Erwägungen (46 Absätze)
E. 1 rapina aggravata
siccome eseguita come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale
sottratto in due distinte occasioni denaro contante e merce varia per complessivi CHF 25'034.20 e Euro 68'164.13
e segnatamente
E. 1.1 rapina ripetuta
per avere,
agendo in correità con terzi, ripetutamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,
E. 1.1.1 il 21 luglio 2017, a __________, presso la stazione di servizio __________, entrando unitamente a tale __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa simile a una vera, spingendo quindi IM 1 la venditrice ACPR 5 allinterno dellufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava larma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che lavrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire, sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 ed EUR 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 ed EUR 3'240.00, oltre a un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000.00;
E. 1.1.2 il 1. settembre 2017, a __________, presso la Stazione di Servizio __________, entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e __________, estraendo __________ una pistola ad aria compressa simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole ti ammazzo ti ammazzo, facendosi quindi aprire lufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo allinterno, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 ed EUR 51'090.50 e a danno della ACPR 1 CHF 500.00 ed EUR 500.00;
E. 1.2 furto duso
per avere, il 1. settembre 2017, a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targato (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dallinizio che tale veicolo era stato sottratto;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dallimputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 3 dellatto daccusa, così come pure, per quanto attiene al punto 1, dallaggravante della banda, essendo la rapina stata ritenuta nella sua forma semplice.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
E. 2 furto duso
per avere, il 01.09.2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 94 cpv. 1 LCStr
E. 3 IM 1 è incensurato in Svizzera.
Dal casellario giudiziale italiano non risultano iscritte precedenti condanne (cfr. AI 44), così come egli risulta incensurato pure in Francia (cfr. AI 47), in Germania (cfr. AI 50), Austria (cfr. AI 53) e Romania (cfr. AI 54).
Ciò nondimeno, limputato ha riferito di essere stato condannato a 7 anni di carcere dal Tribunale di __________, dichiarando di ritenere essere pendente un appello. Ciò nondimeno, egli ha riferito che:
" () ho scontato sostanzialmente 6 anni ed ero uscito di prigione circa uno o due mesi prima delle rapine commesse.
(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 2)
Dalla lettura della sentenza del Tribunale di __________ (doc. TPC 2) emerge la condanna dellimputato con lalias di __________ avvenuta il 22 giugno 2012 a 4 anni e 6 mesi di reclusione per avere usato violenza nei confronti dei Carabinieri, impossessandosi nel contempo del telefono cellulare, orologio e blocco notes di uno degli ufficiali. Contro tale sentenza è stato interposto appello, sicché la stessa non risulta essere definitiva.
Su questo punto limputato ha dichiarato in sede dibattimentale che:
" Un giorno al mattino ero al bar, non parlavo bene litaliano. Ho litigato con due Carabinieri e poi loro hanno trovato nella mia tasca il documento di mio fratello, __________. Sono stato condannato per violenza contro pubblici ufficiali alla reclusione di 4 anni e mezzo.
(VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
IM 1 ha quindi sostenuto di essere stato detenuto a seguito di tale condanna dal 2012 al 2017, ritrovando la libertà circa 6 mesi prima della rapina del 21 luglio 2017 (cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
E. 3.1 alla pena detentiva di 25 (venticinque) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
E. 3.2 Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
4. È ordinata lespulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dellart. 66a CP.
5. IM 1 è inoltre condannato a versare allaccusatore privato __________ fr. 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.
6. È ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro.
7. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
E. 4 Quanto alle sue prospettive di vita, IM 1 ha affermato che:
" Voglio aprire un negozio __________, un __________. Questo voglio farlo in Albania.
(cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
II. Arresto dellimputato e promozione dellaccusa
E. 5 Nellambito dellinchiesta avviata a seguito delle rapine commesse il 21 luglio 2017 e 1 settembre 2017 a __________ è stato identificato quale possibile autore IM 1. Il Ministero pubblico ha conseguentemente emanato un ordine darresto internazionale che ha portato al fermo dellimputato in Germania il 9 ottobre 2018 ed alla sua successiva estradizione avvenuta il 6 novembre 2018.
E. 6 In parziale accoglimento dellistanza 8 novembre 2018, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dellimputato fino al 4 gennaio 2019 ritenendo sussistere pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (cfr. AI 42).
