostanza.
IX) Commisurazione della pena
E. 36 Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
E. 37 Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
E. 38 Per lart. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che lautore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che lautore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
E. 39 Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dellart. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dellart. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). Lart. 48 CP si differenzia, tuttavia, dallart. 64 vCP nel senso che lattenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano lapplicazione dellart. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dallaccusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nellapprezzare lo stato danimo del reo e, dunque, nellapprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare lattenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a sé stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto lattenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò dintendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nellambito del risarcimento del danno (cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), va ricordato come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività nellambiente e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).
E. 40 Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dellimputato grave dal profilo oggettivo.
In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dellinfrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante.
Nel presente caso, si tratta evidentemente di quantitativi estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. Non vè da argomentare che leroina è una delle sostanze più pericolose per la salute pubblica, fatto, questo, sostanzialmente ammesso pure dallimputato.
Pacifico, poi, che sostanza con un grado di purezza pari a quella sequestrata era destinata ad essere tagliata in modo tale da, quanto meno, raddoppiarne il quantitativo quando venduta al dettaglio.
Dal profilo oggettivo, la Corte ha poi considerato il ruolo svolto da IM 1, ovvero quello di semplice corriere.
E. 41 Dal profilo soggettivo la colpa è altrettanto grave.
Limputato ha evidentemente agito a puro fine di lucro, mosso dalla ricerca di un rapido e facile guadagno. Mal si comprende il motivo per cui, vivendo egli ancora con in genitori, non gli bastassero EUR 1'200.00 per vivere più che dignitosamente. Egli, al contrario, ha dichiarato in corso dinchiesta di aver ricercato di guadagnare quanto più possibile proprio attraverso i trasporti di stupefacenti.
Con riferimento alla libertà di agire, IM 1 disponeva quindi delle risorse intellettuali e finanziarie per permettergli di astenersi dal commettere reati.
Con il suo agire egli ha, peraltro, denotato una particolare propensione a delinquere. Stupisce la facilità con cui egli ha dapprima iniziato a vendere cocaina in Italia, si è poi prestato a trasportarla in più occasioni.
Importando stupefacente in Svizzera proveniente dallItalia IM 1 ha mostrato spregiudicatezza, conferendo inoltre una valenza internazionale al traffico di eroina.
Egli non era consumatore e non ha quindi agito al fine di finanziare il proprio consumo.
La Corte ha poi considerato che, quo al genere di sostanza, come detto, limputato ha agito sulla scorta dellerrore sui fatti, mentre in merito al quantitativo, gli deve essere riconosciuto il dolo eventuale.
E. 42 In tale contesto, la pena ipotetica è stata valutata aggirarsi attorno ai 6 (sei) anni.
E. 43 Passando ad esaminare i fattori legati alla persona, la Corte ha considerato la collaborazione fornita agli inquirenti. Se, da un lato, non si può misconoscere il fatto che leroina è stata oggettivamente rinvenuta allinterno della vettura, dallaltro, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni concernenti fatti che le autorità svizzere non avrebbero mai potuto scoprire. Ciò ha a valere, in particolare, in relazione alla sua precedente attività di alienazione di cocaina, così come pure i trasporti effettuati in Italia, dichiarazioni che avranno anche in Patria conseguenze dal profilo giudiziario.
Attraverso tali ammissioni, ancorché non suscettibili di portare allidentificazione dei suoi mandanti, limputato è parso voler far totale luce sulle sue responsabilità, voltando quindi pagina rispetto al suo coinvolgimento nel traffico e nella vendita di stupefacenti.
In tale contesto, la Corte ha riconosciuto lattenuante del sincero pentimento.
Già si è detto del fatto che la Corte ha ritenuto lerrore sui fatti, ovvero che limputato riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
Analogamente, è stata ritenuta la giovane età.
La Corte ha poi considerato le rigide condizioni di carcerazione in vigore dal mese di marzo in ragione della nota pandemia.
E. 44 Ne consegue che, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.
E. 45 Vista lentità della pena, la stessa non può essere sospesa ed è integralmente da espiare.
X) Espulsione dal territorio svizzero
E. 46 Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se lespulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e linteresse pubblico allespulsione non prevale sullinteresse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dallart. 66a cpv. 1 CP lespulsione è la regola e la sua rinuncia uneccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui allart. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).
Le disposizioni sullespulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dellespulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui lespulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- linteresse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, Lexpulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017 a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, alletà di 12 anni, coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di pena pecuniaria, con una dipendenza dallalcol e dal gioco, diabetico e con problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.
La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998, alletà di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e delitto contro la LF sulle armi.
In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, lAlta Corte ha confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3 anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza, unespulsione è di principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che qui ha trascorso tutta la sua vita.
Quanto alla durata dellespulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell11 aprile 2016 consid. 5.2).
E. 47 Limputato non ha alcun legame con il territorio svizzero, dovè giunto unicamente per commettere il reato in esame. Egli, quale cittadino __________, può evidentemente fare rientro in Patria. Non sussistono quinti circostanze ostative alla sua espulsione dal nostro territorio.
Avuto riguardo del quadro edittale e della pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dellespulsione in 7 (sette) anni.
XI) Sequestri
E. 48 Come da istanza della pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che è stato dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
XII) Tassa di giustizia e spese procedurali
E. 49 La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XIII) Retribuzione del difensore dufficio
E. 50 Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
51. Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state oggetto di alcune riduzioni per quanto attiene ai colloqui (telefonici e non) con la madre e i genitori dellimputato, ritenuti eccessivi e non necessari allo svolgimento di unefficace difesa penale, per una riduzione di CHF 2'025.00 di onorario e CHF 80.00 di spese.
Il tempo impiegato per la preparazione dellarringa, ritenuto eccessivo, è stato ridotto da 4 ore e 40 minuti a 2 ore e 40 minuti, per una riduzione di CHF 360.00.
Per il rimanente, le note professionali dellavv. DUF 1 sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'459.00, comprensivi di onorario e spese.
52. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di CHF 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 13, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;
19 LStup;
115 LStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 5'902.17 grammi di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza destinata a terze persone non identificate in Svizzera, ritenendo erroneamente trattarsi di cocaina;
2. IM 1 è prosciolto dallimputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) di cui al punto 2 dellatto daccusa.
3. Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
nonché avendo agito parzialmente per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. È ordinata lespulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dellart. 66a CP.
5. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che viene dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11997.00
spese fr. 462.00
totale fr. 12459.00
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La Cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2000.--
Inchiesta preliminare fr. 6657.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 117.90
fr. 8775.60
===========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2020.91
Lugano,
28 settembre 2020/dm
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos Pagnamenta, presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nellaula penale maggiore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
sedicente
contro IM 1,
rappr. da: avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 (83 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 5 maggio 2020
imputato, a norma dellatto daccusa nr. 93/2020 del 13.05.2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________,
importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________ da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 19 cpv. 2 lett. a) in rel. al cpv. 1 lett. b) e d) LStup;
2. infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale)
per avere,
il 12 febbraio 2020, presso il valico di confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStrI;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrl;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 15:43.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti di aggiungere al punto 1 dellatto daccusa, quali comportamenti eventualmente rilevanti, oltre allimportazione e alla detenzione, il trasporto dello stupefacente.
Propone altresì alle parti di correggere il quantitativo di eroina in 5'902.17 grammi, come risulta dal rapporto della Polizia scientifica di cui ad AI 37.
Le parti si dichiarano daccordo e latto daccusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: siamo purtroppo confrontati con un giovane che ad un certo punto ha preso la strada sbagliata. IM 1 decide di spacciare cocaina per arrotondare, quando ancora lavora, e poi a fine estate conosce la persona denominata __________, e poco dopo che si conoscono gli propone di fare il corriere. Limputato non ci ha messo molto a iniziare con il trasporto di stupefacente. Ha ammesso di avere fatto almeno due trasporti in Italia e in unoccasione è andato a recuperare EUR 1'000.00 in una località non distante da dove abita. Si è anche prestato a fare da intermediario per la compravendita di mezzo kg di eroina. Nel suo cellulare abbiamo trovato indirizzi del Canton Berna, di Zurigo e foto di __________. Il PP riassume le circostanze dellarresto dellimputato.
IM 1 ha sin da subito ammesso che sapeva di trasportare stupefacenti, affermando tuttavia che pensava di stare trasportando cocaina e non eroina, così come pure che non stava trasportando un quantitativo così importante di stupefacente. Era consapevole dei rischi che stava correndo e sapeva con chi aveva a che fare. Sapeva di avere a che fare con persone ben organizzate e questo già solo per le modalità con cui organizzavano i trasporti. Sapeva che agivano a livello internazionale e che operavano con più corrieri, sapeva che __________ trafficava grossi quantitativi. Si può ammettere che IM 1 non conoscesse il quantitativo esatto della sostanza che stava trasportando, così come pure il grado di purezza e che fosse eroina, ma non poteva ignorare con chi aveva a che fare e che la sostanza poteva essere molta. Accettando di fare il trasporto senza controllare il carico, si è assunto il rischio di trasportare stupefacenti per un quantitativo anche superiore a quello che immaginava. Il quantitativo esatto non gli interessava, il suo interesse era il compenso, altrimenti avrebbe benissimo potuto chiedere ad __________, con cui aveva a che fare già da tempo, oppure controllare, ma non lha fatto. Se non fosse stato arrestato, probabilmente avrebbe continuato a fare trasporti di stupefacenti per __________. IM 1 si è assunto il rischio di trasportare un quantitativo di stupefacente come quello che è stato sequestrato con un grado di purezza elevato. Anche se avesse saputo di trasportare un quantitativo elevato, avrebbe accettato di fare il trasporto. Anche la ricerca in Google per 10 kg di cocaina lo dimostra. Egli ha quindi agito perlomeno per dolo eventuale. Sul genere di sostanza trasportata, IM 1 ha sempre dichiarato che pensava si trattasse di cocaina, e questa dichiarazione appare plausibile, lo aveva detto anche agli agenti che lhanno fermato. Abbiamo anche le analisi di contaminazione di IM 1, dove è risultato contaminato da cocaina e questo prova che aveva in genere a che fare con cocaina e non eroina. Ciò non toglie che anche per il tipo di stupefacente ha agito per dolo eventuale, trasportando semplicemente quello che __________ gli diceva, senza controllare. Non si vede perché una persona dovrebbe mettersi a disposizione per trasportare cocaina e non eroina. Sono entrambe droghe pesanti. A mente dellaccusa, per IM 1 era indifferente quello che trasportava, voleva solo guadagnare. Se per lui il distinguo fosse stato realmente importante, si sarebbe accertato con __________ del genere di stupefacente che stava trasportando, invece non gli ha chiesto nulla e si è assunto il rischio. Quantomeno per dolo eventuale va quindi ammessa lintenzionalità di IM 1 anche per il genere di stupefacente trasportato. Se si ritenesse che fosse realmente convinto di trasportare cocaina, va ammesso un errore sui fatti, e va giudicato come se avesse trasportato cocaina, ciò che avrebbe unincidenza solo sulla commisurazione della pena.
Il diritto non pone particolari problemi, al di là dellaspetto soggettivo già indicato. Gli elementi oggettivi dellinfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sono pacificamente dati, partendo laggravata dai 12 grammi di sostanza pura. Dal profilo soggettivo, IM 1 ha ammesso di essere stato consapevole di stare trasportando stupefacenti e ha agito con dolo eventuale anche per quanto attiene al quantitativo e genere di stupefacente. Laccusa chiede pertanto la conferma del punto 1 dellatto daccusa.
