Sachverhalt
" Dopo aver riflettuto ritengo giusto dire che ho venduto cocaina a partire dal 2013 e meglio:
nel corso dell'anno 2013: una media di 10 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 120;
nel corso dell'anno 2014: una media di 15 20 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 180 240;
nel periodo 2015 2016 2017: una media di 20 25 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 720 900;
nel corso dell'anno 2018 (gennaio ottobre): une media di 20 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 200.
A questo punto confermo di aver venduto nel dettaglio nel periodo dal 2013 a ottobre 2018 un quantitativo complessivo compreso tra i 1'220 / 1460 grammi di cocaina.
Gli agenti interroganti mi chiedono a questo punto di quantificare quanta cocaina complessiva ho acquisto nel periodo 2013 2018.
Rispondo che due terzi della cocaina da me acquistata la vendevo al dettaglio mentre il rimanente terzo era per il mio consumo personale. In base a queste mie dichiarazioni, confermo di aver acquistato complessivamente grammi 1'830 / 2'190 di cocaina pagata ad un prezzo variante fra i CHF 90.- e i CHF 100.- al grammo.
(VI PG, 14.12.2018, p. 9-10, allegato 7 al Rapporto dinchiesta, AI 87).
5.1.1. Limputato ha anche precisato che la cocaina acquistata da __________ avveniva a credito, che poi pagava in un secondo momento una volta alienato lo stupefacente:
" Lui (ndr. __________), fu daccordo ad iniziare la collaborazione dandomi la sostanza a credito. Si era istaurato un rapporto di fiducia.
(VI PG, 26.11.2018, p. 6, allegato 6 al Rapporto dinchiesta, AI 87).
5.1.2. IM 1, come già rilevato, ha fornito anche puntuali indicazioni circa le modalità dellacquisto della sostanza, il costo della medesima ed i quantitativi complessivamente acquistati in merito ai propri fornitori, ovvero: __________, __________, __________, __________ e __________:
" Mi viene chiesto di riferire meglio di __________ (detto __________), figlio dellallora gerente del ristorante __________ di __________.
Confermo che è stata la prima persona da cui mi sono rifornito per i miei consumi nel periodo 2011-2012. Da lui avrò acquistato circa 5/10 grammi nellarco di un anno.
Non ricordo quanto contenesse la singola busta dose che acquistavo, probabilmente 0.6/0.7, che pagavo CHF 100.00
La consegna veniva effettuata solitamente in giro a __________ per strada; capitava che a qualche amico che la comprava per sé, io la chiedevo anche per me.
Mi viene chiesto di riferire meglio di __________.
In un periodo successivo ho acquistato anche da __________, persona che mi era stata presentata da __________. Non so dire che periodo fosse, ma sicuramente qualche anno fa; probabilmente 2011-2013.
Da lui ho acquistato circa 50/80 grammi di cocaina di cui circa 10 grammi destinata a terze persone. È in quel periodo che ho iniziato a vendere.
La consegna avveniva a casa sua a __________ e acquistavo buste da 5/10 grammi al prezzo di CHF 700/1000.00. __________ ricordo che di solito aveva due qualità di cocaina e quella più buona la faceva pagare CHF 1000.00 il sacchetto da 10 grammi. Quella di minore qualità costava CHF 700.00 il sacchetto. Io acquistavo la qualità migliore.
ADR che non so dire i nominativi di altre persone che acquistavano da __________.
Mi viene chiesto di riferire di __________, altro mio fornitore.
Confermo che da lui ho iniziato a procurarmi cocaina dallinizio 2015, in pratica da quando i miei consumi sono aumentati. Lui lo consideravo come il fornitore di riserva, nel senso che se per un qualche motivo __________ non poteva vendermi la cocaina, perché non ne aveva o lui era via, facevo riferimento a __________.
Mi viene chiesto quanta cocaina ho acquistato da __________.
__________ lho conosciuto tramite __________, unamica di famiglia.
Posso stimare di aver acquistato, pagando alla consegna, dallinizio 2015 e fino al mio arresto, un totale di circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 90.00 al grammo, sotto forma di buste da 5, 10 o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi sequestratimi.
In merito alla modalità di vendita, posso dire che io gli inviavo un SMS dicendogli che cero; quando lui rispondeva che andava bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui la cocaina.
Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da quello che lui stesso mi aveva detto lultima volta che lavevo visto, che aveva cambiato fornitore.
Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi acquirenti; so che comunque lui consuma.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto di riferire dellaltro fornitore, __________.
__________ lo conosco da anni.
Posso stimare di aver acquistato da __________ in un periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016.
Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, __________ non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto __________, che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina.
Mi sembra ora di ricordare che __________ lavevo conosciuto per via della canapa.
Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi.
In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo.
La cocaina di __________ era buona come quella di __________.
Visto che __________ ha avuto problemi con la giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro __________.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale fornitore di cocaina, tale __________, identificato in __________.
Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi.
__________ lho conosciuto nel 2012, me lo ha presentato __________, un ragazzo __________ che ora non è più in Svizzera; sapevo che __________ era il suo fornitore perché me lo aveva detto __________.
Quando lho conosciuto, sapendo che io vendevo marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina. Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200 grammi di marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui.
Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con cocaina.
Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012, in quellanno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al massimo avrò venduto qualche busta dose.
Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino allarresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi.
Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recupere il denaro.
Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10 grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50 grammi per volta.
Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi ha consegnato il sabato precedente il mio arresto.
(VI PP, 17.01.2019, p. 2-4, AI 53).
5.1.3. Limputato ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale finale di data 16.12.2019:
" ADR che riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da __________ dal 2012 fino allarresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno 1800 grammi. Confermo anche daver acquistato da __________ almeno 5 grammi tra il 2011 e il 2012.
Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50 grammi da __________; altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2018 e altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2016.
ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche grammo anche da __________.
ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto, cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi.
Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%.
Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da __________ mentre la busta da __________.
ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami lavrei consumata mentre la restante parte venduta.
(VI PP, 16.12.2019, p. 2, AI 92).
5.2. Con specifico riferimento allimputazione inerente la coltivazione e lo spaccio di marijuana, anche in questo caso limputato ha inizialmente minimizzato i quantitativi alienati, affermando di aver venduto soltanto 1 kg e senza nemmeno voler indicare chi fossero gli acquirenti:
Solo nel corso del verbale di data 17.01.2019, IM 1 ha ripercorso le alienazioni dello stupefacente, arrivando ad ammettere di avere alienato, a partire dal 2010 e regolarmente nel corso degli anni fino allarresto, circa 21,80 kg, quantitativo in gran parte coltivato personalmente ed in parte circa 4 o 5 kg acquistato da terzi, conseguendo un guadagno di almeno fr. 130'000.-.
Limputato ha dichiarato anche di avere alienato marijuana in grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome:
" - a __________
ho venduto 200/300 grammi di marijuana nellarco di 5 anni e ho offerto qualche striscia di cocaina in occasione di consumi collettivi. Forse ha acquistato buste con quantitativi minimi di cocaina da 0.25 grammi o anche meno; al massimo in totale avrà acquistato da me 5 grammi;
[ ] - a __________
avrò venduto circa 30 grammi tra il 2015 e il 2018. So che anche lui ai tempi si riforniva da __________. Acquistava singole buste dosi da CHF 100.00 e la consegna avveniva a casa mia. Capitava anche che comprasse due buste per volta. Aggiungo che io non ho mai venduto ovuli da 5 grammi in su a nessuno.
Questa persona ha dichiarato che le ho offerto marijuana e che nel 2014/2015 aveva acquistato da me 1 grammo di cocaina per CHF 100.00.
Contesto e ribadisco il mio dire. Aggiungo che a lui ho anche venduto marijuana per un quantitativo di circa 1 kg negli ultimi 7/8 anni.
Ho deciso di essere sincero e quindi racconto la verità
[ ] - a __________
ho venduto sia cocaina che marijuana nel periodo 2015/2017.
Le ho venduto circa 20/30 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana con consegne a casa mia. Per un periodo ho abitato da lei quando mi è bruciata la casa.
Lacquirente ha dichiarato di aver intrattenuto con me un rapporto di amicizia e che non esclude che io nel 2017 le abbia offerto cocaina.
Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.
- a __________
ho procurato sia canapa che cocaina nel periodo 2016/2018. Le ho venduto tra 10 e 30 grammi di cocaina; purtroppo mi è difficile essere più preciso. Le ho venduto da 300 ai 500 grammi di marijuana.
__________ ha dichiarato di non avere mai avuto a che fare con me in merito agli stupefacenti.
Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.
[ ] - a __________
a lui avrò venduto circa 10/20 grammi di cocaina, dopo essere arrivato in Ticino proveniente dal __________, secondo me per un anno e mezzo circa.
A lui ho venduto anche circa 200/300 grammi di hascisc al prezzo di CHF 10/12.00 al grammo a dipendenza del quantitativo.
Lacquirente ha dichiarato di aver acquistato nellarco di più anni almeno 1 kg di canapa al prezzo di CHF 50.00 per 4/5 grammi e che è capitato di fumare insieme canapa a casa mia da me messa a disposizione quando giocavamo a carte o alla playstation.
Non ho mai giocato a carte o alla play station con questa persona a cui non ho mai offerto marijuana. È vero che gliene ho venduta ma non mi sembra così tanta, come da lui dichiarato. Secondo me non gli ho venduto più di 400 grammi.
- a __________
ho venduto sia marijuana che cocaina nellarco di più anni, forse dal 2016 in poi. Di cocaina gliene ho venduti al massimo 30 grammi, sotto forma di singole buste dosi da 50/100 grammi con consegne a casa mia. Gli ho venduto marijuana per un quantitativo di 100/200 grammi.
__________ ha dichiarato di aver acquistato nel periodo 2016-2018 in una 15.ina di occasioni buste dosi da 1 gr a CHF 100.00 o buste dosi da CHF 50.00; in totale circa 6-10 grammi, con consegne a casa mia.
Secondo me ha acquistato di più, ma i prezzi sono giusti.
- a __________
ho venduto maggiormente marijuana. Negli ultimi 8 anni gli avrò venduto circa 5 kg di marijuana sotto forma di etti o mezzi etti al prezzo di CHF 10.00 al grammo.
Dal 2012/2013 al 2018 gli avrò venduto al massimo 25 grammi di cocaina.
Lacquirente ha dichiarato di aver acquistato da me e ottenuto come offerta un quantitativo complessivo, dallestate 2012 fino allottobre 2018 di 40 grammi di cocaina; quando la pagava il prezzo era di CHF 100.00 la singola dose di 1 grammo o poco meno; la consegna avveniva a casa mia o alle grigliate che si organizzavano. Egli ha pure dichiarato che io pure gliene offrivo.
Non contesto il quantitativo da lui riferito, anche se secondo me è minore. Contesto, come sempre detto, il dosaggio.
__________ ha pure dichiarato che partecipava alle grigliate, a cui offrivo cocaina anche a tale __________ che lavora alla __________ a __________, poi identificato in __________.
È corretto, non lo contesto.
[ ] ADR che ora come ora mi è difficile riferire i nominativi di altre persone a cui ho venduto cocaina e marijuana. Di sicuro ce ne sono.
Per quanto riguarda la marijuana voglio dichiarare spontaneamente che i guadagni maggiori li ho fatti vendendo questo stupefacente. Negli anni antecedenti al 2015, quando avevo limpianto indoor, riuscivo ad ottenere circa 3,5 kg di canapa allanno. La maggior parte di questa marijuana, per un quantitativo di circa 13/14 kg, lho venduta a __________ che ai tempi abitava a __________ e a __________. Inoltre, ho venduto grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome.
Negli ultimi anni acquistavo pure marijuana da __________ di __________. Quella che coltivavo io era per lo più destinata al mio consumo.
(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).
Con specifico riferimento agli acquisti di marijuana da parte di terze persone, che poi limputato rivendeva al dettaglio, ha affermato che i fornitori sono stati due:
" Mi viene chiesto di riferire quanta marijuana ho acquistato da __________ e in che periodo.
Da lui ho acquistato dal 2015 in poi e lultima volta un mese prima dellarresto, circa 3 o 4 kg di marijuana al prezzo di CHF 650/800.00 letto, a dipendenza della qualità.
Lui ha un bel giro, non la coltiva ma la compra, non so dove né da chi. So che per un periodo di due/tre mesi dopo larresto di una persona a __________, di cui non conosco le generalità, ma se non sbaglio è straniero di origine e mi era stato detto che si era acquistato un __________, __________ aveva sospeso le vendite.
Le consegne avvenivano a casa sua e a lui devo ancora CHF 1000.00 visto che acquistavo a credito.
[ ] In re ai miei fornitori di marijuana
Mi viene detto che in merito a chi mi ha fornito la marijuana nel corso degli ultimi verbali ho fatto il nome di __________, asserendo che nel corso di 6 mesi (2015/2016) mi ha venduto 1 o 2 kg di canapa a CHF 6.50 al grammo; di questo quantitativo 100 grammi la consumavo mensilmente mentre la rimanenza la vendevo a CHF 10.00 al grammo.
Mi si chiede conferma.
Lo confermo.
ADR che non ho acquistato marijuana da altre persone a parte __________ di cui ho sopra riferito.
(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).
Riciclaggio di denaro (ripetuto)
5.3. Limputazione di cui al punto 2 dellatto daccusa fa riferimento allinvio, nel periodo 10.01.2013 02.10.2018, di un importo complessivo di CHF 178'726.85, denaro provento del traffico di cocaina e marijuana di cui al punto 1, ed inviato personalmente in Brasile, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca del suddetto denaro, oltre allinvio CHF 450.- in Spagna per conto di uno dei suoi fornitori di cocaina.
5.3.1. Gli inquirenti, al fine di confutare il coinvolgimento dellimputato nel traffico di droga, hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii di denaro compiuto da o per conto di IM 1.
Al riguardo limputato ha sin da subito ammesso di avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se fosse suo figlio), tale __________, in quanto questi, altrimenti, non gli avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato, tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il quale, a mente dellimputato, dovrebbe abitare con __________:
" Mi viene chiesto quale destino ho dato a questi guadagni.
Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio __________.
Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da me effettuati nel corso degli anni.
Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad __________ e da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati.
Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre uomini diversi.
Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire __________ ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto legato a mio figlio, anche se lho visto solo una volta; lo sentivo telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo.
So che anche __________ ha problemi di droga e quindi parte dei soldi inviatile saranno serviti ad acquistare la droga. Nellultimo periodo ho saputo che __________ abitava con __________.
Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un appartamento o per avviare unattività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei concretizzava. Lunica cosa che ha acquistato con i miei soldi è unauto che so essere già stata rivenduta.
Preciso che io non ho alcun conto bancario in Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire che non mi sono arricchito con il mio traffico.
Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i miei invii di denaro.
Quando inviavo denaro tramite __________ lo mandavo a __________ che, giornalmente, recuperava il denaro presso una succursale della __________ in città per portarlo ad __________. Lo stesso ho fatto qualche volta con la sorella, __________. I miei invii più grandi li ho fatti a queste persone oltre che naturalmente ad __________.
Ho inviato denaro anche tramite la __________; invii che andavano direttamente sul conto di __________ in Brasile.
(VI PP, 17.01.2019, p. 12-13, AI 53).