Dando seguito alla richiesta formulata dallimputato, a fare tempo dal 22 novembre 2018 IM 1 è stato posto in esecuzione anticipata della pena.
E. 7 Con latto daccusa in rassegna, il Ministero pubblico ha posto limputato in stato daccusa dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per i reati di rapina aggravata, furto duso e infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni.
III. Fatti di cui allatto daccusa
i. imputazione di rapina aggravata, punto 1 dellatto daccusa
E. 8 Latto daccusa imputa a IM 1 il reato di rapina aggravata per avere in data 21 luglio 2017 a __________, in via __________, presso la stazione di servizio __________, agendo in correità con non meglio identificato __________ e __________, entrando in contatto con tale __________, nel corso del mese di luglio 2017, il quale gli prospettava di commettere una rapina presso il precitato distributore, riferendogli che avrebbe potuto trovare circa 15 mio di CHF e/o Euro presentandogli quindi __________ non meglio identificato __________ e fornendogli quindi le necessarie indicazioni sullobbiettivo e modo di agire, tra cui anche quella di verificare se sotto i cuscini del divano vi fosse del denaro, indi, in data 21.07.2017 entrando unitamente a __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, spingendo quindi limputato la venditrice ACPR 5 allinterno dellufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava larma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che lavrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 man mano i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire e sollevando ancora i cuscini del divano prima di abbandonare il negozio; sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 e EURO 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 e EURO 3'240 oltre un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000;
nonché per avere in data 01.09. 2017 a __________, in via __________, presso la Stazione di Servizio __________ agendo ancora in correità con non meglio identificato __________, e non meglio identificati __________ e nipote di __________, dopo circa due settimane di cui ai fatti del punto 1.1 riproponendogli __________ di compiere unulteriore rapina presso il medesimo distributore/ufficio cambio, mostrandogli tra le altre cose parimenti i fotogrammi della prima rapina, ribadendo la possibilità che vi era una refurtiva ingente, procedendo quindi parimenti anche ai dei sopralluoghi nei giorni precedenti, unitamente a tale nipote di __________, il quale aveva proceduto ad effettuare un doppio delle chiavi della vettura Honda Civic targata (I) __________ intestata a __________, indi in data 01.09.2017 entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e nipote di __________, estraendo __________ una pistola una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole ti ammazzo ti ammazzo, facendosi quindi aprire lufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo allinterno, fuggendo quindi tutti in macchina, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 e EURO 51'090.50 a danno della ACPR 1 CHF 500 e EURO 500;
E. 8.1 La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 5'624.10
spese fr. 234.00
totale fr. 5'858.10
E. 8.2 Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 5858.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 12'888.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 203.75
fr. 14'091.75
============
E. 9 Si impone di rilevare che limputato, fin dal primo verbale ha ammesso di aver commesso le rapine in discorso per guadagnare dei soldi, e meglio:
" ho deciso di guadagnarmi dei soldi facendo una rapina. Lidea non è stata mia ma mi è stato proposto da un conoscente. Fatta questa rapina sono tornato in Albania. Ricordo che il bottino di questa rapina era di circa 7'000.- Euro tra CHF e Euro. Dopodiché sempre quel conoscente, stimo una settimana dopo, mi ha convinto ha farne unaltra. Sono stato convinto di ritornare in quello stesso posto siccome mi hanno fornito delle indicazioni che cerano diversi soldi. Io avevo avuto linformazione che in quel luogo cerano circa 1'500'000 Euro. Abbiamo quindi fatto la seconda rapina che ha portato un bottino di circa complessivi 30'000.- Euro sempre tra CHF e Euro. Dopo questa seconda rapina sono tornato in Albania lasciando tutti i contatti con questo conoscente.
(VI PG 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).
Si dirà, tuttavia, che nel corso del medesimo verbale IM 1 ha riferito di non essere ritornato in Albania dopo la prima rapina, bensì di essere rimasto in Italia (cfr. VI PG/PP 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).
Interrogato a sapere chi fossero i suoi correi, limputato ha, in questo suo primo verbale, dichiarato di non volerne fornire le generalità (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 5-6).