Linfrazione alla LF sugli stranieri è pure data, siccome è entrato in Svizzera senza documenti di legittimazione, pur avendo un peso praticamente nullo. Il PP chiede quindi la conferma anche del punto 2 dellatto daccusa.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che la colpa per il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti è grave. Dal punto di vista oggettivo, è grave per il quantitativo che trasportava, di molto superiore al limite per laggravata. La colpa è mitigata dal ruolo di semplice corriere e dal fatto che lo stupefacente non è finito sul mercato, anche se non per merito dellimputato. La colpa è grave anche dal punto di vista soggettivo. IM 1 si è messo a disposizione per un traffico internazionale di stupefacenti, ha agito a scopo di lucro, la sua situazione finanziaria non era disastrata. Quello che guadagnava gli bastava per arrivare alla fine del mese, salvo qualche eccezione, ma lui voleva di più, voleva un modo più facile per guadagnare più soldi. La colpa oggettiva e soggettiva per linfrazione alla LF sugli stranieri è invece lieve. Per quanto attiene alle circostanze legate allautore, a suo favore va considerato che si è mostrato collaborativo e ha sempre avuto un comportamento corretto con le autorità. Va anche considerato che verrà giudicato oggi per i fatti commessi in Svizzera, ma dovrà ancora essere condannato per i fatti commessi in Italia e scontata la pena qui dovrà ancora rendere conto in Italia. Tutto ciò considerato, laccusa partendo da una pena ipotetica di 6 anni e 6 mesi, che va aumentata di 1 mese in considerazione del concorso, e poi ridotta di 7 mesi, chiede la condanna dellimputato alla pena detentiva di 6 (sei) anni. Chiede inoltre lespulsione dellimputato dal territorio svizzero per un periodo di 9 (nove) anni, non essendo applicabile il caso di rigore.
- lavv. DUF 1, difensore dellimputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sul perché oggi ci troviamo in questaula, rileva che IM 1 è un ragazzo di 24 anni, incensurato, che in un momento di debolezza si è prestato al trasporto di stupefacenti. Egli è la pedina perfetta, giovane, pulito e soprattutto ingenuo. Rileva inoltre che fin dallinizio IM 1 ha collaborato.
Per limputazione di cui al punto 1 dellatto daccusa, limputato riconosce linfrazione aggravata. Ciò che non riconosce sono il tipo di stupefacente e il quantitativo. Come gli era stato comunicato su sua esplicita domanda, doveva trattarsi di cocaina e il quantitativo doveva essere poco. IM 1 non sapeva neppure dove fosse situato lo stupefacente e non ha potuto effettuare verifiche. Se avesse saputo che il quantitativo era così elevato e che era eroina, non avrebbe fatto il viaggio. Egli è stato tratto in inganno, ci si è preso gioco della sua inesperienza e ingenuità. A mente della difesa, va tenuto conto della sua rappresentazione errata della realtà, ai sensi dellart. 13 CP (errore sui fatti), che trova applicazione anche quando la rappresentazione errata è data anche solo per uno degli elementi dei fatti. Va pertanto valutato per il trasporto di un paio di kg di cocaina e non per 6 kg di eroina. Anche nel caso in cui non si dovesse ammettere lerrore sui fatti, va comunque tenuto conto di questa circostanza nella commisurazione della pena.
Per quanto attiene al punto 2 dellatto daccusa, la difesa osserva che IM 1 ha subito ammesso di essere entrato in Svizzera senza documenti e tale reato non è contestato.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che deve essere riconosciuta lattenuante specifica del sincero pentimento. IM 1 è incensurato. È un bravo ragazzo, cresciuto con sani principi, che si è lasciato trascinare a causa della mancanza di prospettive lavorative. Egli ha sempre collaborato, riferendo anche ben oltre quello che gli era stato contestato, arrivando a ad ammettere altri reati da lui commessi di cui non erano a conoscenza degli inquirenti. Sulla base delle sue dichiarazioni è stata effettuata la segnalazione alle autorità italiane e sulla base delle prove raccolte anche in Italia è stato aperto un procedimento penale e IM 1 verrà processato e giudicato, ciò di cui va tenuto conto. Ha solo 24 anni e una volta scontata la pena avrà la possibilità di ricominciare da capo. Sarebbe peccato infliggergli una pena troppo alta. Grazie alla sua determinazione a chiudere con il passato, ha già trovato un lavoro per quando uscirà dal carcere. Ora vuole solo voltare pagina, ha compreso il suo errore, ha capito che il compenso lo si guadagna con un lavoro onesto. Ha passato oltre 7 mesi in carcere e ha sofferto molto, tuttavia ha avuto modo di riflettere e ha capito che nulla ha più valore della sua libertà, della sua tranquillità e soprattutto della sua famiglia. A mente della difesa, la richiesta di pena dellaccusa è eccessiva. Tenuto conto dellerrore sui fatti e del sincero pentimento, chiede che il suo assistito venga condannato a 36 (trentasei) mesi di detenzione. Quanto alla sospensione parziale della pena, osserva che la stessa è la regola. A fronte del carcere già sofferto, del comportamento tenuto in carcere, della possibilità di lavoro, del fatto che da subito ha riconosciuto le proprie responsabilità e che può contare sullappoggio della famiglia, la difesa ritiene che non vi sia una prognosi chiaramente negativa e chiede quindi che la pena sia parzialmente sospesa, anche con il periodo di prova massimo di 5 (cinque) anni. Visto che ha già scontato oltre 7 mesi di carcere, chiede che il suo assistito venga scarcerato oggi, dandogli la possibilità di tornare a casa in Italia dai genitori. Non si oppone allespulsione. Se non dovesse essere ammesso lerrore sui fatti, chiede di contenere la pena in 42 (quarantadue) mesi di detenzione.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. Come si vedrà in seguito, imputato ha dichiarato di aver compiuto, oltre ai fatti oggetto della promozione dellaccusa, due precedenti viaggi finalizzati al trasporto di stupefacente, tutti avvenuti allinterno del territorio italiano, di averne organizzato un terzo, annullato, dal mandante, oltre ad aver venduto personalmente cocaina in Italia.
Dalla lettura degli atti si evince che il Ministero pubblico ha proceduto, per questi fatti, ad una segnalazione agli omologhi della vicina Repubblica, i quali hanno comunicato di aver aperto un procedimento penale nei confronti dellimputato (cfr. AI 36 e AI 44).
In tale contesto, la competenza svizzera, eventualmente fondata sullart. 19 cpv. 4 LStup, non risulta data.