5.3.2. Le risultanze probatorie acquisite agli atti, hanno sostanzialmente confermato il dire dellimputato, ovvero che lorigine degli invii di denaro in Brasile è tutta provento della vendita di sostanze stupefacenti:
" In re agli invii di denaro
Prendo atto dei seguenti invii di denaro da me effettuati:
- tramite la __________ di __________ un totale di CHF 130'812.39 dal 9.08.2013 al 22.10.2018 (cfr. AI 31 agli atti che mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
- tramite __________ un totale di CHF 47'464.46 dal 10.01.2013 al 10.10.2018 (AI 39 che pure mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Spagna (invio CHF 450.00 il 13.6.2014)
__________ in Brasile
Mi si chiede di prendere posizione, ritenuto che in totale nellarco di circa 5 anni e mezzo ho inviato CHF 178276.85.
Non contesto queste risultanze che in pratica confermano le mie ammissioni relativamente allinvio dei miei guadagni in Brasile.
ADR che __________ è la mamma di __________ mentre __________ è il compagno della mamma di __________.
ADR che tutte le altre persone emerse da questi invii sono riconducibili ad __________; sono suoi amici.
ADR che era sempre __________ a darmi le generalità di queste persone. Ricordo che per un determinato periodo non aveva più il passaporto e quindi non poteva ritirare il denaro.
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
5.3.3. Limputato ha, infine, ammesso che linvio di CHF 450.- in Spagna era stato effettuato per conto di __________:
" Mi viene chiesto di riferire in merito allinvio in Spagna del 13.06.2014.
È un invio che ho effettuato per conto di __________.
A quel momento io già acquistavo da lui e mi ha chiesto il favore dinviargli denaro perché lui non poteva; non mi ha detto il motivo, forse non poteva o non voleva. Non so chi sia il destinatario e neppure lui mi ha detto chi fosse, rispettivamente non mi ha detto il motivo per cui inviava quei soldi
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
5.4. Limputazione di cui al punto 3 dellatto daccusa fa riferimento al consumo, nel periodo 12 maggio 2017 12.11.2018, senza autorizzazione, di almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 20 grammi di marijuana, di 1.1 grammi di hascisc e di 40 semi di canapa, destinati al proprio consumo personale.
Limputato ha sempre dichiarato che il suo consumo di cocaina non è mai stato regolare, a differenza di quello di marijuana, intrapreso con regolarità sin da minorenne.
In corso dinchiesta ha ricostruito i quantitativi consumati, affermando di aver consumato circa 1 kg di marijuana allanno, oltre a circa 100 grammi di cocaina, in totale, nel corso dei 3 anni precedenti:
" In re ai miei consumi
Mi viene detto che dagli atti, in particolare dalle mie dichiarazioni, emergono i seguenti consumi nel corso degli ultimi 3 anni:
- nei primi verbali ho dichiarato circa 78/106 grammi di cocaina; poi nel verbale 14.12.2018 non sono stato in grado di quantificare il mio consumo in quanto assolutamente non regolare;
- circa 1 grammo al giorno di marijuana, per un totale di almeno 900 grammi.
Mi si chiede conferma.
Ribadisco che mi è difficile quantificare il mio consumo di cocaina e quindi non contesto quanto avevo già detto e quindi circa 100 grammi in totale.
Per quanto riguarda la marijuana, è più giusto dire che ne ho consumato 1 kg allanno e quindi in totale 3 kg.
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
6. Diritto e accertamento della Corte
a. L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
b. Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria la quale viene cumulata alla pena detentiva se lautore agisce (a) come membro di unorganizzazione criminale, (b) come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza una grossa cifra daffari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
Per quanto concerne il mestiere, i criteri di valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il furto.
Di conseguenza, lautore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, lautore deve avere agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile lintenzione di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
Con riferimento alla cifra daffari o ad un guadagno importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per lart. 19 sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra daffari di Fr. 110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). LATF 129 IV 253 stima che a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante.
c. Giusta lart. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette uninfrazione giusta larticolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
Si può prescindere dallazione penale se lautore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a unassistenza sorvegliata dal medico. Lazione penale è eseguita se lautore si sottrae allassistenza o al trattamento.
Se lautore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. Larticolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.
6.1. I fatti indicati nellatto daccusa sono ammessi e riconosciuti dallimputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti.
Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma aggravata prevista dallart. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtu del lungo periodo di tempo nel corso del quale limputato ha inviato denaro allestero (quasi 6 anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni ritenuto come solo larresto ha posto fine ai suoi agiti tale da far ritenere che egli abbia agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211). Con tale condotta limputato ha poi realizzato una cifra daffari di CHF 178'726.85, ben superiore allimporto di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la fattispecie aggravata.
Di conseguenza limputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2 CP.
6.2. Con riferimento alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che latto daccusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene ora alla commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure.
7. Commisurazione della pena
d. Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
Come già lart. 63 vCP, dunque, anche lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.1. A qualificare la colpa di IM 1 vè lingente quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente linfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Allalienazione di cocaina va poi aggiunta anche la vendita di 21.80 kg di marijuana, fattispecie parimenti sussumibile sotto linfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in virtu del fatto che limputato ha agito per mestiere nella vendita di tale stupefacente, conseguendone anche un ingente guadagno (art. 19 cpv. 2 lett. c). È pacifico, difatti, che limputato nel corso degli anni abbia trovato proprio nellalienazione (anche) della marijuana, la propria fonte di sostentamento, considerato che egli, peraltro, non ha mai lavorato regolarmente, facendo in tal modo mestiere dal traffico di canapa. Egli si era anzi anche organizzato al riguardo, coltivando personalmente la sostanza e massimizzando il relativo guadagno.
Di rilievo, a sfavore dellimputato, vè anche che non si è trattato di ununica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di cessione posta in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo, con specifico riferimento allalienazione di marijuana, che uno di essi, __________, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero circa 13 kg su un totale di 21.80 kg.
Con riferimento, invece, allo spaccio di cocaina, non sono stati individuati acquirenti maggioritari, con il che va ritenuto che tutto lo stupefacente contestato a IM 1 è finito indistintamente sul mercato, ponendo in tal modo in pericolo, allo stesso modo, la salute di molte persone.
Inoltre, limputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava presso i suoi fornitori, i quali gli consegnavano, prevalentemente a credito, lo stupefacente, ed ai quali portava poi il denaro dellacquisto della cocaina una volta terminata la vendita, col che se ne desume anche una certa dose di fiducia che limputato, col tempo, ha instaurato nellambiente dello spaccio.
7.2. Dal punto di vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dellattività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo lultima condanna del 27.10.2016 per incendio colposo, derivante dallattività illecita di coltivazione della canapa posta in essere dallimputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando attivamente nellalienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a seguito dellarresto.
7.3. Di gravità non certo trascurabile, sia per la reiterazione che per lammontare complessivo del denaro inviato allestero, vè il riciclaggio di denaro, peraltro commesso nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare allestero cospicue somme di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma limputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1, del minore, attualmente, se ne starebbe occupando __________.
La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che limputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento dellattività illecita allestero, non beneficiando altrimenti del suddetto guadagno.
7.4. In favore dellimputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una dipendenza da cannaboidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai reati commessi.
Parte della marijuana coltivata, rispettivamente parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata. Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla cocaina, che è allevidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione dallimputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. Limputato, pertanto, almeno in parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre percepito gli aiuti sociali.
Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento alla quale limputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato è stato alienato ad ununica persona.
Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione fornita in corso dinchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina occultata allinterno della propria abitazione, e inizialmente non individuata dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente venduto, oltre allidentificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui __________, il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da IM 1.
7.5. Va ancora considerato che limputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso listituto __________, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi duscita che costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di normale carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, limputato è diventato padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto.
Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività allinterno dellistituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato toccato da tali provvedimenti.
7.6. Tutto ciò considerato, limputato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
Anche lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
7.7. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
8. La misura
e. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che lautore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP).
La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza lobiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o se la sicurezza pubblica lo esige (con leccezione dellinternamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dellautore, bensì linteresse pubblico alla sicurezza della collettività).
Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dellautore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).
La pronuncia di una misura esige, poi, lossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario laccertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui lautore risponde (per lart. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e delladeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).
f. Giusta lart. 60 CP, Se lautore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) lautore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e (b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che lautore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
Il giudice tiene conto della richiesta dellautore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2).
Il trattamento si svolge in unistituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dellautore (cpv. 3).
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che lautore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dellautorità desecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).
g. Giusta lart. 93 CP, lassistenza riabilitativa è intesa a preservare lassistito dalla recidiva, promuovendone lintegrazione sociale. Lautorità competente in merito presta e procura laiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1).
Gli operatori dellassistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nellesercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dellautorità competente per lassistenza riabilitativa (cpv. 2).
Le autorità della giustizia penale possono chiedere allautorità competente per lassistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti (cpv. 3).
h. Giusta lart. 94 CP, le norme di condotta che il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare lesercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
8.1. Come rilevato in narrativa, la perizia del dr. __________ di data 28.02.2019 (AI 72) ha evidenziato nellimputato un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi. Egli è effetto poi da disturbi psichici e comportamentali dovuti alluso di cannaboidi e cocaina, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza.
La perizia ha inoltre indicato un rischio di recidiva molto alto per reati connessi alla vendita e allassunzione di sostanze stupefacenti, ove limputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione.
Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, rilevando infine che IM 1 è pronto e motivato ad intraprendere questo percorso.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento dellimputato presso il centro terapeutico di __________, in regime di anticipata esecuzione della misura ex art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.
8.2. Il percorso terapeutico seguito dallimputato è certamente da considerarsi positivo, sulla scorta dei diversi rapporti che sia lUfficio dellassistenza riabilitativa che __________ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1 allinterno dellistituto.
Nellarco di questo periodo di tempo, limputato, sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale astinenza dallassunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole dellistituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa dr.ssa __________, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse istaurato un solito rapporto di fiducia reciproco.
Anche i permessi duscita concessigli sino a quel momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti regolarmente.
Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha più volte spinto lUfficio dellassistenza riabilitativa, dintesa con __________, a richiedere a favore dellimputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo, di congedi e permessi duscita dal centro, aventi quale scopo proprio lestensione dei permessi anche al di fuori della stretta cerchia dei familiari, ciò che è stato ribadito anche successivamente al momento in cui si è appreso che limputato sarebbe diventato padre, a seguito di una relazione instaurata clandestinamente allinterno della struttura.
Questo fatto, e, meglio, non aver rivelato subito tale relazione ai responsabili dellistituto, sebbene costituisca una macchia nel percorso dellimputato ed abbia in qualche modo fatto vacillare il rapporto di fiducia tra IM 1 e la struttura, non è comunque stato tale da scalfire il più che positivo percorso da questi seguito sino a quel momento, tanto che, come rilevato, anche successivamente alla scoperta della relazione ed alla nascita della figlia, avvenuta il 12.03.2020, sono state nuovamente avanzate delle richieste di congedi in autonomia (cfr. scritto dellUAR del 30.03.2020 e seguenti).
In uno degli ultimi rapporti pervenuti allattenzione della Corte, e come già indicato, si rileva che gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere lulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta (rapporto dellUfficio dellAssistenza riabilitativa del 28.04.2020, doc. TPC 12), dal che si desume che limputato, in buona sostanza, è già pronto, per il periodo successivo al dibattimento, a gradatamente tornare ad una maggiore libertà, pur restando necessario, allevidenza, un costante controllo da parte degli uffici preposti, ovvero un affiancamento dellimputato, e la prosecuzione del trattamento terapeutico iniziato ormai 14 mesi fa.
A ciò si aggiunga che la paternità sembra avere maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato limputato, il quale, anche al dibattimento, è parso motivato a dedicarsi alla cura della bambina ed alla relazione con la compagna, definita molto importante, e nella cui ottica vede il proprio futuro:
" ADR so che ho una bambina da crescere e voglio farlo assieme alla mia compagna. Per me si tratta di una relazione molto importante.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 3).
Dal punto di vista lavorativo, limputato ha affermato che gli piacerebbe continuare a lavorare nell__________, come ad esempio nella __________, proseguendo di fatto lattività intrapresa con soddisfazione allinterno del centro terapeutico.
Al riguardo, al dibattimento, la difesa ha riferito di poter attivare, in caso di liberazione della misura ex art. 60 CP, dei suoi contatti personali nellambito del settore __________ sulla __________, al fine di trovare unoccupazione, in tale ambito, allimputato.
La Corte, considerati tutti gli elementi del caso concreto, ha quindi condiviso lorientamento inteso ad una maggiore autonomia, più volte espresso dallUAR e da __________, che, peraltro, rispecchia quanto indicato anche allinterno della perizia psichiatrica. Tale posizione è poi da considerarsi perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità delle misure terapeutiche, come di seguito illustrato.
sussidiarietà e proporzionalità
i. Tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà (Basler Kommentar, op. cit., ad art. 56 CP, n. 30, pag. 1088 e ad 64, n. 8, pag. 1314): come visto sopra (consid. e), una misura può essere ordinata soltanto se la pena non è atta, da sola, a scongiurare il rischio che lautore commetta nuovi reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP; cfr. DTF 107 IV 17, consid. 3 in cui il TF ha confermato che, se è possibile attendersi dall'esecuzione della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinarlo).
Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato - come in concreto - il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse a disposizione occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è la meno incisiva.
8.3. Ciò che ha poi ulteriormente rassicurato la Corte in unottica di maggiore assunzione di responsabilità e di una accresciuta consapevolezza circa la propria situazione patologica da parte dellimputato, è stato il fatto che, al dibattimento, a precisa domanda a sapere qual è stata la molla che ha spinto IM 1 a collaborare con gli inquirenti, egli ha risposto di avere compreso che era giunto il momento di farmi aiutare e di cambiare vita (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
Ed è proprio sulla consapevolezza della necessità di chiedere aiuto che si deve basare, come ancora affermato dallo stesso imputato, la strategia per far fronte alle difficoltà future della vita:
" Confermo che ho lintenzione di farmi aiutare. Un domani se dovessi avere bisogno so che dovrò chiedere subito aiuto.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
8.4. Tutto ciò considerato, a parere della Corte, lapplicazione di una misura stazionaria non si giustifica ulteriormente, ritenuto come il rischio di recidiva può essere scongiurato nel caso di specie con una misura meno afflittiva ma ugualmente efficace, quale unassistenza riabilitativa amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP, da estendersi allintero periodo di prova di 4 anni, affiancata dallesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare, contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura a sua volta da combinare con la norma di condotta ex art. 94 CP dellobbligo di controllo periodico delle urine, che, nel primo anno, deve essere fatto almeno una volta al mese.
In concreto, spetterà allUfficio dellassistenza riabilitativa occuparsi dellesecuzione del trattamento appena indicato, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze.
9. Costi processuali e confische.
9.1. Limputato è altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-, e delle spese processuali.
9.2. Con riferimento, invece, agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.
9.2.1. È altresì ordinata la confisca, a parziale risarcimento di tassa di giustizia e spese processuali, della somma di denaro in sequestro, pari a fr. 1'413.20.
9.2.2. È ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP del reperto n. 72539.