Quanto allarma utilizzata durante le rapine, limputato ha affermato che in entrambi gli episodi si trattava della medesima pistola giocattolo (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).
E. 10 Nuovamente interrogato in Polizia il 22 novembre 2018, IM 1 ha confermato le precedenti dichiarazioni aggiungendo di essere pronto a fare i nomi delle altre persone con lui coinvolte nelle rapine. In particolare, a mano delle fotografie estrapolate dai video della videosorveglianza, limputato ha indicato quali suoi correi tali __________, __________, __________, oltre ad una persona albanese con generalità a lui non note.
Sarebbero stati in particolare __________ ed __________ ad aver utilizzato la pistola giocattolo nel corso della prima rapina, rispettivamente in occasione dei fatti del 1 settembre 2017 (cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 4).
Si impone qui di osservare che, ad ogni buon conto, IM 1 non ha fornito alcun elemento utile alle autorità per identificare, concretamente, lidentità di tali personaggi.
E. 11 In occasione del verbale del 21 dicembre 2018 limputato, riconfermando le proprie precedenti dichiarazioni, ha contestato gli importi denunciati dagli AP, affermando che:
" () per me non sono giusti gli importi che vengono detti. Ribadisco il fatto che le vignette autostradali che abbiamo preso erroneamente le ha buttate __________ durante la fuga. () Devo dire che nella mia prima rapina la refurtiva era stata presa da __________ ed era stata suddivisa da lui quando eravamo in Italia dopo che sera liberato della macchina. Preciso che i soldi li avevamo già contati prima, nel senso che una volta contati io li ho presi e __________ è andato a lasciare la macchina. () nella seconda rapina sono sicuro che la somma rubata ammontava ad un totale di 30'000.- tra CHF e EUR. Lo so con certezza poiché sono stato io a prendere i soldi dalla cassaforte. In seguito io ho guidato lautomobile e la refurtiva lha tenuta il ragazzo giovane di cui non ricordo il nome e che era seduto sul sedile proprio dietro di me. () La refurtiva è stata divista tra di noi una volta giunti in Italia. Io ho preso 10'000.- EUR e non so se gli altri due si sono divisi i restanti 20'000.- EUR in parti uguali.
(cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 5-6)
E. 12 In occasione del suo verbale davanti alla PP limputato ha nuovamente ammesso le proprie responsabilità nellambito delle due rapine, precisando che in occasione dellepisodio del 21 luglio 2017:
" () con me cera questa persona che io ho chiamato __________. Ribadisco che la pistola laveva lui, sapevo che lavrebbe mostrata alle commesse. Ribadisco che era una pistola giocattolo, ma sapevo che avrebbe spaventato i presenti ()
(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).
E. 13 Confrontato alle dichiarazioni delle commesse, limputato ha contestato di averle minacciate, indicando che ciò sarebbe avvenuto ad opera del correo (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7).
In punto alla rapina del 1 settembre 2017 limputato ha, per contro, confermato la dinamica dei fatti fornita dalle due commesse (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 9).
IM 1 ha, in fine, nuovamente contestato lammontare della refurtiva del primo episodio, affermando, in merito al secondo che io non ho preso tutti questi soldi, non so se li hanno presi __________ o il nipote (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7-9).
E. 14 In sede dibattimentale limputato ha integralmente ammesso i fatti descritti nellatto daccusa, affermando, in punto alla refurtiva, di non poter escludere che qualcuno dei suoi correi si sia impossessato di denaro, da cui limpossibilità di pronunciarsi sulla correttezza dellimporto esposto dallaccusatrice privata (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2-3).
E. 15 In ragione delle menzionate e reiterate ammissioni, confortate dagli altri elementi agli atti, la Corte ha accertato che limputato è autore delle rapine perpetrate a __________ il 21 luglio 2017 ed il 1 settembre 2017.
Si impone unicamente di rilevare che la Corte non ha motivo di dubitare degli importi denunciati dagli AP quale ammontare della refurtiva, confermando pertanto gli importi menzionati nellatto daccusa.
ii. Imputazione di furto duso, punto 2 dellatto daccusa.
E. 16 Latto daccusa imputa a IM 1 il reato di furto duso per avere, il 1. settembre 2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.