Ciò nondimeno, nella presente decisione verrà fatto riferimento a tale primo trasporto poiché rilevante al fine di comprendere il modo dagire dellimputato e del suo mandante, le rispettive finalità e, non da ultimo, siccome di pregio al fine di commisurare la pena.
II) Correzioni dellatto daccusa
2. Il Presidente ha preliminarmente proposto di aggiungere al punto 1 dellatto daccusa, quali comportamenti eventualmente rilevanti, oltre allimportazione e alla detenzione, il trasporto dello stupefacente.
Il quantitativo di eroina viene inoltre corretto in 5'902.17 grammi, come risulta dal rapporto della Polizia scientifica di cui ad AI 37.
Le parti si sono dichiarate daccordo con tali modifiche.
III) Curriculum vitae e precedenti penali dellimputato
3. IM 1 è nato il __________. Cittadino __________, si è così espresso in punto alla sua situazione personale:
" OMISSIS .
(VI PG 12.02.2020, allegato ad AI 1, p. 5)
Luomo ha in seguito precisato, riferendosi alla propria situazione economica, che:
" OMISSIS .
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 7)
Ritornando sulla questione in un successivo verbale, limputato ha aggiunto:
" da quando ho 18 anni, ho sempre lavorato. Erano spesso lavori a tempo determinato, ma salvo brevi periodi da un lavoro allaltro, come detto, ho sempre lavorato, da ultimo per __________, di cui ho già riferito. Mi sono lasciato coinvolgere nel traffico di stupefacenti, perché volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare. Per __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. () preciso che quando ho iniziato a vendere cocaina lavoravo ancora per __________, ma era lultimo periodo che ero impiegato. Come ho già dichiarato, questa ditta faceva solo contratti a termine e spesso non li rinnovava, come successo nel mio caso. Preciso che rispetto a quanto dichiarato nel verbale MP dellarresto ho finito di lavorare per __________, mi sembra prima di settembre/ottobre 2019, quindi direi già nel corso dellestate.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, pag. 2)
In occasione del verbale finale, riconfermando le dichiarazioni che precedono, luomo ha precisato che:
" sul periodo che ho smesso di lavorare per __________ non so essere più preciso. Ricordo che era lestata del 2019. (...) dopo il lavoro per __________ ho cercato altri lavori, ma senza successo. () in quel periodo non avevo la possibilità di lavorare per mio padre, perché non aveva abbastanza lavoro. Le cose anche a lui non andavano bene. () né io, né i miei genitori abbiamo debiti.
(VI PP 4.05.2020, AI 41, p. 9)
Esprimendosi in merito ai suoi eventuali consumi di sostanze, IM 1 ha affermato che:
" io non consumavo cocaina, né ne ho mai consumata. Come ho già dichiarato ho unicamente fumato delle canne quando avevo 17/18 anni. Non ho consumato altri stupefacenti. Ho sempre avuto paura della droga e sono di mio ansioso.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
4. Limputato risulta incensurato sia in Svizzera che in Italia (cfr. AI 2 e 15).
5. In sede dibattimentale IM 1 si è così espresso in punto alle sue prospettive di vita:
" Quando uscirò ho già un lavoro, andrò a lavorare __________. Son molto pentito e non vorrò mai più fare queste cose. Voglio seguire lesempio dei miei genitori, che si sono sempre fatti in quattro. So di avere messo in pericolo molte persone e non voglio più farlo. Voglio una vita tranquilla, voglio lavorare e avere una famiglia. Ho commesso un grosso sbaglio. Chiedo di avere la possibilità di riprendere in mano la mia vita e guadagnar ei miei soldi onestamente, come è giusto che sia. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
IV) Circostanze dellarresto, inchiesta e atto daccusa
6. IM 1 è stato fermato il 12 febbraio 2020 a __________, presso il valico doganale, alla guida della vettura Volvo V70 targata (I) __________ intestata ad __________. Le verifiche esperite dalle CGCF hanno permesso di rinvenire, celati in un ricettacolo appositamente ricavato tra i sedili anteriori, 12 pani di eroina dal peso lordo di 6'460.00 grammi lordi.
7. Interrogato il giorno stesso dalla Polizia, luomo ha affermato di essersi prestato a trasportare stupefacente a favore di una donna di nome __________ (ovvero __________) in due distinte occasioni: la prima verso la __________, la seconda oggetto del procedimento con destinazione il Canton Soletta. Per questo suo secondo viaggio, limputato avrebbe percepito EUR 2'000.00, di cui 500.00 già anticipatigli e trovati sulla sua persona al momento del fermo. IM 1 ha peraltro affermato di essere stato consapevole di aver trasportato stupefacenti, segnatamente circa 2 kg di cocaina nellambito del primo trasporto allinterno dei confini italiani e tra 1 a 3 kg della medesima sostanza in occasione del viaggio verso la Svizzera interna (cfr. VI PG 12.02.2020, AI 1).
8. Sentito nuovamente dal PP il giorno successivo, limputato ha sostanzialmente riconfermato quanto precede, affermando unicamente di non aver mai ritenuto che potesse trattarsi di eroina
" poiché per me l'eroina è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute rispetto alla cocaina
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3).
9. In accoglimento dellistanza del PP (AI 7), il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 12 maggio 2020 compreso (AI 12). Dando seguito ad analoga richiesta formulata dallimputato, il PP ha posto il prevenuto in esecuzione anticipata della pena a fare tempo dal 5 maggio 2020 (AI 42)
10. Con latto daccusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri.
V) Principi applicabili allaccertamento dei fatti
11. Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice così come le altre autorità penali si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dellart. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dallintero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione dinnocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nellambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dellonere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dellesistenza di una fattispecie più sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che lassunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
VI) Fatti di cui allatto daccusa
i. imputazione di infrazione aggravata alla LStup, punto 1 dellatto daccusa.
12. Latto daccusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________ da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera.