10. La nota professionale dellavvocato.
l. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
10.1. La nota professionale dellavv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 15428.04, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 95, 106, 295, 305bis CP;
19, 19a LFstup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza autorizzazione, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________,
1.1.1. nel periodo 2013 - 12.11.2018, alienato a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo di almeno 1220 grammi di cocaina, nonché detenuto un quantitativo complessivo di 26,58 grammi netti di cocaina, sostanza destinata allalienazione;
1.1.2. nel periodo 2010 - 12.11.2018, coltivato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 21,80 kg di marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 grammi di marijuana, sostanza finalizzata allalienazione;
1.2. riciclaggio di denaro aggravato
per avere,
nel periodo 10.01.2013 - 02.10.2018, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, inviato in Brasile, tramite apposite agenzie di spedizione, un importo complessivo di CHF 178'726.85, nonché inviato in Spagna CHF 450.- per conto di un suo fornitore di cocaina, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento della sua attività di spaccio di cui al consid. 1.;
1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 12 maggio 2017 12.11.2018, a __________, consumato almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il proprio consumo personale, 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
3.1. Lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
5. È ordinata nei confronti di IM 1 per il periodo di prova di 4 (quattro) anni (consid. 3):
5.1. unassistenza riabilitativa, amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP;
5.2. la norma di condotta ai sensi dellart. 94 CP per lesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura da combinare con lobbligo di controllo periodico delle urine, nel primo anno almeno una volta al mese;
5.3. richiamato lart. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può:
- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- porre fine allassistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;
- revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dellesecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente dattendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
5.4. IM 1 è espressamente informato del tenore dellart. 295 CP avente come nota marginale la violazione dellassistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallautorità desecuzione è punito con la multa.
5.5. LUfficio dellassistenza riabilitativa (UAR) è incaricato dellesecuzione di quanto stabilito ai precedenti punti 5.1 e 5.2, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze (consid. 5.3.).
6. IM 1 è liberato dalla misura ex art. 60 CP cui è astretto dal 20.03.2019 con effetto immediato.
7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente, ed eccezione del reperto 72539, per il quale è ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP.
7.1. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca del denaro in sequestro (CHF 1'413.20).
8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 12976.20
spese fr. 648.81
spese di trasferta fr. 700.00
IVA (7,7%) fr. 1103.03
totale fr. 15428.04
9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'593.10
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.90
fr. 7'924.--
============
Erwägungen (34 Absätze)
E. 5.1 unassistenza riabilitativa, amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP;
E. 5.1.1 Limputato ha anche precisato che la cocaina acquistata da __________ avveniva a credito, che poi pagava in un secondo momento una volta alienato lo stupefacente:
" Lui (ndr. __________), fu daccordo ad iniziare la collaborazione dandomi la sostanza a credito. Si era istaurato un rapporto di fiducia.
(VI PG, 26.11.2018, p. 6, allegato 6 al Rapporto dinchiesta, AI 87).
E. 5.1.2 IM 1, come già rilevato, ha fornito anche puntuali indicazioni circa le modalità dellacquisto della sostanza, il costo della medesima ed i quantitativi complessivamente acquistati in merito ai propri fornitori, ovvero: __________, __________, __________, __________ e __________:
" Mi viene chiesto di riferire meglio di __________ (detto __________), figlio dellallora gerente del ristorante __________ di __________.
Confermo che è stata la prima persona da cui mi sono rifornito per i miei consumi nel periodo 2011-2012. Da lui avrò acquistato circa 5/10 grammi nellarco di un anno.
Non ricordo quanto contenesse la singola busta dose che acquistavo, probabilmente 0.6/0.7, che pagavo CHF 100.00
La consegna veniva effettuata solitamente in giro a __________ per strada; capitava che a qualche amico che la comprava per sé, io la chiedevo anche per me.
Mi viene chiesto di riferire meglio di __________.
In un periodo successivo ho acquistato anche da __________, persona che mi era stata presentata da __________. Non so dire che periodo fosse, ma sicuramente qualche anno fa; probabilmente 2011-2013.
Da lui ho acquistato circa 50/80 grammi di cocaina di cui circa 10 grammi destinata a terze persone. È in quel periodo che ho iniziato a vendere.
La consegna avveniva a casa sua a __________ e acquistavo buste da 5/10 grammi al prezzo di CHF 700/1000.00. __________ ricordo che di solito aveva due qualità di cocaina e quella più buona la faceva pagare CHF 1000.00 il sacchetto da 10 grammi. Quella di minore qualità costava CHF 700.00 il sacchetto. Io acquistavo la qualità migliore.
ADR che non so dire i nominativi di altre persone che acquistavano da __________.
Mi viene chiesto di riferire di __________, altro mio fornitore.
Confermo che da lui ho iniziato a procurarmi cocaina dallinizio 2015, in pratica da quando i miei consumi sono aumentati. Lui lo consideravo come il fornitore di riserva, nel senso che se per un qualche motivo __________ non poteva vendermi la cocaina, perché non ne aveva o lui era via, facevo riferimento a __________.
Mi viene chiesto quanta cocaina ho acquistato da __________.
__________ lho conosciuto tramite __________, unamica di famiglia.
Posso stimare di aver acquistato, pagando alla consegna, dallinizio 2015 e fino al mio arresto, un totale di circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 90.00 al grammo, sotto forma di buste da 5, 10 o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi sequestratimi.
In merito alla modalità di vendita, posso dire che io gli inviavo un SMS dicendogli che cero; quando lui rispondeva che andava bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui la cocaina.
Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da quello che lui stesso mi aveva detto lultima volta che lavevo visto, che aveva cambiato fornitore.
Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi acquirenti; so che comunque lui consuma.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto di riferire dellaltro fornitore, __________.
__________ lo conosco da anni.
Posso stimare di aver acquistato da __________ in un periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016.
Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, __________ non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto __________, che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina.
Mi sembra ora di ricordare che __________ lavevo conosciuto per via della canapa.
Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi.
In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo.
La cocaina di __________ era buona come quella di __________.
Visto che __________ ha avuto problemi con la giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro __________.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale fornitore di cocaina, tale __________, identificato in __________.
Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi.
__________ lho conosciuto nel 2012, me lo ha presentato __________, un ragazzo __________ che ora non è più in Svizzera; sapevo che __________ era il suo fornitore perché me lo aveva detto __________.
Quando lho conosciuto, sapendo che io vendevo marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina. Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200 grammi di marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui.
Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con cocaina.
Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012, in quellanno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al massimo avrò venduto qualche busta dose.
Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino allarresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi.
Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recupere il denaro.
Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10 grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50 grammi per volta.
Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi ha consegnato il sabato precedente il mio arresto.
(VI PP, 17.01.2019, p. 2-4, AI 53).
E. 5.1.3 Limputato ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale finale di data 16.12.2019:
" ADR che riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da __________ dal 2012 fino allarresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno 1800 grammi. Confermo anche daver acquistato da __________ almeno 5 grammi tra il 2011 e il 2012.
Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50 grammi da __________; altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2018 e altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2016.
ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche grammo anche da __________.
ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto, cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi.
Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%.
Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da __________ mentre la busta da __________.
ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami lavrei consumata mentre la restante parte venduta.
(VI PP, 16.12.2019, p. 2, AI 92).
E. 5.2 la norma di condotta ai sensi dellart. 94 CP per lesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura da combinare con lobbligo di controllo periodico delle urine, nel primo anno almeno una volta al mese;
E. 5.3 richiamato lart. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può:
- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- porre fine allassistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;
- revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dellesecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente dattendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
E. 5.3.1 Gli inquirenti, al fine di confutare il coinvolgimento dellimputato nel traffico di droga, hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii di denaro compiuto da o per conto di IM 1.
Al riguardo limputato ha sin da subito ammesso di avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se fosse suo figlio), tale __________, in quanto questi, altrimenti, non gli avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato, tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il quale, a mente dellimputato, dovrebbe abitare con __________:
" Mi viene chiesto quale destino ho dato a questi guadagni.
Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio __________.
Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da me effettuati nel corso degli anni.
Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad __________ e da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati.
Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre uomini diversi.
Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire __________ ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto legato a mio figlio, anche se lho visto solo una volta; lo sentivo telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo.
So che anche __________ ha problemi di droga e quindi parte dei soldi inviatile saranno serviti ad acquistare la droga. Nellultimo periodo ho saputo che __________ abitava con __________.
Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un appartamento o per avviare unattività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei concretizzava. Lunica cosa che ha acquistato con i miei soldi è unauto che so essere già stata rivenduta.
Preciso che io non ho alcun conto bancario in Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire che non mi sono arricchito con il mio traffico.
Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i miei invii di denaro.
Quando inviavo denaro tramite __________ lo mandavo a __________ che, giornalmente, recuperava il denaro presso una succursale della __________ in città per portarlo ad __________. Lo stesso ho fatto qualche volta con la sorella, __________. I miei invii più grandi li ho fatti a queste persone oltre che naturalmente ad __________.
Ho inviato denaro anche tramite la __________; invii che andavano direttamente sul conto di __________ in Brasile.
(VI PP, 17.01.2019, p. 12-13, AI 53).
E. 5.3.2 Le risultanze probatorie acquisite agli atti, hanno sostanzialmente confermato il dire dellimputato, ovvero che lorigine degli invii di denaro in Brasile è tutta provento della vendita di sostanze stupefacenti:
" In re agli invii di denaro
Prendo atto dei seguenti invii di denaro da me effettuati:
- tramite la __________ di __________ un totale di CHF 130'812.39 dal 9.08.2013 al 22.10.2018 (cfr. AI 31 agli atti che mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
- tramite __________ un totale di CHF 47'464.46 dal 10.01.2013 al 10.10.2018 (AI 39 che pure mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Spagna (invio CHF 450.00 il 13.6.2014)
__________ in Brasile
Mi si chiede di prendere posizione, ritenuto che in totale nellarco di circa 5 anni e mezzo ho inviato CHF 178276.85.
Non contesto queste risultanze che in pratica confermano le mie ammissioni relativamente allinvio dei miei guadagni in Brasile.
ADR che __________ è la mamma di __________ mentre __________ è il compagno della mamma di __________.
ADR che tutte le altre persone emerse da questi invii sono riconducibili ad __________; sono suoi amici.
ADR che era sempre __________ a darmi le generalità di queste persone. Ricordo che per un determinato periodo non aveva più il passaporto e quindi non poteva ritirare il denaro.
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
E. 5.3.3 Limputato ha, infine, ammesso che linvio di CHF 450.- in Spagna era stato effettuato per conto di __________:
" Mi viene chiesto di riferire in merito allinvio in Spagna del 13.06.2014.
È un invio che ho effettuato per conto di __________.
A quel momento io già acquistavo da lui e mi ha chiesto il favore dinviargli denaro perché lui non poteva; non mi ha detto il motivo, forse non poteva o non voleva. Non so chi sia il destinatario e neppure lui mi ha detto chi fosse, rispettivamente non mi ha detto il motivo per cui inviava quei soldi
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
E. 5.4 IM 1 è espressamente informato del tenore dellart. 295 CP avente come nota marginale la violazione dellassistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallautorità desecuzione è punito con la multa.
E. 5.5 LUfficio dellassistenza riabilitativa (UAR) è incaricato dellesecuzione di quanto stabilito ai precedenti punti 5.1 e 5.2, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze (consid. 5.3.).
6. IM 1 è liberato dalla misura ex art. 60 CP cui è astretto dal 20.03.2019 con effetto immediato.
7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente, ed eccezione del reperto 72539, per il quale è ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP.
E. 6 Diritto e accertamento della Corte
a. L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
b. Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria la quale viene cumulata alla pena detentiva se lautore agisce (a) come membro di unorganizzazione criminale, (b) come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza una grossa cifra daffari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
Per quanto concerne il mestiere, i criteri di valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il furto.
Di conseguenza, lautore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, lautore deve avere agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile lintenzione di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
Con riferimento alla cifra daffari o ad un guadagno importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per lart. 19 sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra daffari di Fr. 110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). LATF 129 IV 253 stima che a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante.
c. Giusta lart. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette uninfrazione giusta larticolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
Si può prescindere dallazione penale se lautore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a unassistenza sorvegliata dal medico. Lazione penale è eseguita se lautore si sottrae allassistenza o al trattamento.
Se lautore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. Larticolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.
E. 6.1 I fatti indicati nellatto daccusa sono ammessi e riconosciuti dallimputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti.
Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma aggravata prevista dallart. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtu del lungo periodo di tempo nel corso del quale limputato ha inviato denaro allestero (quasi 6 anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni ritenuto come solo larresto ha posto fine ai suoi agiti tale da far ritenere che egli abbia agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211). Con tale condotta limputato ha poi realizzato una cifra daffari di CHF 178'726.85, ben superiore allimporto di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la fattispecie aggravata.
Di conseguenza limputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2 CP.
E. 6.2 Con riferimento alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che latto daccusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene ora alla commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure.
E. 7 Commisurazione della pena
d. Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
Come già lart. 63 vCP, dunque, anche lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
E. 7.1 Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca del denaro in sequestro (CHF 1'413.20).
8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
E. 7.2 Dal punto di vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dellattività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo lultima condanna del 27.10.2016 per incendio colposo, derivante dallattività illecita di coltivazione della canapa posta in essere dallimputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando attivamente nellalienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a seguito dellarresto.
E. 7.3 Di gravità non certo trascurabile, sia per la reiterazione che per lammontare complessivo del denaro inviato allestero, vè il riciclaggio di denaro, peraltro commesso nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare allestero cospicue somme di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma limputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1, del minore, attualmente, se ne starebbe occupando __________.
La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che limputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento dellattività illecita allestero, non beneficiando altrimenti del suddetto guadagno.
E. 7.4 In favore dellimputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una dipendenza da cannaboidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai reati commessi.
Parte della marijuana coltivata, rispettivamente parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata. Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla cocaina, che è allevidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione dallimputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. Limputato, pertanto, almeno in parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre percepito gli aiuti sociali.
Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento alla quale limputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato è stato alienato ad ununica persona.
Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione fornita in corso dinchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina occultata allinterno della propria abitazione, e inizialmente non individuata dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente venduto, oltre allidentificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui __________, il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da IM 1.
E. 7.5 Va ancora considerato che limputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso listituto __________, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi duscita che costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di normale carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, limputato è diventato padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto.
Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività allinterno dellistituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato toccato da tali provvedimenti.
E. 7.6 Tutto ciò considerato, limputato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
Anche lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
E. 7.7 Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
E. 8 La misura
e. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che lautore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP).
La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza lobiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o se la sicurezza pubblica lo esige (con leccezione dellinternamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dellautore, bensì linteresse pubblico alla sicurezza della collettività).
Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dellautore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).
La pronuncia di una misura esige, poi, lossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario laccertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui lautore risponde (per lart. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e delladeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).
f. Giusta lart. 60 CP, Se lautore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) lautore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e (b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che lautore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
Il giudice tiene conto della richiesta dellautore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2).
Il trattamento si svolge in unistituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dellautore (cpv. 3).
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che lautore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dellautorità desecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).
g. Giusta lart. 93 CP, lassistenza riabilitativa è intesa a preservare lassistito dalla recidiva, promuovendone lintegrazione sociale. Lautorità competente in merito presta e procura laiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1).
Gli operatori dellassistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nellesercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dellautorità competente per lassistenza riabilitativa (cpv. 2).