E. 17 A tal proposito limputato ha dichiarato che la vettura Honda sarebbe stata registrata a nome di un cittadino italiano residente a __________, il quale lavrebbe data ad uno dei coautori della rapina. Egli stesso lavrebbe guidata durante la fuga (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).
Confrontato alle risultanze secondo cui la predetta vettura risulta essere oggetto di furto, limputato ha dichiarato che:
" () io sicuramente non lho rubata. Non sapevo neppure che fosse stata denunciata rubata. Io con il proprietario ho bevuto il caffè in tre occasioni in un bar nelle vicinanze dellentrata autostradale di __________. Non so perché ha denunciato il furto dellautomobile. Io dopo la rapina ho guidato fino a __________ e poi sono sceso.
(cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 7).
E. 18 In sede dibattimentale, come già rilevato, limputato ha ammesso integralmente i fatti (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
E. 19 In tale contesto, la Corte ha ritenuto accertato il fatto che IM 1 ha condotto sul nostro territorio la vettura Honda Civic denunciata rubata.
iii. Imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, punto 3 dellatto daccusa
E. 20 Latto daccusa imputa poi ad IM 1 il reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere per avere, il 21 luglio 2017 e il 1. settembre 2017, a __________, agendo in correità con tale __________ e tale __________, detenuto unarma, in specie una pistola ad aria compressa a CO2 che per il suo aspetto poteva essere scambiata per arma da fuoco vera,
E. 21 Come sopra evidenziato, limputato ha ammesso che nel corso delle due rapine è stata mostrata alle commesse a fini intimidatori una pistola giocattolo, gesto precedentemente pianificato (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).
E. 22 In sede dibattimentale, pur ammettendo i fatti, limputato ha indicato (così come già fatto in sede dinchiesta) di non aver mai impugnato personalmente larma giocattolo (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
La Corte ha quindi accertato che gli autori della rapina hanno utilizzato unarma giocattolo così da incutere timore nel personale degli esercizi pubblici.
IV. In diritto
E. 23 Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a due anni se ha esseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine.
Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più soggetti si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più (di due; DTF 122 IV 265 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2; Sabrina Kronenberg, Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht, forumpoenale 1/2011, pag. 53) reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 139, n. 16, pag. 253). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b).
Una banda può essere costituita già dallunione di due persone, a condizione che vi siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che lintensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (bis zu einem gewissen Grade fest verbunden und stabilen Team), anche se la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo relativamente breve (DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Sabrina Kronenberg, op. cit., pag. 52 e segg.).
Tenuto conto dellelevata comminatoria di pena, la nozione di banda deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 122, pag. 449).
Dal profilo soggettivo, l'appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3;6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b; 124 IV 286 consid. 2; 122 IV 265 consid. 2b; 105 IV 181 consid. 4b). La semplice circostanza che due correi commettano insieme più reati e che si attendano ogni volta determinati vantaggi dalla loro cooperazione non costituisce forzatamente un indizio di una tale volontà (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3 e 3.4.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b e 2 c/cc).
Neppure si può concludere a posteriori per una tale volontà fondandosi sul fatto che due o più autori hanno perpetrato in modo simile una serie di reati ravvicinati nello spazio e nel tempo (STF 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 4).
E. 24 Lart. 94 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso oppure conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.
E. 25 Ai sensi dellart. 33 LARM è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
Conformemente allart. 4 cpv. 1 lett. 9 LARM sono considerate armi imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
E. 26 Nel concreto caso, appare pacifico che i fatti in oggetto configurano il reato di rapina. Ciò nondimeno, la Corte non ha ritenuto adempiuta laggravante dellaver agito in banda. Sebbene limputato si sia reso autore di due distinti episodi sullarco di meno di due mesi, emerge dagli atti che egli ha agito con persone diverse (fatto salvo colui il quale è stato indicato come il mandante) e, soprattutto, che dopo i fatti del 1. settembre 2017 egli si è trasferito in Germania dove, in fine, è stato arrestato.
Il fatto che IM 1 per oltre un anno non ha commesso ulteriori reati, né singolarmente, né unitamente ai personaggi che hanno agito con lui a __________, non solo rende credibile il fatto che egli abbia voluto distanziarsi dal contesto criminogeno connesso agli episodi del 2017, ma, soprattutto, impone di concludere che i correi non si erano associati con lintenzione di compiere ulteriori (seppur non definite) rapine in futuro.