A) Le dichiarazioni di IM 1
13. In occasione dei suoi due primi verbali, limputato ha sostenuto di aver trasportato stupefacente per conto di una conoscente di nome __________, ciò che sarebbe avvenuto in due distinte occasioni. In particolare, la prima volta avrebbe avuto quale destinazione la __________ nel corso del mese di dicembre 2019, mentre la seconda, con destinazione il Canton Soletta, il 12 febbraio 2020 (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Luomo ha, peraltro, sostenuto di essersi limitato, in entrambi i viaggi, a guidare il veicolo di marca Volvo, di non aver partecipato ad alcuna operazione di carico o scarico e di ignorare persino dove si trovasse il ricettacolo contenente lo stupefacente (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 8).
14. Relativamente al genere di sostanza e quantitativo, IM 1 ha affermato che:
" Prendo atto solo ora che lo stupefacente trovato nell'autovettura è eroina e non cocaina. Io pensavo che si trattava di cocaina. Nelle prime fasi del fermo ho visto le Guardie di confine fare delle analisi sullo stupefacente e mi era subito stato detto che si trattava di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Al proposito egli ha pure precisato che:
" __________ quando mi ha chiesto di fare questo trasporto mi ha parlato espressamente di cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
Riferendosi al quantitativo, luomo ha daltro canto sostenuto che:
" il quantitativo non l'aveva specificato. Aveva solo detto che era poco. (.) io pensavo che il quantitativo fosse stato qualcosa del tipo 1/2/3 kg. Non avrei mai pensato però che si trattasse di eroina. () per me l'eroina è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute rispetto alla cocaina.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
15. Assunto a verbale in Polizia, dopo aver sostanzialmente sostenuto, in una fase iniziale, la medesima versione, limputato ha affermato che mandante dei viaggi non era la menzionata __________, bensì tale __________, le cui reali generalità sarebbero a lui sconosciute.
(VI PG 2.03.2020, AI 16)
Confrontato al fatto che lanalisi del suo cellulare aveva evidenziato una ricerca quale quanti anni di galera ti fai se ti beccano con 10 kg di cocaina, IM 1 ha risposto:
" è una coincidenza, con i miei amici si scherza su tutto. E scherzavamo anche su questa cosa.
(VI PG 2.03.2020, AI 16, p. 9)
16. In occasione dellinterrogatorio di Polizia del 26 marzo 2020, limputato ha ammesso di essere stato attivo, in Italia, nella vendita di cocaina e ciò a fare tempo dalla primavera 2019 fino a poco prima del fermo (cfr. VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 2-3)
Alla domanda a sapere perché avesse smesso di vendere stupefacente, dedicandosi, al contrario, al trasporto, luomo ha affermato che:
" perché volevo fare ancora questo ultimo viaggio per mettere via ancora un qualche soldo e poi mio papà mi avrebbe aiutato ad ottenere un lavoro come __________ presso la ditta dove lavora.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 3)
Quanto alla destinazione in Svizzera della sostanza stupefacente, IM 1 ha affermato che:
" a questo punto dico che effettivamente lindirizzo preciso di __________ mi è stato fornito unicamente il giorno della mia partenza. Nei giorni precedenti mi era stato detto che dovevo a breve fare un trasporto di stupefacenti in Svizzera ma non sapevo dove. Anche le chiavi della macchina le ho ricevute direttamente da __________ prima di partire.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 4)
Luomo ha pure riferito che in precedenza, nel 2019, gli era stato proposto di effettuare trasporti di stupefacente in Svizzera, cosa che limputato aveva però declinato.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Interrogato in merito a una foto di un indirizzo di __________, Canton Berna, rinvenuta nel suo cellulare, IM 1 ha risposto:
" la foto non mi dice nulla. Non mi ricordo nemmeno di avere scattato io questa foto.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Confrontato alle risultanze delle analisi del cellulare, luomo ha quindi riferito di altri trasporti, effettuati su territorio italiano, uno dei quali concernente unicamente valuta.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 7-10)
17. Interrogato nuovamente il 30 marzo 2020 dal PP, limputato riconfermato di avere alienato cocaina in Italia, senza tuttavia riuscire ad indicarne il quantitativo alienato, né il guadagno che ne avrebbe tratto:
" Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne () non sono in grado di quantificare la cocaina venduta. () Io ribadisco che non vendevo cocaina per conto di terze persone. Acquistavo la cocaina per mio conto e la rivendevo per mio conto. Capitava che a volte acquistavo a credito. In ogni caso, il ricavato lo tenevo sempre io e non dovevo darlo a terze persone, se non eventualmente il pagamento di cocaina presa a credito.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2 e 4; AI 41, p. 5)
Alla domanda a sapere perché avesse iniziato tale attività, luomo ha risposto che:
" volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare. Per la __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. () Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto lidea di mettermi a venderne.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
18. Limputato ha poi pure ribadito, contrariamente a quanto affermato nei suoi primi verbali, che mandante dei trasporti non era la menzionata __________, bensì __________. Queste le dichiarazioni dellimputato:
" Con riferimento a __________ preciso che effettivamente non è stata lei a chiedermi di fare i trasporti. Ho parlato di lei, perché era quasi sempre assieme a __________ quando lo incontravo. Inoltre, __________ mi aveva detto che pure lei aveva fatto dei trasporti di stupefacenti. () per tutti i trasporti che ho fatto era coinvolto unicamente __________. __________ non mi ha mai richiesto di fare trasporti, non mi ha mai dato le istruzioni o altro. Anche la macchina per i trasporti mi veniva consegnata da __________.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
Anche in relazione al veicolo utilizzato, luomo ha mutato le proprie dichiarazioni, sostenendo che:
" per i trasporti ho usato la Volvo, ma anche altre auto che mi dava __________. Preciso però che mi aveva chiesto più volte di trovarmi unauto per fare i trasporti, ma gli avevo sempre detto di no.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
19. IM 1 ha pure riconfermato quanto dichiarato nel precedente verbale di Polizia, ovvero che i trasporti effettuati non si sarebbero limitati ai due inizialmente dichiarati. Oltre alle trasferte in __________ ed il viaggio diretto verso il Canton Soletta, limputato avrebbe compiuto pure trasportato un quantitativo a lui non noto di cocaina in __________, mentre un ulteriore viaggio, già programmato, sarebbe stato disdetto allultimo momento da __________.