Le autorità della giustizia penale possono chiedere allautorità competente per lassistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti (cpv. 3).
h. Giusta lart. 94 CP, le norme di condotta che il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare lesercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
E. 8.1 Come rilevato in narrativa, la perizia del dr. __________ di data 28.02.2019 (AI 72) ha evidenziato nellimputato un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi. Egli è effetto poi da disturbi psichici e comportamentali dovuti alluso di cannaboidi e cocaina, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza.
La perizia ha inoltre indicato un rischio di recidiva molto alto per reati connessi alla vendita e allassunzione di sostanze stupefacenti, ove limputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione.
Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, rilevando infine che IM 1 è pronto e motivato ad intraprendere questo percorso.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento dellimputato presso il centro terapeutico di __________, in regime di anticipata esecuzione della misura ex art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.
E. 8.2 Il percorso terapeutico seguito dallimputato è certamente da considerarsi positivo, sulla scorta dei diversi rapporti che sia lUfficio dellassistenza riabilitativa che __________ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1 allinterno dellistituto.
Nellarco di questo periodo di tempo, limputato, sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale astinenza dallassunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole dellistituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa dr.ssa __________, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse istaurato un solito rapporto di fiducia reciproco.
Anche i permessi duscita concessigli sino a quel momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti regolarmente.
Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha più volte spinto lUfficio dellassistenza riabilitativa, dintesa con __________, a richiedere a favore dellimputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo, di congedi e permessi duscita dal centro, aventi quale scopo proprio lestensione dei permessi anche al di fuori della stretta cerchia dei familiari, ciò che è stato ribadito anche successivamente al momento in cui si è appreso che limputato sarebbe diventato padre, a seguito di una relazione instaurata clandestinamente allinterno della struttura.
Questo fatto, e, meglio, non aver rivelato subito tale relazione ai responsabili dellistituto, sebbene costituisca una macchia nel percorso dellimputato ed abbia in qualche modo fatto vacillare il rapporto di fiducia tra IM 1 e la struttura, non è comunque stato tale da scalfire il più che positivo percorso da questi seguito sino a quel momento, tanto che, come rilevato, anche successivamente alla scoperta della relazione ed alla nascita della figlia, avvenuta il 12.03.2020, sono state nuovamente avanzate delle richieste di congedi in autonomia (cfr. scritto dellUAR del 30.03.2020 e seguenti).
In uno degli ultimi rapporti pervenuti allattenzione della Corte, e come già indicato, si rileva che gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere lulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta (rapporto dellUfficio dellAssistenza riabilitativa del 28.04.2020, doc. TPC 12), dal che si desume che limputato, in buona sostanza, è già pronto, per il periodo successivo al dibattimento, a gradatamente tornare ad una maggiore libertà, pur restando necessario, allevidenza, un costante controllo da parte degli uffici preposti, ovvero un affiancamento dellimputato, e la prosecuzione del trattamento terapeutico iniziato ormai 14 mesi fa.
A ciò si aggiunga che la paternità sembra avere maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato limputato, il quale, anche al dibattimento, è parso motivato a dedicarsi alla cura della bambina ed alla relazione con la compagna, definita molto importante, e nella cui ottica vede il proprio futuro:
" ADR so che ho una bambina da crescere e voglio farlo assieme alla mia compagna. Per me si tratta di una relazione molto importante.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 3).
Dal punto di vista lavorativo, limputato ha affermato che gli piacerebbe continuare a lavorare nell__________, come ad esempio nella __________, proseguendo di fatto lattività intrapresa con soddisfazione allinterno del centro terapeutico.
Al riguardo, al dibattimento, la difesa ha riferito di poter attivare, in caso di liberazione della misura ex art. 60 CP, dei suoi contatti personali nellambito del settore __________ sulla __________, al fine di trovare unoccupazione, in tale ambito, allimputato.
La Corte, considerati tutti gli elementi del caso concreto, ha quindi condiviso lorientamento inteso ad una maggiore autonomia, più volte espresso dallUAR e da __________, che, peraltro, rispecchia quanto indicato anche allinterno della perizia psichiatrica. Tale posizione è poi da considerarsi perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità delle misure terapeutiche, come di seguito illustrato.
sussidiarietà e proporzionalità
i. Tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà (Basler Kommentar, op. cit., ad art. 56 CP, n. 30, pag. 1088 e ad 64, n. 8, pag. 1314): come visto sopra (consid. e), una misura può essere ordinata soltanto se la pena non è atta, da sola, a scongiurare il rischio che lautore commetta nuovi reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP; cfr. DTF 107 IV 17, consid. 3 in cui il TF ha confermato che, se è possibile attendersi dall'esecuzione della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinarlo).
Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato - come in concreto - il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse a disposizione occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è la meno incisiva.
E. 8.3 Ciò che ha poi ulteriormente rassicurato la Corte in unottica di maggiore assunzione di responsabilità e di una accresciuta consapevolezza circa la propria situazione patologica da parte dellimputato, è stato il fatto che, al dibattimento, a precisa domanda a sapere qual è stata la molla che ha spinto IM 1 a collaborare con gli inquirenti, egli ha risposto di avere compreso che era giunto il momento di farmi aiutare e di cambiare vita (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
Ed è proprio sulla consapevolezza della necessità di chiedere aiuto che si deve basare, come ancora affermato dallo stesso imputato, la strategia per far fronte alle difficoltà future della vita:
" Confermo che ho lintenzione di farmi aiutare. Un domani se dovessi avere bisogno so che dovrò chiedere subito aiuto.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
E. 8.4 Tutto ciò considerato, a parere della Corte, lapplicazione di una misura stazionaria non si giustifica ulteriormente, ritenuto come il rischio di recidiva può essere scongiurato nel caso di specie con una misura meno afflittiva ma ugualmente efficace, quale unassistenza riabilitativa amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP, da estendersi allintero periodo di prova di 4 anni, affiancata dallesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare, contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura a sua volta da combinare con la norma di condotta ex art. 94 CP dellobbligo di controllo periodico delle urine, che, nel primo anno, deve essere fatto almeno una volta al mese.
In concreto, spetterà allUfficio dellassistenza riabilitativa occuparsi dellesecuzione del trattamento appena indicato, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze.
E. 9 Costi processuali e confische.
E. 9.1 La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 12976.20
spese fr. 648.81
spese di trasferta fr. 700.00
IVA (7,7%) fr. 1103.03
totale fr. 15428.04
E. 9.2 Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'593.10
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.90
fr. 7'924.--
============
E. 9.2.1 È altresì ordinata la confisca, a parziale risarcimento di tassa di giustizia e spese processuali, della somma di denaro in sequestro, pari a fr. 1'413.20.
E. 9.2.2 È ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP del reperto n. 72539.
E. 10 La nota professionale dellavvocato.
l. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
E. 10.1 La nota professionale dellavv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 15428.04, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 95, 106, 295, 305bis CP;
19, 19a LFstup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza autorizzazione, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________,
1.1.1. nel periodo 2013 - 12.11.2018, alienato a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo di almeno 1220 grammi di cocaina, nonché detenuto un quantitativo complessivo di 26,58 grammi netti di cocaina, sostanza destinata allalienazione;
1.1.2. nel periodo 2010 - 12.11.2018, coltivato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 21,80 kg di marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 grammi di marijuana, sostanza finalizzata allalienazione;
1.2. riciclaggio di denaro aggravato
per avere,
nel periodo 10.01.2013 - 02.10.2018, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, inviato in Brasile, tramite apposite agenzie di spedizione, un importo complessivo di CHF 178'726.85, nonché inviato in Spagna CHF 450.- per conto di un suo fornitore di cocaina, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento della sua attività di spaccio di cui al consid. 1.;
1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 12 maggio 2017 12.11.2018, a __________, consumato almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il proprio consumo personale, 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
3.1. Lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
5. È ordinata nei confronti di IM 1 per il periodo di prova di 4 (quattro) anni (consid. 3):
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2020.3
Lugano,
12 maggio 2020/bm
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da: Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Stefano Stillitano, cancelliere
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dallavv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 12.11.2018 al 30.1.2019 (80 giorni);
in esecuzione anticipata della pena dal 31.01.2019 al 19.03.2019;
collocato dal 20.03.2019 presso lIstituto __________;
imputato, a norma dellatto daccusa 3/2020 del 13 gennaio 2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
per avere, senza autorizzazione,
1.1. siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, in particolare,
nel periodo 2013 - 12.11.2019, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel _____, alienato, a consumatori in parte identificati, un quantitativo complessivo di circa 1220 grammi di cocaina, sotto forma di buste dosi da 0.25/0.30 grammi al prezzo di CHF 50.00, da 0.5/0.6 grammi al prezzo di CHF 100.00, nonché da 1 grammo al prezzo di CHF 160.00/170.00;
nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un quantitativo di circa 26.58 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 16.7% al 72.6%); sostanza stupefacente sequestrata;
1.2. siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra daffari o un guadagno considerevole,
nel periodo 2010-12.11.2019, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, coltivato e alienato, perlopiù sotto forma di sacchetti da 4 grammi al prezzo di CHF 50.00, nonché da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00, un quantitativo complessivo di circa 21.8 chili di marijuana, guadagnando un imprecisato importo di denaro ma almeno CHF 130'000.00;
nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un quantitativo di circa 40 grammi di marijuana; sostanza stupefacente sequestrata;
2. riciclaggio di denaro (ripetuto)
per avere, nel periodo 10.01.2013-02.10.2018, in svariate località del Cantone, ma soprattutto nel ______, compiuto atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento della sua attività di spaccio di stupefacente di cui al punto 1), in particolare, trasferendo denaro, a titolo personale, tramite apposite agenzie, in Brasile, per un importo complessivo di circa CHF 178'726.85, come pure in ununica occasione, trasferendo limporto di CHF 450.00 in Spagna, per conto del suo fornitore di cocaina;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
per avere, nel periodo marzo 2017 12.11.2019, a __________, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana, ma almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il suo consumo, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il suo domicilio, un quantitativo di 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e c LStup, richiamato lart. 19 cpv. 1 let. a, c e d LStup; art. 305bis cpv. 1 CP e art. 19a cifra 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente, richiamato lart. 344 CPP, sottopone alle parti, con riferimento allimputazione di cui al punto 2 dellatto daccusa, lipotesi alternativa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dellart. 305bis cpv. 2 CP.
Le parti nulla osservano.
Il Presidente, rilevata lesistenza di un errore materiale, propone altresì di correggere il periodo temporale del commesso reato indicato ai punti 1.1 e 3 dellatto daccusa, sostituendo 12.11.2019 con 12.11.2018.
Con specifico riferimento al punto 3 dellatto daccusa, il Presidente rileva poi che il periodo temporale da prendere in considerazione va dal 12.05.2017 al 12.11.2018, ritenuto come le contravvenzioni commesse in epoca antecedente si sono nel frattempo prescritte.
Le parti nulla osservano e latto daccusa viene di conseguenza così modificato.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
laccusa rileva che i fatti sono interamente ammessi e comprovati da numerosi elementi. Precisa che la collaborazione dellimputato è stata ampia e ha permesso di arrestare alcuni personaggi che non sono affatto piccoli trafficanti e di questo bisogna tenerne conto. Limputato si è mostrato attendibile nelle sue dichiarazioni. A caratterizzare i fatti vi è che IM 1 si è dedicato per un lungo periodo di tempo al traffico di sostanze stupefacenti, di cui ne ha fatto mestiere. La quantità di stupefacente alienato ha messo in pericolo la salute di molte persone e tale attività è stata stroncata solo a seguito dellarresto, che ha permesso al medesimo imputato di finalmente farsi aiutare. Il movente non è stato esclusivamente il lucro, considerato che i guadagni maggiori sono stati inviati alla compagna e al figlioccio in Brasile. Le intenzioni dellimputato paiono sincere e vi è anche la prova dellastinenza, rappresentata dai vari controlli risultati tutti negativi. Le aspettative riposte nellimputato, questa volta, sono state ben ripagate. La decisione di mandare limputato in esecuzione anticipata della misura è stata determinata proprio dalla speranza di voler recuperare limputato e della sua volontà in tal senso. Laccusa rileva tuttavia che limputato non ha mai avuto una vita normale e dunque dovrà essere necessariamente seguito. Laccusa auspica che limputato non sprechi laiuto che ha ricevuto che sicuramente non è poco. Tutti i rapporti agli atti sono positivi nonostante la posizione dellistituto è stata anche cauta, specie a seguito dellarrivo della figlia e della gravidanza sottaciuta. Sulla commisurazione della pena, laccusa chiede una pena complessiva di 36 mesi, compresa la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- luna, oltre a 300 fr. di multa. Laccusa lascia alla Corte di determinare le misure più appropriate per la situazione odierna dellimputato e lascia valutare alla Corte anche la possibilità della concessione della sospensione condizionale parziale. Limputato dovrebbe essere seguito psicologicamente e controllato con lesame delle urine. In caso di sospensione parziale, limputato avrebbe una buona fetta di pena come monito e saprebbe che in caso di nuovi pesanti errori sarebbe chiamato a scontare la pena in carcere. A mente dellaccusa larrivo della bambina ha dato forza allimputato, il quale desidera farla crescere con una buona educazione, e sa che per riuscire in questo intento deve continuare nella terapia. Laccusa conclude chiedendo la non revoca del precedente decreto con prolungo del periodo di prova di 1 anno. Chiede infine la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente;
§ lavv. DUF 1, difensore dellimputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
la difesa rileva che dallodierno dibattimento è emersa una situazione che si voleva sottolineare. Il punto essenziale è quello dellassunzione di responsabilità. La difesa conosce il passato dellimputato. Egli non ha avuto uno sviluppo normale fatto, appunto, di assunzione di responsabilità. Lui è portato a sottovalutare i problemi, come si rileva anche in perizia. Anche nel suo rapporto con la precedente compagna ben si evince che egli ha sempre creduto nella relazione sebbene dal punto di vista realistico non vera nulla su cui costruire una storia. Nonostante questo egli ha inviato in Brasile oltre 178'000.- Fr. La difesa riconosce che limputato, dintesa con la compagna e la famiglia, ha sottaciuto la gravidanza, cosa che sebbene rappresenti un errore, è stato calcato forse eccessivamente nei rapporti dellistituto. Difatti questa vicenda non può pregiudicare il percorso, lungo, fatto dallimputato. Gli obiettivi da raggiungere con la misura erano quattro e di questi tre sono stati realizzati. Per il quarto occorre la possibilità di riprendere una vita il più normale possibile. La difesa riconosce che il percorso sarà duro e anche la relazione con la compagna sarà ad alto rischio. Ma oggi limputato sente di poter iniziare questo percorso. Egli sa che è necessario dare una svolta e rimettersi sulla buona strada. La difesa conviene con il PP sulla proposta di pena e chiede che allimputato sia data la possibilità di ripartire subito, che gli sia data fiducia con lapplicazione di un trattamento ambulatoriale e il giusto sostegno psicologico. La difesa si rimette comunque al prudente giudizio della Corte. Conclude ribadendo di voler far da garante sugli aspetti amministrativi relativi allimputato.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curricula vitae
1.1. Limputato, cittadino __________ e domiciliato prima dellarresto a __________, nel corso del primo verbale reso al Procuratore Pubblico in data 13.11.2018, ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di avere un figlio di nome __________ che, tuttavia, non vede ormai da 3 anni e che vive in Brasile unitamente alla madre.