In tale contesto, la Corte ha confermato limputazione di rapina nella sua forma semplice.
E. 27 Per quanto attiene allimputazione di furto duso, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergono elementi tali da permettere di concludere che IM 1, malgrado le dichiarazioni da lui rilasciate in sede dinchiesta, non poteva non ritenere che la vettura fosse rubata.
In particolare, ricordando che egli ha affermato di sapere che la chiave non era originale, appare evidente che il veicolo utilizzato per recarsi a compiere una rapina non poteva, con ogni evidenza, appartenere a chi laveva messo a disposizione.
Si impone poi di ricordare che IM 1 ha affermato che:
" () io avevo assistito a una volta in cui il ragazzo più giovane, presente alla rapina, di cui so solo che era il nipote di __________, aveva chiesto a __________ la macchina in prestito, poi questo ragazzo aveva fatto il doppio delle chiavi. Io quindi non so __________ sapesse o meno della rapina
(cfr. VI PP 1.02.2019, p. 4).
In tale contesto, osservando che in fine limputato in sede dibattimentale ha ammesso i fatti, la Corte ha confermato il reato di cui al punto 2 dellatto daccusa.
E. 28 In fine, per quanto attiene al reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, appare incontestato che IM 1 non ha impugnato, in nessuna delle due rapine, la pistola giocattolo.
In tale contesto, egli non può essere ritenuto autore del reato, da cui il proscioglimento da tale capo dimputazione.
V. Commisurazione della pena
E. 29 Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
E. 30 Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Lart. 43 CP prevede che il giudice può sospendere parzialmente lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dellautore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dellesecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.
Le condizioni soggettive che permettono di sospendere lesecuzione della pena secondo lart. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dellart. 43 CP. Prima di determinarsi sullincidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF 1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5; Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3 luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il comportamento futuro dellautore non si rivela sfavorevole, la legge impone che lesecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).
E. 31 La colpa dellimputato è stata considerata oggettivamente e soggettivamente grave.
La rapina è un reato già grave di per sé perché chi, per soldi facili, è pronto ad aggredire e a porre la vittima nell'impossibilità di difendersi per potersi appropriare di denaro o valori altrui, dimostra unevidente mancanza di scrupoli.
L'oggettiva gravità del reato risulta poi in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di 6 mesi anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva, voluta dal legislatore.
La colpa dell'imputato è inoltre grave perché IM 1 ha agito pochi mesi dopo essere uscito dal carcere, dove ha espiato una condanna di sicura rilevanza. Egli non pare, peraltro, aver tratto alcun insegnamento da tale precedente.
La colpa dellimputato è anche grave per la facilità e la propensione che ha dimostrato nel delinquere.
A favore dell'imputato, la Corte ha tenuto in debita considerazione le pronte ammissioni rilasciate relativamente alle proprie responsabilità. Analogamente, la Corte ha ritenuto che a fare tempo dal 1 settembre 2017 IM 1 pare non avere commesso ulteriori reati.
Tutto ciò considerato e tenuto conto inoltre del concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato la pena detentiva di 25 (venticinque) mesi.
Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto al fine di tenere debitamente conto della colpa di sospendere parzialmente la pena, fissando in 8 (otto) mesi la parte da espiare. I rimanenti 17 (diciassette) mesi sono pertanto posti la beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
VI. Espulsione dal territorio Svizzero
E. 32 Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. b) e o) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per lesioni personali gravi (art. 122) e infrazione allarticolo 19 capoverso 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se lespulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e linteresse pubblico allespulsione non prevale sullinteresse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dallart. 66a cpv. 1 CP lespulsione è la regola e la sua rinuncia uneccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui allart. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).
E. 33 Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dellespulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui lespulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- linteresse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di
espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, Lexpulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
E. 34 Nel presente caso, la Corte ha ritenuto che limputato non ha alcun legame con il nostro territorio, essendo egli giunto in Svizzera unicamente al fine di compiere due rapine.
In tale contesto, avendo riguardo ai principi sopra evocati, alla gravità dei reati e alla pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dellespulsione in 8 (otto) anni.