Giova qui unicamente evidenziare che nel cellulare delluomo è stata rinvenuta la fotografia di un indirizzo ubicato in Svizzera, ovvero "__________". Al proposito limputato si è così espresso:
" Ribadisco che io non ho fatto questo trasporto e non ricordo nemmeno perché io abbia fatto la foto con lindirizzo di __________. Confermo di aver fatto io la foto, ma non ricordo il motivo.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8-10)
20. Quanto ai fatti del procedimento, IM 1 ha affermato che:
" Se non ricordo male, me laveva chiesto qualche giorno prima. Mi aveva però parlato unicamente di un trasporto verso la Svizzera. La destinazione precisa me laveva comunicata solo la mattina del 12.02.2020.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Limputato ha poi ribadito che:
" ero convinto che stessi trasportando cocaina. Ribadisco che se avessi saputo che stavo trasportando eroina, non lavrei fatto. Ritengo leroina una droga molto più pericolosa e non volevo averci a che fare.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 87)
21. Interrogato a sapere perché dallanalisi del suo cellulare è emersa la ricerca in google di quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina", luomo ha risposto che:
" Rispetto a quanto dichiarato nei precedenti verbali, voglio dire che effettivamente ho fatto io la ricerca. Preciso però che lho fatto dopo aver visto su una pagina facebook un articolo dove veniva riportato larresto di una persona con 10 kg di cocaina. Per curiosità ho fatto la ricerca, avendo anche già trasporti di cocaina. Ribadisco che non sapevo il quantitativo esatto che stavo trasportando.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Quanto al guadagno che gli sarebbe spettato, IM 1 ha indicato che:
" per il trasporto nel Canton Soletta __________ mi aveva promesso una ricompensa di EUR 2'000.00.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
22. Confrontato alle perplessità del Magistrato inquirente in merito al quantitativo di sostanza, e ciò alla luce del compenso relativamente elevato promessogli, limputato ha affermato che:
" Non pensavo che potessero esserci più di 3 kg di stupefacenti nellauto, come detto pensavo che potessero essere 1, 2 o al massimo 3 kg. EUR 2'000.00 per il rischio a cui andavo incontro trasportando 6 kg, non mi sembrano una grossa cifra, anche per questo non avrei detto che potesse esserci nellauto un quantitativo superiore a quello che ho dichiarato.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8)
23. Sentito nuovamente dal PP nellambito del verbale finale del 5 maggio 2020, limputato ha dichiarato che:
" Confermo le mie dichiarazioni. Ribadisco che era stato __________ che mi aveva chiesto il trasporto di stupefacenti in Svizzera. Ribadisco che io ero convinto che si trattava di cocaina. () non mi era stato detto espressamente che dovevo trasportare cocaina. __________ aveva parlato unicamente di fare un trasporto. Sul quantitativo ribadisco che pensavo a un quantitativo massimo fino a 3kg di cocaina. Confermo comunque che ero stato io fare la ricerca in google quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina". Ribadisco però che la ricerca lavevo fatto aver letto un post in Facebook dove si parlava di un ragazzo arrestato con un grosso quantitativo di cocaina.
(VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 2)
Limputato ha poi ribadito di non conoscere il nome esatto di __________, che gli erano stati promessi EUR 2'000.00 per il trasporto a __________, nonché che non aveva caricato lo stupefacente, né avrebbe dovuto scaricarlo.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
24. Ritornando sulla questione inerente al quantitativo che riteneva di trasportare, luomo ha affermato che:
" Io avevo chiesto il quantitativo che stavo trasportando e mi era stato detto unicamente che era poco.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
Pur riconoscendo che Effettivamente io immaginavo che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti, luomo ha poi nuovamente affermato che:
" Io pensavo realmente che si trattava di quantitativi molto inferiori a quelli sequestrati. La ricerca sugli anni di galera con 10kg di cocaina, non lavevo fatta in relazione al trasporto ma, come detto, per altri motivi. Sul genere di stupefacente, ribadisco che ero convinto che si trattava di cocaina. Mai avrei pensato che stessi trasportando eroina.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
25. In sede dibattimentale limputato ha riconosciuto i fatti descritti al punto 1 dellatto daccusa, ribadendo di non avere saputo che si trattasse di eroina (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Con riferimento ai motivi per i quali si è prestato a trasportare stupefacenti, IM 1 ha avuto modo di spiegare:
" Come avevo già detto, avevo perso il lavoro e con la mia attività di spaccio non guadagnavo quasi nulla. Non so dire esattamente quanto guadagnavo dallattività di spaccio, ma compravo 5 grammi alla volta e facevo palline da 0.3/0.4 grammi, sarà stato un centinaio di EUR al mese. Mi sono quindi fatto attrarre da queste cose. È giusto dire che volevo guadagnare di più, perché certe volte non arrivavo a fine mese. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
In punto al guadagno percepito con i trasporti di stupefacenti, IM 1 ha così affermato:
" Da quello in Svizzera avrei dovuto prendere EUR 1'500.00/2'000.00, di cui EUR 500.00 mi erano già stati versati, mentre la rimanenza lavrei ricevuta al rientro. Da quelli in Italia ho guadagnato poco e niente, perché un trasporto lho fatto come prova, saranno stati 5 grammi, e ho guadagnato EUR 500.00, mentre da quello in __________ ho guadagnato EUR 1'000.00. Dal viaggio a __________ ho guadagnato sempre EUR 500.00. Ricordo che in questo caso si trattava di un trasporto di denaro. (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere quale quantitativo di sostanza ritenesse di trasportare e di quale genere di sostanza riteneva si trattasse, come già fatto in corso dinchiesta, limputato ha risposto:
" Io pensavo di trasportare cocaina, e in base a quello che avrei dovuto guadagnare, ho pensato che si trattasse di 1/2/3 kg, anche perché lui mi aveva detto che era poca roba. Io ho fatto un calcolo in testa e ho pensato che i soldi che avrei dovuto prendere non erano pochi, ma per il rischio che correvo non erano nemmeno tanti.