Limputato ha anche dichiarato di lavorare soltanto saltuariamente nel settore __________ e di percepire un sussidio dallassistenza sociale:
OMISSIS .
(VI PP, 13.11.2018, p. 2, AI 9).
1.1.1. Al dibattimento limputato ha tuttavia precisato che il figlio di cui ha parlato in inchiesta, in realtà, non è suo figlio naturale e non è da lui nemmeno mai stato riconosciuto.
" Il Presidente, con riferimento alla relazione dellimputato con lex compagna __________, chiede se il figlio è stato riconosciuto.
No, allanagrafe non è figlio mio.
ADR con lei ho avuto una relazione durata oltre 6 anni fino a che lei non si è stabilita in Brasile. Anche io sono stato in Brasile a trovarla.
ADR lui per me è mio figlio, lui mi chiama papà. Lultima volta lho sentito un mese fa e attualmente __________.
(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
Con specifico riferimento alla situazione finanziaria dellimputato, si rileva che dallestratto dellUfficio esecuzioni e fallimenti, risultano 34 attestati carenza beni per un ammontare complessivo di fr. 32'412.45.
1.1.2. Ancora con riferimento alla situazione personale dellimputato, si rileva sin da subito, e come meglio si vedrà di seguito, che IM 1, a far tempo dal 19.03.2019, è stato collocato presso listituto __________, ed in data 11.03.2020 è diventato nuovamente padre di una bambina, OMISSIS...
1.1.3. Anche in sede di perizia psichiatrica è stata affrontata lanamnesi personale e familiare dellimputato nonché il percorso formativo e professionale da questi seguito:
Anamnesi personale
OMISSIS
Anamnesi famigliare
OMISSIS
Percorso scolare e professionale
OMISSIS
Sviluppo relazioni / sessualità
OMISSIS .
(Perizia psichiatrica, p. 4-8, AI 72).
1.2. Sin dallinizio dellinchiesta limputato ha ammesso di consumare regolarmente sostanze stupefacenti. Nello specifico, ha riferito di consumare cocaina da quando aveva 20 anni, non ritenendosi tuttavia dipendente da questa sostanza, ma, semmai, di essere dipendente dalla canapa, sostanza che consuma quotidianamente da quando aveva 14 anni (cfr. perizia psichiatrica p. 8):
" Linterrogante mi riassume quanto da me dichiarato nel corso del mio verbale di Polizia in merito ai consumi, e meglio:
- consumo regolarmente due spinelli al giorno, contenenti complessivamente circa 1 grammo di canapa, sostanza che coltivo personalmente ad __________ nel bosco;
- consumo cocaina da diversi anni, ma in maniera occasionale, segnatamente durante cene con amici. Lultima volta che ho consumato cocaina risale a un paio di settimane fa. Negli ultimi tre anni ho consumato un quantitativo stimato fra grammi 78/106 di cocaina.
Confermo quanto sopra e preciso che il consumo di cocaina è saltuario; negli ultimi tre mesi ne ho consumata poca.
ADR che non consumo altri tipi di droghe.
ADR che ho iniziato a consumare cocaina a 20 anni, ma non mi ritengo dipendente da questa sostanza, al contrario della canapa.
(VI PP, 13.11.2018, p. 4, AI 9).
IM 1 ha affermato di consumare complessivamente circa 1.000 grammi di marijuana allanno, oltre a circa 30/35 grammi di cocaina.
Considerati gli elevati consumi di stupefacenti, che peraltro limputato assume da parecchio tempo, la direzione del procedimento ha deciso di sottoporre il medesimo IM 1, su richiesta della difesa, ad una perizia psichiatrica, ritenuto anche che egli, al momento del fermo, risultava già in cura psichiatrica (cfr. verbale darresto 12.11.2018).
1.2.1. Proprio con riferimento allanamnesi tossicologica, nella perizia psichiatrica si rileva che:
Anamnesi tossicologica
All'età di circa 14 anni inizia a utilizzare marijuana, sostanza mai abbandonata e consumata a dire del periziando ininterrottamente da quell'età a prima della carcerazione. Attualmente, fino a prima della carcerazione, riferisce di fumare tutti i giorni prevalentemente alla sera per rilassarsi circa 2 g di canapa. Sempre dai 14 anni avrebbe cominciato a dedicarsi anche alla coltivazione della canapa.
Il consumo di cocaina, che sarebbe sporadico, iniziò circa 8 anni fa. Da circa 6 anni sarebbe invece iniziato lo spaccio della sostanza per conto di terzi, da cui avrebbe guadagnato denaro da mandare in buona parte alla madre del suo figlio adottivo. Dalla cocaina afferma di non trarre beneficio, bensì la droga determinerebbe un suo "isolamento".
Il consumo di marijuana viene quantificato in circa 100 g al mese. Quando non fumava era "nervoso".
A 14 anni inizia a bere alcolici ma riferisce di non aver mai avuto problemi di dipendenza da alcol. Si dice dipendente unicamente dalla marijuana.
Attualmente si dichiara fortunato ad essere stato arrestato perché con l'arresto avrebbe capito che vuole cambiare la sua vita.
(Perizia psichiatrica, p. 8, AI 72).
2. La perizia psichiatrica
2.1. Come già rilevato, sin dal momento del fermo limputato ha dichiarato di essere in cura presso lo psichiatra dr. __________ di __________, in quanto soffrirebbe di ansia e depressione, e di assumere giornalmente, dietro prescrizione medica, dei tranquillizzanti quali lo Xanax, il Mirtazapina e il Nozinan.
Agli atti è stata di conseguenza acquisita copia della cartella medica del dr. __________ (AI 64), oltre a quella del medico curante, il dr. __________ (AI 59).
Al riguardo in perizia psichiatrica si rileva che la presa a carico sarebbe iniziata a seguito della carcerazione della madre di IM 1:
Anamnesi psichiatrica incl. trattamenti
Dal racconto che egli fornisce è a seguito della carcerazione della madre che sarebbe iniziata la sua presa in carico psichiatrica con il Dr. med. __________. In particolare il periziando ricorda che dopo la scarcerazione della madre vi furono alcune sedute di terapia famigliare con il Dr. med. __________ e successivamente sarebbe iniziata la presa a carico individuale, discontinua fino al 2015 quando gli incontri cominciano invece a diventare all'incirca mensili.
La presa a carico sarebbe avvenuta per sintomi della sfera depressiva (sentimenti di solitudine, facilità al pianto, tristezza) e ansiosa (sotto forma di attacchi di panico con agorafobia o ansia libera che automedicava con la marijuana).
Non avrebbe mai effettuato ricoveri in ambiente psichiatrico.
In anamnesi risulta che il periziando ha assunto come medicamenti: paroxetina (poi autonomamente sospesa), mirtazapina (ancora in terapia), Xanax (ancora prescritto) e Nozinan gtt per l'insonnia (ancora in terapia).
Ammette durante la visita di non essere stato sincero con il suo psichiatra, nel senso che non si sarebbe aperto con lui fino in fondo rispetto all'uso di sostanze e alla loro vendita.
È nel luglio 2014 che sul posto di lavoro riferisce l'insorgenza di un attacco di panico con conseguente crisi ipertensiva che l'avrebbe portato dapprima all'osservazione del medico curante Dr. med. __________ e successivamente dal medico psichiatra Dr. med. __________ con il quale, a partire da marzo 2015 avrebbe iniziato una presa a carico regolare con assunzione della farmacoterapia prescritta in maniera continuativa. Il periziando connette il peggioramento psicopatologico del marzo 2015 alla decisione della compagna di trasferirsi con il figlio in Brasile: in particolare riferisce l'esordio di umore deflesso, ansia, insonnia, apatia. Il peritato riferisce di non aver avuto beneficio dalla psicoterapia in quanto non avrebbe mai parlato apertamente dei suoi problemi con lo psichiatra.
Terapia attualmente in atto: mirtazapina 45 mg 0-0-1, Nozinan 60 gtt, Xanax 0,25 mg 0-0-1.
Il Dr. med. __________ indica nel rapporto IAS del 2015 come diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e un disturbo di personalità non specificato. La Dr.ssa med. __________ nella sua perizia psichiatrica per il CPAS del marzo 2016 pone come diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10: F43.21) e come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro sindromi e disturbi dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome di dipendenza (ICD 10: F12.2) e disturbo di personalità antisociale (ICD 10: F60.2).
La collega scrive: "I tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la sua tendenza, fin dall'adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli altri, tendenza all'irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli obblighi sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto bassa alle frustrazioni.
Tali tratti paiono compatibili, in base a sistema di classificazione ICD10 con un disturbo di personalità antisociale (ICD 10; F 60.2)".
Rispetto all'influenza che i disturbi riferiti dal periziando hanno sulla capacità lavorativa appare dirimente il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza dell'assicurato quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto permeanti da compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei suoi rapporti segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi attività lavorativa più che limitazioni date da aspetti psicopatologici ["non è molto motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché trova che l'assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un incontro con un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio d'aiuto, proprio perché, non è motivabile.... ritiene che lavorare sia inutile.." Dr. med. __________ (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015).
(Perizia psichiatrica, p. 9-11, AI 72).
Ciò che ha confermato anche nel corso dellistruttoria dibattimentale, ove ha affermato che la madre avrebbe malversato sia per aiutare economicamente la famiglia che a causa del vizio del gioco dazzardo:
" Il Presidente rileva che la madre dellimputato ha avuto delle vicissitudini giudiziarie e chiede allimputato se sa il motivo per cui la madre ha malversato così tanto.
Lha fatto per aiutare la famiglia e a causa del gioco dazzardo. Ha cercato di aiutare me e mio fratello.
(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
2.2. Già pochi giorni dopo larresto avvenuto in data 12.11.2018, la difesa dellimputato, in data 26.11.2018, rilevava come era sua intenzione quella di collaborare con gli inquirenti e di intraprendere un percorso di disintossicazione in vista della sua risocializzazione, ipotizzando pertanto la possibilità di un collocamento di IM 1 presso un istituto specializzato (AI 28).
Limputato ha ribadito la propria volontà di seguire un percorso terapeutico anche nel successivo verbale di data 17.01.2019, ove ha affermato che, nel frattempo, la difesa aveva già preso contatto con i responsabili di __________ proprio in vista un suo collocamento:
" Ribadisco che vorrei iniziare un percorso terapeutico di disintossicazione e per questo ne ho già parlato con __________ che sta organizzando un colloquio con i responsabili di __________. La stessa mi ha pure confermato che, in un secondo momento, si sarebbe messa anche in contatto con linterrogante.
Sono più che motivato a cambiare vita ed è per questo che ringrazio linterrogante per avermi arrestato; mi rendo conto che solo così mi sono salvato e ho avuto la possibilità di ricongiungermi con la mia famiglia che avevo perso da tempo a causa della mia dipendenza.
(VI PP, 17.01.2019, p. 15, AI 53).
2.3. In data 21.01.2019 (AI 58), il Procuratore pubblico ha conferito mandato al dr. __________ di redigere una perizia psichiatrica sullimputato, la quale è stata depositata in atti in data 28.02.2019 (AI 72).
2.3.1. Dalla relazione peritale si evince che limputato è affetto da un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi. Egli presenta poi disturbi psichici e comportamentali dovuti alluso di cannaboidi e cocaina, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza:
Esistenza di una turba psichica:
L'esame del peritato mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?
Al momento dei fatti il periziando era affetto da una dipendenza da cannabinoidi e cocaina.
È presente un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (vedi anche paragrafi 5 e 6.1). In base alla valutazione clinica non può) essere fatta diagnosi di ritardo mentale.
Se si, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-IV.
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome da dipendenza (ICD-10: F12.2).
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina, sindrome da dipendenza (ICD-10: F14.2).
Disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (ICD-10: F61.0).
(Perizia psichiatrica, p. 24-25, AI 72)
2.3.2. Tale condizione, a parere del perito, non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei reati, che sarebbero comunque da mettere in relazione alla turba psichica rilevata:
Capacità di intendere
Solo disturbi psichiatrici gravi come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale o un disturbo psicotico con un'alterazione della realtà per esempio in una persona con un delirio, possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere.
Il periziando non soffriva, al momento della commissione del reato, di un disturbo psichiatrico maggiore. È però affetto da un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi, che comunque non compromette la capacità di intendere.
La capacità di intendere quindi non era ridotta al momento del reato.
Capacità di volere
Il periziando non presenta un distacco patologico dalla realtà né una diminuzione significativa della capacità di cognizione che rimane sufficiente, chiara e libera da errori percettivi. Allo stesso modo egli è da considerarsi di principio capace di esercitare la propria volontà in forma libera.
La capacità di volere risulta dunque conservata così come l'imputabilità che è pure mantenuta.
[ ] I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba psichica sopra rilevata?
Si poiché luso delle sostanze illecite ha spinto il periziando ad entrare nel circolo vizioso del mondo della droga e del suo commercio.
(Perizia psichiatrica, p. 19-20 e 25, AI 72)
2.3.3. La perizia ha poi evidenziato un rischio di recidiva molto alto per reati connessi alla vendita e allassunzione di sostanze stupefacenti, ove limputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione:
Preliminarmente è necessario sottolineare che una prognosi esatta rispetto ad un comportamento umano non è possibile, tuttavia è possibile determinare una probabilità. La valutazione in questo caso specifico è puramente clinica (psichiatrico-forense) in quanto non esistono strumenti prognostici per il tipo di reato commesso dal periziando.
I fattori prognostici negativi emersi durante i colloqui sono: la tipologia di reato commesso ha statisticamente un forte rischio di recidiva (non è ad esempio la prima volta che il periziando commette un reato concernente l'infrazione della LF sulle sostanze); sono presenti difficoltà economiche e debiti; il periziando non ha un disturbo psichico acuto ma presenta un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi; gran parte delle persone conosciute e frequentate dal periziando sono legate al mondo della droga; egli è affetto da un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e usa anche cocaina; la situazione psicosociale è sfavorevole, non ha uno stipendio e un lavoro stabile ed è in assistenza dal 2007; fino a prima della carcerazione non avrebbe avuto supporto e contatti con i famigliari; non ha una relazione stabile.
Tutti questi fattori ci fanno concludere che se il periziando viene reintrodotto nellambiente di vita dove ha vissuto fino a prima della carcerazione, il rischio di recidiva dei reati connessi col traffico di sostanze risulta molto alto
(Perizia psichiatrica, p. 20, AI 72)
2.3.4. Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, la perizia ha indicato come opportuna una terapia stazionaria, la quale progressivamente potrebbe anche diventare ambulatoriale:
4.1. È il periziando tuttora affetto dalla turba psichica (o tossicomania o
altra dipendenza) rilevata sopra (sub. 1)?
il periziando è tuttora affetto da un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e da cocaina attualmente in astinenza ma in un ambiente protetto essendo incarcerato. È affetto anche da un disturbo di personalità misto
4.2. Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica (o
tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se si quale?
Il disturbo di dipendenza da cannabinoidi nonché quello di abuso di cocaina espongono il periziando al rischio di commettere nel futuro nuovi reati connessi con il traffico di tali sostanze. Per tali disturbi esiste una misura stazionaria che può essere disposta mediante lart. 60.
Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.
Nel caso specifico si potrebbe optare per __________: in base agli atti il periziando si sarebbe tra laltro già messo in contatto con la sig.a __________ che starebbe organizzando un colloquio con i responsabili della struttura.
4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?
Nel caso concreto è indicato un trattamento stazionario che il peritando sembra accettare in quanto motivato a cambiare lo stile di vita. La motivazione del periziando non ci sembra solo strumentale per poter uscire dal carcere. La nostra proposta di presa a carico si ritiene fondamentale nell'ottica di ridurre la motivazione a delinquere e di aumentare il controllo del comportamento delinquenziale connesso con l'uso di sostanze. Una terapia stazionaria di almeno due-tre anni permetterebbe di ipotizzare significative probabilità di successo nel lungo periodo. Successivamente la terapia potrebbe diventare solo ambulatoriale presso lo studio di uno psichiatra esperto di dipendenze che faccia riferimento al servizio pubblico (OSC) o privato.
(Perizia psichiatrica, p. 27-29, AI 72)
2.3.5. Il perito, che ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, ha rilevato infine che IM 1 è pronto e motivato ad intraprendere questo percorso:
4.4. Quali sono le possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?
Centro terapeutico __________ nel Canton Ticino o altri centri dove si effettui un percorso comunitario di disintossicazione, riabilitazione e reinserimento lavorativo, anche in altri cantoni.
4.5. II peritato è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale
trattamento ordinato contro la volontà del peritato, avrebbe comunque possibilità di successo?
Il periziando si dice durante i colloqui pronto e motivato a sottoporsi a questo trattamento e dato anche l'atteggiamento di apertura e trasparenza mantenuto durante i colloqui si può prevedere una buona compliance. La motivazione del peritato sembra solida e non solo strumentale per poter uscire dal carcere. Peraltro anche un trattamento stazionario ordinato contro la volontà del peritato avrebbe comunque una possibilità di successo dedicando una prima fase del trattamento alla motivazione del peritato a confrontarsi con i suoi problemi psichici e giuridici
(Perizia psichiatrica, p. 29, AI 72)
Così come, peraltro, ha affermato il medesimo imputato nel corso del verbale di data 18.03.2019:
" Voglio sottolineare che io ho chiuso con ogni tipo di stupefacente. Ho maturato questo convincimento durante la mia carcerazione.
Sono sicuro che il percorso in comunità avrà successo.
(VI PP, 18.03.2019, p. 5, AI 80).
2.4. Preso atto dellesito della perizia, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento di IM 1 presso il centro di __________ a far tempo dal 19.03.2019 (AI 77), a cui è seguito il Piano desecuzione della misura (PEM) del 21.08.2019 (AI 85).
Landamento della presa a carico
2.5. Agli atti sono stati acquisiti diversi rapporti redatti da parte dellUfficio dellassistenza riabilitativa (UAR) e di __________, con i quali si è illustrato il percorso terapeutico seguito dallimputato nel corso dellaffidamento.
In data 13.11.2019 (AI 88) è stato depositato un rapporto intermedio da parte dellUAR, che fa seguito al rapporto di __________ di data 31.10.2019, da cui si evince che landamento generale della misura è da considerarsi buono, ritenuto che limputato ha saputo inserirsi nella misura in modo adeguato e rispettando le regole della comunità e che tutti i controlli sulle urine sono risultati negativi, confermando la totale astinenza, tranne una leggera alcolemia allinizio del suo percorso.
Dal medesimo rapporto si apprende anche che limputato svolge lattività di __________ presso la sede di __________, lavoro che ha interrotto per due mesi a seguito del problema di salute emerso in agosto.
Considerato il buon andamento della terapia, listituto __________ ha proposto di poter dare avvio a dei congedi allesterno dellIstituzione, considerato altresì che i congedi sino al quel tempo concessi e limitati alla frequentazione dei familiari nella fascia diurna, si sono svolti regolarmente. A parere dellIstituto, pertanto, limputato sarebbe pronto a beneficiare di congedi che possano essere estesi ad altre occasioni di incontro non limitate ai familiari.
2.6. In data 05.03.2020, la difesa informava la Corte giudicante, che nel frattempo aveva assunto la direzione del procedimento, che limputato, da lì a breve, sarebbe diventato padre, e chiedeva pertanto lautorizzazione a poter partecipare al parto della compagna anche lei degente presso il medesimo istituto oltre alla possibilità nei giorni successivi al parto di poter assistere la compagna ed il nascituro passando alcuni giorni e notti allestero di __________ (doc. TPC 4).
In data 30.03.2020, lUfficio dellassistenza riabilitativa rilevava che in data 12.03.2020 limputato era diventato padre di una bambina, avuta da una relazione intrattenuta con tale __________, anchella, prima del parto, collocata presso __________, della quale aveva anche potuto assistere al parto. Con tale scritto lUAR chiedeva di autorizzare limputato a congedi in autonomia e senza restrizioni delle persone da incontrare, considerata, ancora una volta, la buona aderenza terapeutica e la totale astinenza da sostanze stupefacenti (doc. TPC 5).
Dopo il parto, sia la compagna che la figlia sono state autorizzate a far visita allimputato una volta alla settimana.
Al riguardo, nel rapporto di __________ di data 26.03.2020, a proposito della relazione nata tra due persone degenti nella struttura ed entrambi sottoposti a restrizione penale, si rileva che il tutto si sarebbe svolto allinsaputa della medesima struttura. __________ avrebbe, anzi, tenuto anche celato il nome del padre, per paura di essere poi separata da lui, sino a poche settimane prima del parto, con ciò pregiudicando la corretta presa a carico dei due in vista, evidentemente, anche della loro futura genitorialità.
Nel tenere celata la gravidanza, i due pazienti avrebbero poi trovato appoggio anche nei rispettivi familiari che, pur sapendo della relazione, non avrebbero informato la struttura.
Infine, con specifico riferimento al percorso terapeutico, dal medesimo rapporto dellistituto si rileva che IM 1 si sottopone a regolari colloqui con la psicologa dr.ssa __________, e che in generale fatica piuttosto a mettersi in discussione, ritenendo che la problematica tossicomanica sarebbe ormai risolta e non dovrebbe più ripresentarsi.
A livello di obiettivi, tende quindi a banalizzare la propria condizione di tossicodipendenza e di paziente sottoposto a mandato penale, ma riesce a parlare ed aprirsi un poco riguardo alle sue problematiche, seppur con tendenze critiche e protettive.
Dal punto di vista sanitario, invece, limputato soffrirebbe di __________, problema che sarebbe tuttavia decisamente diminuito, sebbene lo abbia limitato nello svolgimento delle sue mansioni allinterno dellistituto.
2.7. In data 28.04.2020 è stato depositato, su richiesta della Corte giudicante, un nuovo rapporto da parte dellUfficio dellAssistenza riabilitativa (doc. TPC 12), ove si sottolinea che gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere lulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta.
A parere dellUAR, limputato potrebbe dunque beneficiare di ulteriori congedi e di una maggiore autonomia allesterno dellistituto, ritenuto il percorso positivo sino a quel momento seguito dallimputato, onde progredire anche nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEM.
2.8. Agli atti vi sono poi gli ultimi due rapporti di __________ di data 29.04.2020 (doc. TPC 15) e 06.05.2020 (doc TPC 16) ove si rileva che, a livello terapeutico, limputato si è sottoposto a sedute psicologiche con frequenza bisettimanale per un totale di circa 100 sedute. Nei citati rapporti, si ripete poi in sostanza quanto indicato in quelli precedenti, ovvero un buon andamento della terapia, salvo, talvolta, la tendenza a banalizzare la propria situazione, nonché la sua totale astinenza dalle sostanze stupefacenti, dimostrata dai controlli settimanali delle urine a cui viene sottoposto dallinizio della presa a carico.
Nel rapporto di data 29.04.2020, si auspica che, anche dopo la dimissione dallistituto, limputato possa continuare ad essere seguito dallUfficio dellassistenza riabilitativa, onde non perdere i risultati sino a quel momento conseguiti.
3. I precedenti penali
Dallestratto del casellario giudiziario in atti (AI 7), risultano a carico di IM 1 due precedenti penali:
- in data 23.11.2009, limputato è stato condannato con decreto daccusa per i reati di guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a fr. 40.- luna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.-;
- in data 27.10.2016, limputato è stato nuovamente condannato con decreto daccusa per i reati di incendio colposo e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 300.-.
Lincendio di cui allultima condanna, è avvenuto allinterno dellabitazione ove limputato era solito coltivare della canapa, ed è divampato proprio a causa del sovraccarico del sistema elettrico determinato dallutilizzo di vari strumenti finalizzati alla coltivazione indoor, come da egli stesso ammesso:
" Mi viene chiesto se ho dei precedenti penali in Svizzera.
Ho già dichiarato in Polizia di essere stato condannato per incendio colposo e infrazione alla LF sugli stupefacenti per fatti accaduti nel 2015. Avevo installato una coltivazione di canapa indoor ad __________, dove abitavo prima e a seguito di un corto circuito era divampato un incendio.
Prendo atto che dal casellario giudiziale svizzero risultano le seguenti condanne, emanate entrambe dal Ministero del Cantone Ticino, nei miei confronti:
- 23.11.2009 condanna a 50 aliquote giornaliere da CHF 40.00 cadauna, sospesa per 4 anni, oltre a una multa per CHF 1'200.00, per guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LFStup;
- 27.10.2016 condanna a 20 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di CHF 300.00, per incendio colposo e contravvenzione alla LFStup.
Ricordo queste condanne.
(VI PP, 13.11.2018, p. 12, AI 9).
4. Avvio delle indagini e circostanze dellarresto
4.1. Nel corso dellinchiesta denominata Cortone relativa ad un traffico di cocaina e canapa avvenuto principalmente in __________, gli inquirenti sono venuti a conoscenza che IM 1, tra gli altri, era attivo nella compravendita di cocaina.
In data 12.11.2018, a mano degli ordini di perquisizione e sequestro, gli inquirenti intervenivano presso labitazione del rubricato, allinterno della quale rinvenivano 60 grammi lordi di canapa e 1.1 grammi di hascisc.
Solo in un secondo momento, in occasione di un ulteriore controllo effettuato presso labitazione dellimputato e proprio su indicazione di IM 1, che nel frattempo aveva manifestato la volontà di collaborare con gli inquirenti, venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente 39.88 grammi di cocaina (di cui un ovulo da 10 grammi della purezza di 45.9%, un ovulo da 9.73 grami e un ovulo da 9.76 grammi della purezza di 16.7%).
4.2. IM 1, dopo un primo momento nel quale ha ammesso solo parzialmente i fatti, ha poi collaborato attivamente alle indagini, fornendo chiarimenti in merito alle proprie responsabilità ed indicando anche i suoi fornitori di cocaina.
Egli ha riferito che, inizialmente, acquistava cocaina soltanto per il proprio consumo personale, per poi, con il tempo, intensificare i contatti con i fornitori acquistando quantitativi sempre maggiori, che in parte consumava circa 1/3 della sostanza ed in parte rivendeva, ovvero i restanti 2/3.
Il suo principale fornitore di cocaina è stato __________, già condannato in data 23.04.2020, anche sulla base delle stesse dichiarazioni di IM 1, alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre allespulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, per avere alienato, tra gli altri, complessivamente 1800 grammi di cocaina al medesimo imputato.
4.3. IM 1, al termine del verbale dinterrogatorio di data 12 novembre 2018, è stato quindi arrestato su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 10), il quale ha disposto la sua carcerazione sino al 12 gennaio 2019 (AI 14), successivamente prorogata sino al 22 febbraio 2019 (AI 51).
In data 30 gennaio 2019, come da richiesta avanzata dalla difesa, limputato è stato posto in regime di anticipata espiazione di pena (AI 68), per poi essere successivamente collocato presso __________ in data 20 marzo 2019, in anticipata esecuzione della misura stazionaria ex art. 60 CP.
5. I reati contestati nellatto daccusa
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
Limputazione di cui al punto 1 dellatto daccusa fa riferimento allalienazione, nel periodo compreso tra il 2013 ed il 12 novembre 2018, di complessivi 1220 grammi di cocaina, oltre alla detenzione di 26.58 grammi della medesima sostanza.
A IM 1 è altresì contestata lalienazione di 21.80 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 40 grammi della medesima sostanza.
5.1. Con specifico riferimento allo spaccio di cocaina, limputato, come già rilevato, se al momento dellarresto ha cercato di minimizzare le proprie responsabilità, nel corso dellinchiesta ha poi ampiamente collaborato con gli inquirenti ammettendo interamente i fatti:
" Dopo aver riflettuto ritengo giusto dire che ho venduto cocaina a partire dal 2013 e meglio:
nel corso dell'anno 2013: una media di 10 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 120;
nel corso dell'anno 2014: una media di 15 20 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 180 240;
nel periodo 2015 2016 2017: una media di 20 25 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 720 900;
nel corso dell'anno 2018 (gennaio ottobre): une media di 20 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 200.
A questo punto confermo di aver venduto nel dettaglio nel periodo dal 2013 a ottobre 2018 un quantitativo complessivo compreso tra i 1'220 / 1460 grammi di cocaina.
Gli agenti interroganti mi chiedono a questo punto di quantificare quanta cocaina complessiva ho acquisto nel periodo 2013 2018.
Rispondo che due terzi della cocaina da me acquistata la vendevo al dettaglio mentre il rimanente terzo era per il mio consumo personale. In base a queste mie dichiarazioni, confermo di aver acquistato complessivamente grammi 1'830 / 2'190 di cocaina pagata ad un prezzo variante fra i CHF 90.- e i CHF 100.- al grammo.
(VI PG, 14.12.2018, p. 9-10, allegato 7 al Rapporto dinchiesta, AI 87).
5.1.1. Limputato ha anche precisato che la cocaina acquistata da __________ avveniva a credito, che poi pagava in un secondo momento una volta alienato lo stupefacente:
" Lui (ndr. __________), fu daccordo ad iniziare la collaborazione dandomi la sostanza a credito. Si era istaurato un rapporto di fiducia.
(VI PG, 26.11.2018, p. 6, allegato 6 al Rapporto dinchiesta, AI 87).
5.1.2. IM 1, come già rilevato, ha fornito anche puntuali indicazioni circa le modalità dellacquisto della sostanza, il costo della medesima ed i quantitativi complessivamente acquistati in merito ai propri fornitori, ovvero: __________, __________, __________, __________ e __________:
" Mi viene chiesto di riferire meglio di __________ (detto __________), figlio dellallora gerente del ristorante __________ di __________.
Confermo che è stata la prima persona da cui mi sono rifornito per i miei consumi nel periodo 2011-2012. Da lui avrò acquistato circa 5/10 grammi nellarco di un anno.
Non ricordo quanto contenesse la singola busta dose che acquistavo, probabilmente 0.6/0.7, che pagavo CHF 100.00
La consegna veniva effettuata solitamente in giro a __________ per strada; capitava che a qualche amico che la comprava per sé, io la chiedevo anche per me.
Mi viene chiesto di riferire meglio di __________.
In un periodo successivo ho acquistato anche da __________, persona che mi era stata presentata da __________. Non so dire che periodo fosse, ma sicuramente qualche anno fa; probabilmente 2011-2013.
Da lui ho acquistato circa 50/80 grammi di cocaina di cui circa 10 grammi destinata a terze persone. È in quel periodo che ho iniziato a vendere.
La consegna avveniva a casa sua a __________ e acquistavo buste da 5/10 grammi al prezzo di CHF 700/1000.00. __________ ricordo che di solito aveva due qualità di cocaina e quella più buona la faceva pagare CHF 1000.00 il sacchetto da 10 grammi. Quella di minore qualità costava CHF 700.00 il sacchetto. Io acquistavo la qualità migliore.
ADR che non so dire i nominativi di altre persone che acquistavano da __________.
Mi viene chiesto di riferire di __________, altro mio fornitore.
Confermo che da lui ho iniziato a procurarmi cocaina dallinizio 2015, in pratica da quando i miei consumi sono aumentati. Lui lo consideravo come il fornitore di riserva, nel senso che se per un qualche motivo __________ non poteva vendermi la cocaina, perché non ne aveva o lui era via, facevo riferimento a __________.
Mi viene chiesto quanta cocaina ho acquistato da __________.
__________ lho conosciuto tramite __________, unamica di famiglia.
Posso stimare di aver acquistato, pagando alla consegna, dallinizio 2015 e fino al mio arresto, un totale di circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 90.00 al grammo, sotto forma di buste da 5, 10 o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi sequestratimi.
In merito alla modalità di vendita, posso dire che io gli inviavo un SMS dicendogli che cero; quando lui rispondeva che andava bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui la cocaina.
Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da quello che lui stesso mi aveva detto lultima volta che lavevo visto, che aveva cambiato fornitore.
Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi acquirenti; so che comunque lui consuma.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto di riferire dellaltro fornitore, __________.
__________ lo conosco da anni.
Posso stimare di aver acquistato da __________ in un periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016.
Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, __________ non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto __________, che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina.
Mi sembra ora di ricordare che __________ lavevo conosciuto per via della canapa.
Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi.
In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo.
La cocaina di __________ era buona come quella di __________.
Visto che __________ ha avuto problemi con la giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro __________.
Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.
Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.
Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale fornitore di cocaina, tale __________, identificato in __________.
Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi.
__________ lho conosciuto nel 2012, me lo ha presentato __________, un ragazzo __________ che ora non è più in Svizzera; sapevo che __________ era il suo fornitore perché me lo aveva detto __________.
Quando lho conosciuto, sapendo che io vendevo marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina. Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200 grammi di marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui.
Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con cocaina.
Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012, in quellanno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al massimo avrò venduto qualche busta dose.
Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino allarresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi.
Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recupere il denaro.
Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10 grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50 grammi per volta.
Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi ha consegnato il sabato precedente il mio arresto.
(VI PP, 17.01.2019, p. 2-4, AI 53).
5.1.3. Limputato ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale finale di data 16.12.2019:
" ADR che riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da __________ dal 2012 fino allarresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno 1800 grammi. Confermo anche daver acquistato da __________ almeno 5 grammi tra il 2011 e il 2012.
Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50 grammi da __________; altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2018 e altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2016.
ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche grammo anche da __________.
ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto, cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi.
Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%.
Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da __________ mentre la busta da __________.
ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami lavrei consumata mentre la restante parte venduta.
(VI PP, 16.12.2019, p. 2, AI 92).
5.2. Con specifico riferimento allimputazione inerente la coltivazione e lo spaccio di marijuana, anche in questo caso limputato ha inizialmente minimizzato i quantitativi alienati, affermando di aver venduto soltanto 1 kg e senza nemmeno voler indicare chi fossero gli acquirenti:
Solo nel corso del verbale di data 17.01.2019, IM 1 ha ripercorso le alienazioni dello stupefacente, arrivando ad ammettere di avere alienato, a partire dal 2010 e regolarmente nel corso degli anni fino allarresto, circa 21,80 kg, quantitativo in gran parte coltivato personalmente ed in parte circa 4 o 5 kg acquistato da terzi, conseguendo un guadagno di almeno fr. 130'000.-.
Limputato ha dichiarato anche di avere alienato marijuana in grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome:
" - a __________
ho venduto 200/300 grammi di marijuana nellarco di 5 anni e ho offerto qualche striscia di cocaina in occasione di consumi collettivi. Forse ha acquistato buste con quantitativi minimi di cocaina da 0.25 grammi o anche meno; al massimo in totale avrà acquistato da me 5 grammi;
[ ] - a __________
avrò venduto circa 30 grammi tra il 2015 e il 2018. So che anche lui ai tempi si riforniva da __________. Acquistava singole buste dosi da CHF 100.00 e la consegna avveniva a casa mia. Capitava anche che comprasse due buste per volta. Aggiungo che io non ho mai venduto ovuli da 5 grammi in su a nessuno.
Questa persona ha dichiarato che le ho offerto marijuana e che nel 2014/2015 aveva acquistato da me 1 grammo di cocaina per CHF 100.00.
Contesto e ribadisco il mio dire. Aggiungo che a lui ho anche venduto marijuana per un quantitativo di circa 1 kg negli ultimi 7/8 anni.
Ho deciso di essere sincero e quindi racconto la verità
[ ] - a __________
ho venduto sia cocaina che marijuana nel periodo 2015/2017.
Le ho venduto circa 20/30 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana con consegne a casa mia. Per un periodo ho abitato da lei quando mi è bruciata la casa.
Lacquirente ha dichiarato di aver intrattenuto con me un rapporto di amicizia e che non esclude che io nel 2017 le abbia offerto cocaina.
Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.
- a __________
ho procurato sia canapa che cocaina nel periodo 2016/2018. Le ho venduto tra 10 e 30 grammi di cocaina; purtroppo mi è difficile essere più preciso. Le ho venduto da 300 ai 500 grammi di marijuana.
__________ ha dichiarato di non avere mai avuto a che fare con me in merito agli stupefacenti.
Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.
[ ] - a __________
a lui avrò venduto circa 10/20 grammi di cocaina, dopo essere arrivato in Ticino proveniente dal __________, secondo me per un anno e mezzo circa.
A lui ho venduto anche circa 200/300 grammi di hascisc al prezzo di CHF 10/12.00 al grammo a dipendenza del quantitativo.
Lacquirente ha dichiarato di aver acquistato nellarco di più anni almeno 1 kg di canapa al prezzo di CHF 50.00 per 4/5 grammi e che è capitato di fumare insieme canapa a casa mia da me messa a disposizione quando giocavamo a carte o alla playstation.
Non ho mai giocato a carte o alla play station con questa persona a cui non ho mai offerto marijuana. È vero che gliene ho venduta ma non mi sembra così tanta, come da lui dichiarato. Secondo me non gli ho venduto più di 400 grammi.
- a __________
ho venduto sia marijuana che cocaina nellarco di più anni, forse dal 2016 in poi. Di cocaina gliene ho venduti al massimo 30 grammi, sotto forma di singole buste dosi da 50/100 grammi con consegne a casa mia. Gli ho venduto marijuana per un quantitativo di 100/200 grammi.
__________ ha dichiarato di aver acquistato nel periodo 2016-2018 in una 15.ina di occasioni buste dosi da 1 gr a CHF 100.00 o buste dosi da CHF 50.00; in totale circa 6-10 grammi, con consegne a casa mia.
Secondo me ha acquistato di più, ma i prezzi sono giusti.
- a __________
ho venduto maggiormente marijuana. Negli ultimi 8 anni gli avrò venduto circa 5 kg di marijuana sotto forma di etti o mezzi etti al prezzo di CHF 10.00 al grammo.
Dal 2012/2013 al 2018 gli avrò venduto al massimo 25 grammi di cocaina.
Lacquirente ha dichiarato di aver acquistato da me e ottenuto come offerta un quantitativo complessivo, dallestate 2012 fino allottobre 2018 di 40 grammi di cocaina; quando la pagava il prezzo era di CHF 100.00 la singola dose di 1 grammo o poco meno; la consegna avveniva a casa mia o alle grigliate che si organizzavano. Egli ha pure dichiarato che io pure gliene offrivo.
Non contesto il quantitativo da lui riferito, anche se secondo me è minore. Contesto, come sempre detto, il dosaggio.
__________ ha pure dichiarato che partecipava alle grigliate, a cui offrivo cocaina anche a tale __________ che lavora alla __________ a __________, poi identificato in __________.
È corretto, non lo contesto.
[ ] ADR che ora come ora mi è difficile riferire i nominativi di altre persone a cui ho venduto cocaina e marijuana. Di sicuro ce ne sono.
Per quanto riguarda la marijuana voglio dichiarare spontaneamente che i guadagni maggiori li ho fatti vendendo questo stupefacente. Negli anni antecedenti al 2015, quando avevo limpianto indoor, riuscivo ad ottenere circa 3,5 kg di canapa allanno. La maggior parte di questa marijuana, per un quantitativo di circa 13/14 kg, lho venduta a __________ che ai tempi abitava a __________ e a __________. Inoltre, ho venduto grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome.
Negli ultimi anni acquistavo pure marijuana da __________ di __________. Quella che coltivavo io era per lo più destinata al mio consumo.
(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).
Con specifico riferimento agli acquisti di marijuana da parte di terze persone, che poi limputato rivendeva al dettaglio, ha affermato che i fornitori sono stati due:
" Mi viene chiesto di riferire quanta marijuana ho acquistato da __________ e in che periodo.
Da lui ho acquistato dal 2015 in poi e lultima volta un mese prima dellarresto, circa 3 o 4 kg di marijuana al prezzo di CHF 650/800.00 letto, a dipendenza della qualità.
Lui ha un bel giro, non la coltiva ma la compra, non so dove né da chi. So che per un periodo di due/tre mesi dopo larresto di una persona a __________, di cui non conosco le generalità, ma se non sbaglio è straniero di origine e mi era stato detto che si era acquistato un __________, __________ aveva sospeso le vendite.
Le consegne avvenivano a casa sua e a lui devo ancora CHF 1000.00 visto che acquistavo a credito.
[ ] In re ai miei fornitori di marijuana
Mi viene detto che in merito a chi mi ha fornito la marijuana nel corso degli ultimi verbali ho fatto il nome di __________, asserendo che nel corso di 6 mesi (2015/2016) mi ha venduto 1 o 2 kg di canapa a CHF 6.50 al grammo; di questo quantitativo 100 grammi la consumavo mensilmente mentre la rimanenza la vendevo a CHF 10.00 al grammo.
Mi si chiede conferma.
Lo confermo.
ADR che non ho acquistato marijuana da altre persone a parte __________ di cui ho sopra riferito.
(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).
Riciclaggio di denaro (ripetuto)
5.3. Limputazione di cui al punto 2 dellatto daccusa fa riferimento allinvio, nel periodo 10.01.2013 02.10.2018, di un importo complessivo di CHF 178'726.85, denaro provento del traffico di cocaina e marijuana di cui al punto 1, ed inviato personalmente in Brasile, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca del suddetto denaro, oltre allinvio CHF 450.- in Spagna per conto di uno dei suoi fornitori di cocaina.
5.3.1. Gli inquirenti, al fine di confutare il coinvolgimento dellimputato nel traffico di droga, hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii di denaro compiuto da o per conto di IM 1.
Al riguardo limputato ha sin da subito ammesso di avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se fosse suo figlio), tale __________, in quanto questi, altrimenti, non gli avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato, tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il quale, a mente dellimputato, dovrebbe abitare con __________:
" Mi viene chiesto quale destino ho dato a questi guadagni.
Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio __________.
Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da me effettuati nel corso degli anni.
Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad __________ e da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati.
Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre uomini diversi.
Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire __________ ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto legato a mio figlio, anche se lho visto solo una volta; lo sentivo telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo.
So che anche __________ ha problemi di droga e quindi parte dei soldi inviatile saranno serviti ad acquistare la droga. Nellultimo periodo ho saputo che __________ abitava con __________.
Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un appartamento o per avviare unattività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei concretizzava. Lunica cosa che ha acquistato con i miei soldi è unauto che so essere già stata rivenduta.
Preciso che io non ho alcun conto bancario in Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire che non mi sono arricchito con il mio traffico.
Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i miei invii di denaro.
Quando inviavo denaro tramite __________ lo mandavo a __________ che, giornalmente, recuperava il denaro presso una succursale della __________ in città per portarlo ad __________. Lo stesso ho fatto qualche volta con la sorella, __________. I miei invii più grandi li ho fatti a queste persone oltre che naturalmente ad __________.
Ho inviato denaro anche tramite la __________; invii che andavano direttamente sul conto di __________ in Brasile.
(VI PP, 17.01.2019, p. 12-13, AI 53).
5.3.2. Le risultanze probatorie acquisite agli atti, hanno sostanzialmente confermato il dire dellimputato, ovvero che lorigine degli invii di denaro in Brasile è tutta provento della vendita di sostanze stupefacenti:
" In re agli invii di denaro
Prendo atto dei seguenti invii di denaro da me effettuati:
- tramite la __________ di __________ un totale di CHF 130'812.39 dal 9.08.2013 al 22.10.2018 (cfr. AI 31 agli atti che mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
- tramite __________ un totale di CHF 47'464.46 dal 10.01.2013 al 10.10.2018 (AI 39 che pure mi viene mostrato), denaro inviato a:
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Brasile
__________ in Spagna (invio CHF 450.00 il 13.6.2014)
__________ in Brasile
Mi si chiede di prendere posizione, ritenuto che in totale nellarco di circa 5 anni e mezzo ho inviato CHF 178276.85.
Non contesto queste risultanze che in pratica confermano le mie ammissioni relativamente allinvio dei miei guadagni in Brasile.
ADR che __________ è la mamma di __________ mentre __________ è il compagno della mamma di __________.
ADR che tutte le altre persone emerse da questi invii sono riconducibili ad __________; sono suoi amici.
ADR che era sempre __________ a darmi le generalità di queste persone. Ricordo che per un determinato periodo non aveva più il passaporto e quindi non poteva ritirare il denaro.
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
5.3.3. Limputato ha, infine, ammesso che linvio di CHF 450.- in Spagna era stato effettuato per conto di __________:
" Mi viene chiesto di riferire in merito allinvio in Spagna del 13.06.2014.
È un invio che ho effettuato per conto di __________.
A quel momento io già acquistavo da lui e mi ha chiesto il favore dinviargli denaro perché lui non poteva; non mi ha detto il motivo, forse non poteva o non voleva. Non so chi sia il destinatario e neppure lui mi ha detto chi fosse, rispettivamente non mi ha detto il motivo per cui inviava quei soldi
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)
5.4. Limputazione di cui al punto 3 dellatto daccusa fa riferimento al consumo, nel periodo 12 maggio 2017 12.11.2018, senza autorizzazione, di almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 20 grammi di marijuana, di 1.1 grammi di hascisc e di 40 semi di canapa, destinati al proprio consumo personale.
Limputato ha sempre dichiarato che il suo consumo di cocaina non è mai stato regolare, a differenza di quello di marijuana, intrapreso con regolarità sin da minorenne.