() se avessi saputo che era eroina non lavrei mai trasportata.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché avesse fatto ricerche sul web relative alla pena per il trasporto di 10 kg di cocaina, ha dichiarato che:
" Quella era solo una curiosità, come detto, ho visto un post su Facebook e sono andato a cercare, non centrava con il mio caso.
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha dichiarato di non avere verificato il peso dello stupefacente celato allinterno della vettura e neppure chiesto di che sostanza si trattasse prima di partire (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Anche in aula, limputato ha in fine confermato le dichiarazioni rese in corso dinchiesta secondo cui immaginava che __________ potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
B. Elementi oggettivi
26. Le analisi esperite dagli inquirenti hanno permesso di appurare che il quantitativo di sostanza sequestrata è eroina dal peso di 5'902.17 grammi netti, con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7% (cfr. allegato 17 ad AI 37).
Gli esami esperiti dalla Polizia scientifica hanno pure evidenziato contaminazione da cocaina sulle mani, fronte, tasca anteriori e posteriori e suola delle scarpe dellimputato, nonché di LSD e Acetylcodeina sulla pianta dei piedi e suola delle scarpe (cfr. allegato 18 ad AI 37).
ii. imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, punto 2 dellatto daccusa.
27. Latto daccusa imputa a IM 1 il reato sopra citato per avere, il 12 febbraio 2020, presso il valico di confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr.
Interrogato al proposito, limputato si è così espresso:
" i documenti di legittimazione e la patente li avevo dimenticati a casa o li ho persi. Possibile che siano rimasti nella mia altra giacca e prima di partire non avevo verificato se li avevo con me.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2)
VII) In diritto
28. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, importa, detiene e trasporta stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Per quanto attiene allaggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di banda deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
29. Giusta lart. 115 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo lart. 5 LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; lett. b) e chi esercita senza permesso unattività lucrativa in Svizzera (lett. c).
Secondo lart. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera devessere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per lordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c) e non devessere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).
Lart. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dellentrata in Svizzera allautorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto salvo lart. 17 cpv. 2 LStr.
30. Giusta lart. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia, avesse potuto evitare lerrore usando le debite precauzioni, lautore è punibile per negligenza qualora la legge reprima latto come reato colposo.
VIII) Considerazioni della Corte
31. Per quanto attiene ai fatti di cui al punto 1 dellatto daccusa, la Corte ha accertato che IM 1 ha fatto ingresso in territorio svizzero trasportando 5'902.17 grammi netti di eroina, sostanza destinata ad essere consegnata nel Canton Soletta e, molto verosimilmente, destinata, quindi, ad essere immessa sul mercato locale.
32. In diritto, non vè da argomentare in modo particolare che 5'902.17 grammi netti di eroina con grado di purezza medio pari al 54.15% superano, e di gran lunga, il limite di 12 grammi di sostanza pura fissato dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata. Basterà qui evidenziare che si tratta di ben 3'196.01 grammi di sostanza netta, ovvero 266 volte oltre il menzionato limite di 12 grammi.
33. Con riferimento alle argomentazioni difensive inerenti lerrore sui fatti, si dirà che le stesse sono state solo in parte ritenute fondate.
In particolare, per quanto attiene al genere di sostanza, la Corte ha ritenuto che limputato ha ammesso di aver avuto a che fare con la cocaina, sostanza da lui venduta e trasportata in Italia. Egli è risultato essere contaminato proprio da cocaina ed ha effettuato ricerche sul web in relazione alla sanzione derivante per il trasporto di 10 kg di detta sostanza.
Ne discende che la Corte ha ritenuto sussistere, in concreto, un errore sui fatti nella misura in cui IM 1 riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
34. Di contro, per quanto concerne il quantitativo, la Corte ha considerato, in primo luogo, che limputato, come già evidenziato, ha effettuato una ricerca relativa al trasporto di 10 kg di sostanza. Su questo punto, le spiegazioni fornite in corso dinchiesta non sono apparse convincenti, avendo egli dapprima sostenuto che si trattava di uno scherzo tra amici ed in seguito che sarebbe derivato da una notizia letta su Facebook.
Peraltro, è pacifico che IM 1 si era prestato al trasporto di un quantitativo importante di sostanza e non certo di pochi grammi, così come ha tentato di argomentare. Del resto, questultima indicazione mal si concilia con il fatto che egli stesso ha riconosciuto di aver pensato a un quantitativo compreso tra 1 e 3 kg.
Limputato ha, poi, ammesso di sapere che il suo mandante trattava quantitativi ingenti di sostanza.
In fine, una ricompensa di EUR 2'000.00 per un solo viaggio si riferiva giocoforza a quantitativi di estrema rilevanza.
In tale contesto, omettendo di esperire le dovute verifiche prima della partenza, interpellando, chiedendo precise indicazioni relativamente al peso o chiedendo di vedere i pani, IM 1 si è assunto il rischio del trasporto del quantitativo effettivamente rinvenuto sul veicolo. Egli, conseguentemente, ne risponde per dolo eventuale.
Il punto 1 dellatto daccusa è quindi stato confermato con le modifiche proposte in ingresso di dibattimento, ritenendo, come già indicato, lerrore sui fatti quo al genere di sostanza.
35. Quanto al punto 2 dellatto daccusa, non vè dubbio che IM 1 è giunto in Svizzera sprovvisto dei documenti necessari allattraversamento del confine internazionale.
Per quanto attiene al diritto, si impone di osservare che IM 1 è cittadino __________ e che, in quanto tale, in virtù degli accordi di Schengen, egli può accedere al territorio svizzero, per la durata di 90 giorni, senza visto. In tale contesto, il fatto di aver dimenticato al domicilio i documenti di legittimazione, rappresenta una mera negligenza sanzionabile attraverso contravvenzione. Richiamato lart. 52 CP, la Corte ha tuttavia rinunciato ad impartire una multa a dipendenza di tale circostanza.
IX) Commisurazione della pena
36. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
37. Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
38. Per lart. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che lautore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che lautore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
39. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dellart. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dellart. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). Lart. 48 CP si differenzia, tuttavia, dallart. 64 vCP nel senso che lattenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano lapplicazione dellart. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dallaccusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nellapprezzare lo stato danimo del reo e, dunque, nellapprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare lattenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a sé stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto lattenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò dintendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nellambito del risarcimento del danno (cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), va ricordato come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività nellambiente e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).
40. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dellimputato grave dal profilo oggettivo.
In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dellinfrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante.
Nel presente caso, si tratta evidentemente di quantitativi estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. Non vè da argomentare che leroina è una delle sostanze più pericolose per la salute pubblica, fatto, questo, sostanzialmente ammesso pure dallimputato.
Pacifico, poi, che sostanza con un grado di purezza pari a quella sequestrata era destinata ad essere tagliata in modo tale da, quanto meno, raddoppiarne il quantitativo quando venduta al dettaglio.
Dal profilo oggettivo, la Corte ha poi considerato il ruolo svolto da IM 1, ovvero quello di semplice corriere.
41. Dal profilo soggettivo la colpa è altrettanto grave.
Limputato ha evidentemente agito a puro fine di lucro, mosso dalla ricerca di un rapido e facile guadagno. Mal si comprende il motivo per cui, vivendo egli ancora con in genitori, non gli bastassero EUR 1'200.00 per vivere più che dignitosamente. Egli, al contrario, ha dichiarato in corso dinchiesta di aver ricercato di guadagnare quanto più possibile proprio attraverso i trasporti di stupefacenti.
Con riferimento alla libertà di agire, IM 1 disponeva quindi delle risorse intellettuali e finanziarie per permettergli di astenersi dal commettere reati.
Con il suo agire egli ha, peraltro, denotato una particolare propensione a delinquere. Stupisce la facilità con cui egli ha dapprima iniziato a vendere cocaina in Italia, si è poi prestato a trasportarla in più occasioni.
Importando stupefacente in Svizzera proveniente dallItalia IM 1 ha mostrato spregiudicatezza, conferendo inoltre una valenza internazionale al traffico di eroina.
Egli non era consumatore e non ha quindi agito al fine di finanziare il proprio consumo.
La Corte ha poi considerato che, quo al genere di sostanza, come detto, limputato ha agito sulla scorta dellerrore sui fatti, mentre in merito al quantitativo, gli deve essere riconosciuto il dolo eventuale.
42. In tale contesto, la pena ipotetica è stata valutata aggirarsi attorno ai 6 (sei) anni.
43. Passando ad esaminare i fattori legati alla persona, la Corte ha considerato la collaborazione fornita agli inquirenti. Se, da un lato, non si può misconoscere il fatto che leroina è stata oggettivamente rinvenuta allinterno della vettura, dallaltro, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni concernenti fatti che le autorità svizzere non avrebbero mai potuto scoprire. Ciò ha a valere, in particolare, in relazione alla sua precedente attività di alienazione di cocaina, così come pure i trasporti effettuati in Italia, dichiarazioni che avranno anche in Patria conseguenze dal profilo giudiziario.
Attraverso tali ammissioni, ancorché non suscettibili di portare allidentificazione dei suoi mandanti, limputato è parso voler far totale luce sulle sue responsabilità, voltando quindi pagina rispetto al suo coinvolgimento nel traffico e nella vendita di stupefacenti.
In tale contesto, la Corte ha riconosciuto lattenuante del sincero pentimento.
Già si è detto del fatto che la Corte ha ritenuto lerrore sui fatti, ovvero che limputato riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
Analogamente, è stata ritenuta la giovane età.
La Corte ha poi considerato le rigide condizioni di carcerazione in vigore dal mese di marzo in ragione della nota pandemia.
44. Ne consegue che, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.
45. Vista lentità della pena, la stessa non può essere sospesa ed è integralmente da espiare.
X) Espulsione dal territorio svizzero
46. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se lespulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e linteresse pubblico allespulsione non prevale sullinteresse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dallart. 66a cpv. 1 CP lespulsione è la regola e la sua rinuncia uneccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui allart. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).
Le disposizioni sullespulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dellespulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui lespulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- linteresse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, Lexpulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017 a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, alletà di 12 anni, coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di pena pecuniaria, con una dipendenza dallalcol e dal gioco, diabetico e con problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.
La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998, alletà di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e delitto contro la LF sulle armi.
In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, lAlta Corte ha confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3 anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza, unespulsione è di principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che qui ha trascorso tutta la sua vita.
Quanto alla durata dellespulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell11 aprile 2016 consid. 5.2).
47. Limputato non ha alcun legame con il territorio svizzero, dovè giunto unicamente per commettere il reato in esame. Egli, quale cittadino __________, può evidentemente fare rientro in Patria. Non sussistono quinti circostanze ostative alla sua espulsione dal nostro territorio.
Avuto riguardo del quadro edittale e della pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dellespulsione in 7 (sette) anni.
XI) Sequestri
48. Come da istanza della pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che è stato dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
XII) Tassa di giustizia e spese procedurali
49. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XIII) Retribuzione del difensore dufficio
50. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
51. Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state oggetto di alcune riduzioni per quanto attiene ai colloqui (telefonici e non) con la madre e i genitori dellimputato, ritenuti eccessivi e non necessari allo svolgimento di unefficace difesa penale, per una riduzione di CHF 2'025.00 di onorario e CHF 80.00 di spese.
Il tempo impiegato per la preparazione dellarringa, ritenuto eccessivo, è stato ridotto da 4 ore e 40 minuti a 2 ore e 40 minuti, per una riduzione di CHF 360.00.
Per il rimanente, le note professionali dellavv. DUF 1 sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'459.00, comprensivi di onorario e spese.
52. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di CHF 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 13, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;
19 LStup;
115 LStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 5'902.17 grammi di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza destinata a terze persone non identificate in Svizzera, ritenendo erroneamente trattarsi di cocaina;
2. IM 1 è prosciolto dallimputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) di cui al punto 2 dellatto daccusa.
3. Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
nonché avendo agito parzialmente per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. È ordinata lespulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dellart. 66a CP.
5. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che viene dissequestrato a favore dellavente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11997.00
spese fr. 462.00
totale fr. 12459.00
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 12'459.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La Cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2000.--
Inchiesta preliminare fr. 6657.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 117.90
fr. 8775.60
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