In corso dinchiesta ha ricostruito i quantitativi consumati, affermando di aver consumato circa 1 kg di marijuana allanno, oltre a circa 100 grammi di cocaina, in totale, nel corso dei 3 anni precedenti:
" In re ai miei consumi
Mi viene detto che dagli atti, in particolare dalle mie dichiarazioni, emergono i seguenti consumi nel corso degli ultimi 3 anni:
- nei primi verbali ho dichiarato circa 78/106 grammi di cocaina; poi nel verbale 14.12.2018 non sono stato in grado di quantificare il mio consumo in quanto assolutamente non regolare;
- circa 1 grammo al giorno di marijuana, per un totale di almeno 900 grammi.
Mi si chiede conferma.
Ribadisco che mi è difficile quantificare il mio consumo di cocaina e quindi non contesto quanto avevo già detto e quindi circa 100 grammi in totale.
Per quanto riguarda la marijuana, è più giusto dire che ne ho consumato 1 kg allanno e quindi in totale 3 kg.
(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).
6. Diritto e accertamento della Corte
a. L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
b. Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria la quale viene cumulata alla pena detentiva se lautore agisce (a) come membro di unorganizzazione criminale, (b) come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza una grossa cifra daffari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
Per quanto concerne il mestiere, i criteri di valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il furto.
Di conseguenza, lautore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, lautore deve avere agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile lintenzione di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
Con riferimento alla cifra daffari o ad un guadagno importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per lart. 19 sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra daffari di Fr. 110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). LATF 129 IV 253 stima che a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante.
c. Giusta lart. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette uninfrazione giusta larticolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
Si può prescindere dallazione penale se lautore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a unassistenza sorvegliata dal medico. Lazione penale è eseguita se lautore si sottrae allassistenza o al trattamento.
Se lautore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. Larticolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.
6.1. I fatti indicati nellatto daccusa sono ammessi e riconosciuti dallimputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti.
Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma aggravata prevista dallart. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtu del lungo periodo di tempo nel corso del quale limputato ha inviato denaro allestero (quasi 6 anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni ritenuto come solo larresto ha posto fine ai suoi agiti tale da far ritenere che egli abbia agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211). Con tale condotta limputato ha poi realizzato una cifra daffari di CHF 178'726.85, ben superiore allimporto di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la fattispecie aggravata.
Di conseguenza limputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2 CP.
6.2. Con riferimento alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che latto daccusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene ora alla commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure.
7. Commisurazione della pena
d. Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
Come già lart. 63 vCP, dunque, anche lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.1. A qualificare la colpa di IM 1 vè lingente quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente linfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Allalienazione di cocaina va poi aggiunta anche la vendita di 21.80 kg di marijuana, fattispecie parimenti sussumibile sotto linfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in virtu del fatto che limputato ha agito per mestiere nella vendita di tale stupefacente, conseguendone anche un ingente guadagno (art. 19 cpv. 2 lett. c). È pacifico, difatti, che limputato nel corso degli anni abbia trovato proprio nellalienazione (anche) della marijuana, la propria fonte di sostentamento, considerato che egli, peraltro, non ha mai lavorato regolarmente, facendo in tal modo mestiere dal traffico di canapa. Egli si era anzi anche organizzato al riguardo, coltivando personalmente la sostanza e massimizzando il relativo guadagno.
Di rilievo, a sfavore dellimputato, vè anche che non si è trattato di ununica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di cessione posta in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo, con specifico riferimento allalienazione di marijuana, che uno di essi, __________, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero circa 13 kg su un totale di 21.80 kg.
Con riferimento, invece, allo spaccio di cocaina, non sono stati individuati acquirenti maggioritari, con il che va ritenuto che tutto lo stupefacente contestato a IM 1 è finito indistintamente sul mercato, ponendo in tal modo in pericolo, allo stesso modo, la salute di molte persone.
Inoltre, limputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava presso i suoi fornitori, i quali gli consegnavano, prevalentemente a credito, lo stupefacente, ed ai quali portava poi il denaro dellacquisto della cocaina una volta terminata la vendita, col che se ne desume anche una certa dose di fiducia che limputato, col tempo, ha instaurato nellambiente dello spaccio.
7.2. Dal punto di vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dellattività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo lultima condanna del 27.10.2016 per incendio colposo, derivante dallattività illecita di coltivazione della canapa posta in essere dallimputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando attivamente nellalienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a seguito dellarresto.
7.3. Di gravità non certo trascurabile, sia per la reiterazione che per lammontare complessivo del denaro inviato allestero, vè il riciclaggio di denaro, peraltro commesso nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare allestero cospicue somme di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma limputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1, del minore, attualmente, se ne starebbe occupando __________.
La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che limputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento dellattività illecita allestero, non beneficiando altrimenti del suddetto guadagno.
7.4. In favore dellimputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una dipendenza da cannaboidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai reati commessi.
Parte della marijuana coltivata, rispettivamente parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata. Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla cocaina, che è allevidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione dallimputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. Limputato, pertanto, almeno in parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre percepito gli aiuti sociali.
Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento alla quale limputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato è stato alienato ad ununica persona.
Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione fornita in corso dinchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina occultata allinterno della propria abitazione, e inizialmente non individuata dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente venduto, oltre allidentificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui __________, il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da IM 1.
7.5. Va ancora considerato che limputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso listituto __________, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi duscita che costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di normale carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, limputato è diventato padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto.
Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività allinterno dellistituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato toccato da tali provvedimenti.
7.6. Tutto ciò considerato, limputato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
Anche lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
7.7. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
8. La misura
e. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che lautore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP).
La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza lobiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o se la sicurezza pubblica lo esige (con leccezione dellinternamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dellautore, bensì linteresse pubblico alla sicurezza della collettività).
Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dellautore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).
La pronuncia di una misura esige, poi, lossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario laccertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui lautore risponde (per lart. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e delladeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).
f. Giusta lart. 60 CP, Se lautore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) lautore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e (b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che lautore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
Il giudice tiene conto della richiesta dellautore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2).
Il trattamento si svolge in unistituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dellautore (cpv. 3).
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che lautore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dellautorità desecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).
g. Giusta lart. 93 CP, lassistenza riabilitativa è intesa a preservare lassistito dalla recidiva, promuovendone lintegrazione sociale. Lautorità competente in merito presta e procura laiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1).
Gli operatori dellassistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nellesercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dellautorità competente per lassistenza riabilitativa (cpv. 2).
Le autorità della giustizia penale possono chiedere allautorità competente per lassistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti (cpv. 3).
h. Giusta lart. 94 CP, le norme di condotta che il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare lesercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
8.1. Come rilevato in narrativa, la perizia del dr. __________ di data 28.02.2019 (AI 72) ha evidenziato nellimputato un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi. Egli è effetto poi da disturbi psichici e comportamentali dovuti alluso di cannaboidi e cocaina, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza.
La perizia ha inoltre indicato un rischio di recidiva molto alto per reati connessi alla vendita e allassunzione di sostanze stupefacenti, ove limputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione.
Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, rilevando infine che IM 1 è pronto e motivato ad intraprendere questo percorso.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento dellimputato presso il centro terapeutico di __________, in regime di anticipata esecuzione della misura ex art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.
8.2. Il percorso terapeutico seguito dallimputato è certamente da considerarsi positivo, sulla scorta dei diversi rapporti che sia lUfficio dellassistenza riabilitativa che __________ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1 allinterno dellistituto.
Nellarco di questo periodo di tempo, limputato, sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale astinenza dallassunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole dellistituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa dr.ssa __________, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse istaurato un solito rapporto di fiducia reciproco.
Anche i permessi duscita concessigli sino a quel momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti regolarmente.
Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha più volte spinto lUfficio dellassistenza riabilitativa, dintesa con __________, a richiedere a favore dellimputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo, di congedi e permessi duscita dal centro, aventi quale scopo proprio lestensione dei permessi anche al di fuori della stretta cerchia dei familiari, ciò che è stato ribadito anche successivamente al momento in cui si è appreso che limputato sarebbe diventato padre, a seguito di una relazione instaurata clandestinamente allinterno della struttura.
Questo fatto, e, meglio, non aver rivelato subito tale relazione ai responsabili dellistituto, sebbene costituisca una macchia nel percorso dellimputato ed abbia in qualche modo fatto vacillare il rapporto di fiducia tra IM 1 e la struttura, non è comunque stato tale da scalfire il più che positivo percorso da questi seguito sino a quel momento, tanto che, come rilevato, anche successivamente alla scoperta della relazione ed alla nascita della figlia, avvenuta il 12.03.2020, sono state nuovamente avanzate delle richieste di congedi in autonomia (cfr. scritto dellUAR del 30.03.2020 e seguenti).
In uno degli ultimi rapporti pervenuti allattenzione della Corte, e come già indicato, si rileva che gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere lulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta (rapporto dellUfficio dellAssistenza riabilitativa del 28.04.2020, doc. TPC 12), dal che si desume che limputato, in buona sostanza, è già pronto, per il periodo successivo al dibattimento, a gradatamente tornare ad una maggiore libertà, pur restando necessario, allevidenza, un costante controllo da parte degli uffici preposti, ovvero un affiancamento dellimputato, e la prosecuzione del trattamento terapeutico iniziato ormai 14 mesi fa.
A ciò si aggiunga che la paternità sembra avere maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato limputato, il quale, anche al dibattimento, è parso motivato a dedicarsi alla cura della bambina ed alla relazione con la compagna, definita molto importante, e nella cui ottica vede il proprio futuro:
" ADR so che ho una bambina da crescere e voglio farlo assieme alla mia compagna. Per me si tratta di una relazione molto importante.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 3).
Dal punto di vista lavorativo, limputato ha affermato che gli piacerebbe continuare a lavorare nell__________, come ad esempio nella __________, proseguendo di fatto lattività intrapresa con soddisfazione allinterno del centro terapeutico.
Al riguardo, al dibattimento, la difesa ha riferito di poter attivare, in caso di liberazione della misura ex art. 60 CP, dei suoi contatti personali nellambito del settore __________ sulla __________, al fine di trovare unoccupazione, in tale ambito, allimputato.
La Corte, considerati tutti gli elementi del caso concreto, ha quindi condiviso lorientamento inteso ad una maggiore autonomia, più volte espresso dallUAR e da __________, che, peraltro, rispecchia quanto indicato anche allinterno della perizia psichiatrica. Tale posizione è poi da considerarsi perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità delle misure terapeutiche, come di seguito illustrato.
sussidiarietà e proporzionalità
i. Tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà (Basler Kommentar, op. cit., ad art. 56 CP, n. 30, pag. 1088 e ad 64, n. 8, pag. 1314): come visto sopra (consid. e), una misura può essere ordinata soltanto se la pena non è atta, da sola, a scongiurare il rischio che lautore commetta nuovi reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP; cfr. DTF 107 IV 17, consid. 3 in cui il TF ha confermato che, se è possibile attendersi dall'esecuzione della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinarlo).
Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato - come in concreto - il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse a disposizione occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è la meno incisiva.
8.3. Ciò che ha poi ulteriormente rassicurato la Corte in unottica di maggiore assunzione di responsabilità e di una accresciuta consapevolezza circa la propria situazione patologica da parte dellimputato, è stato il fatto che, al dibattimento, a precisa domanda a sapere qual è stata la molla che ha spinto IM 1 a collaborare con gli inquirenti, egli ha risposto di avere compreso che era giunto il momento di farmi aiutare e di cambiare vita (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
Ed è proprio sulla consapevolezza della necessità di chiedere aiuto che si deve basare, come ancora affermato dallo stesso imputato, la strategia per far fronte alle difficoltà future della vita:
" Confermo che ho lintenzione di farmi aiutare. Un domani se dovessi avere bisogno so che dovrò chiedere subito aiuto.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).
8.4. Tutto ciò considerato, a parere della Corte, lapplicazione di una misura stazionaria non si giustifica ulteriormente, ritenuto come il rischio di recidiva può essere scongiurato nel caso di specie con una misura meno afflittiva ma ugualmente efficace, quale unassistenza riabilitativa amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP, da estendersi allintero periodo di prova di 4 anni, affiancata dallesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare, contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura a sua volta da combinare con la norma di condotta ex art. 94 CP dellobbligo di controllo periodico delle urine, che, nel primo anno, deve essere fatto almeno una volta al mese.
In concreto, spetterà allUfficio dellassistenza riabilitativa occuparsi dellesecuzione del trattamento appena indicato, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze.
9. Costi processuali e confische.
9.1. Limputato è altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-, e delle spese processuali.
9.2. Con riferimento, invece, agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.
9.2.1. È altresì ordinata la confisca, a parziale risarcimento di tassa di giustizia e spese processuali, della somma di denaro in sequestro, pari a fr. 1'413.20.
9.2.2. È ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP del reperto n. 72539.
10. La nota professionale dellavvocato.
l. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
10.1. La nota professionale dellavv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 15428.04, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 95, 106, 295, 305bis CP;
19, 19a LFstup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza autorizzazione, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________,
1.1.1. nel periodo 2013 - 12.11.2018, alienato a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo di almeno 1220 grammi di cocaina, nonché detenuto un quantitativo complessivo di 26,58 grammi netti di cocaina, sostanza destinata allalienazione;
1.1.2. nel periodo 2010 - 12.11.2018, coltivato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 21,80 kg di marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 grammi di marijuana, sostanza finalizzata allalienazione;
1.2. riciclaggio di denaro aggravato
per avere,
nel periodo 10.01.2013 - 02.10.2018, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, inviato in Brasile, tramite apposite agenzie di spedizione, un importo complessivo di CHF 178'726.85, nonché inviato in Spagna CHF 450.- per conto di un suo fornitore di cocaina, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento della sua attività di spaccio di cui al consid. 1.;
1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo 12 maggio 2017 12.11.2018, a __________, consumato almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il proprio consumo personale, 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa allesecuzione della misura ex art. 60 CP;
- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- luna;
- alla multa di CHF 200.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
3.1. Lesecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- luna, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
5. È ordinata nei confronti di IM 1 per il periodo di prova di 4 (quattro) anni (consid. 3):
5.1. unassistenza riabilitativa, amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dellart. 93 CP;
5.2. la norma di condotta ai sensi dellart. 94 CP per lesecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura da combinare con lobbligo di controllo periodico delle urine, nel primo anno almeno una volta al mese;
5.3. richiamato lart. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o lautorità preposta allesecuzione delle pene può:
- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- porre fine allassistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;
- revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dellesecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente dattendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
5.4. IM 1 è espressamente informato del tenore dellart. 295 CP avente come nota marginale la violazione dellassistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallautorità desecuzione è punito con la multa.
5.5. LUfficio dellassistenza riabilitativa (UAR) è incaricato dellesecuzione di quanto stabilito ai precedenti punti 5.1 e 5.2, con lobbligo di segnalare immediatamente allautorità competente eventuali inadempienze (consid. 5.3.).
6. IM 1 è liberato dalla misura ex art. 60 CP cui è astretto dal 20.03.2019 con effetto immediato.
7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente, ed eccezione del reperto 72539, per il quale è ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dellart. 192 cpv. 1 CPP.
7.1. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca del denaro in sequestro (CHF 1'413.20).
8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 12976.20
spese fr. 648.81
spese di trasferta fr. 700.00
IVA (7,7%) fr. 1103.03
totale fr. 15428.04
9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 15428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'593.10
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.90
fr. 7'924.--
============