VII. Pretese di diritto civile dellaccusatrice privata
E. 35 La pretesa dellaccusatrice privata ACPR 6 è stata accolta in ragione di 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.
VIII. Sequestri
E. 36 Come postulato dalle parti, la Corte ha disposto il dissequestro a favore dellimputato di quanto sotto sequestro.
IX. Retribuzione del difensore dufficio
E. 37 Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
E. 38 La nota professionale dellavv. DUF 1 è stata approvata per complessivi CHF 5858.10, comprensivi di onorario e spese.
visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;
94 LCStr;
4, 33 LArm;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
alias
__________, __________
1. è autore colpevole di:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2019.45
Lugano,
15 marzo 2019/ns
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
contro
IM 1,
Alias:
__________, __________
__________, __________;
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva, in Germania, dal 09.10.2018 al 20.12.2018 (73 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 21.12.2018
imputato, a norma dellatto daccusa 31/2019 del 18 febbraio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. rapina aggravata
siccome eseguita come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale
sottratto in due distinte occasioni denaro contante e merce varia per complessivi CHF 25'034.20 e Euro 68'164.13
e segnatamente
1.1 in data 21.07.2017 a __________, in via __________, presso la stazione di servizio __________,
agendo in correità con non meglio identificato __________ e __________,
entrando in contatto con tale __________, nel corso del mese di luglio 2017, il quale gli prospettava di commettere una rapina presso il precitato distributore, riferendogli che avrebbe potuto trovare circa 15 mio di CHF e/o Euro
presentandogli quindi __________ non meglio identificato __________ e fornendogli quindi le necessarie indicazioni sullobbiettivo e modo di agire, tra cui anche quella di verificare se sotto i cuscini del divano vi fosse del denaro,
indi, in data 21.07.2017 entrando unitamente a __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera,
spingendo quindi IM 1 la venditrice ACPR 5 allinterno dellufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava larma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che lavrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 man mano i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire e sollevando ancora i cuscini del divano prima di abbandonare il negozio;
sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 e EURO 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 e EURO 3'240 oltre un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000;
1.2 in data 01.09. 2017 a __________, in via __________, presso la Stazione di Servizio __________
agendo ancora in correità con non meglio identificato __________, e non meglio identificati __________ e nipote di __________,
dopo circa due settimane di cui ai fatti del punto 1.1 riproponendogli __________ di compiere unulteriore rapina presso il medesimo distributore/ufficio cambio, mostrandogli tra le altre cose parimenti i fotogrammi della prima rapina, ribadendo la possibilità che vi era una refurtiva ingente,
procedendo quindi parimenti anche ai dei sopralluoghi nei giorni precedenti, unitamente a tale nipote di __________, il quale aveva proceduto ad effettuare un doppio delle chiavi della vettura Honda Civic targata (I) __________ intestata a __________,
indi in data 01.09.2017 entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e nipote di __________,
estraendo __________ una pistola una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera,
direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole ti ammazzo ti ammazzo, facendosi quindi aprire lufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo allinterno, fuggendo quindi tutti in macchina,
sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 e EURO 51'090.50 a danno della ACPR 1 CHF 500 e EURO 500;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 140 cifra 3 cpv. 1 CP,
2. furto duso
per avere, il 01.09.2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 94 cpv. 1 LCStr
3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 21.07.2017 e il 1.09.2017,
a __________,
agendo in correità con tale __________ e tale __________, detenuto unarma, in specie una pistola ad aria compressa a CO2 che per il suo aspetto poteva essere scambiata per arma da fuoco vera,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 33 e richiamato lart. 4 LARM;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37 alle ore 10:33.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il PP comunica di avere trovato un accordo con lavv. DUF 1 per una pena che potrebbe essere di 25 (venticinque) o 26 (ventisei) mesi di detenzione, a dipendenza se sussiste, o meno, il reato di infrazione alla LArm, con 8 (otto) mesi da espiare e lespulsione per 8 (otto) anni.
Lavv. DUF 1 si dichiara daccordo.
Per laggravante della banda accusa e difesa si rimettono al giudizio della Corte.
Le parti rinunciano quindi alla discussione.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Vita e precedenti penali dellimputato
1. IM 1 è nato in Albania il __________. Relativamente alla sua situazione personale ha dichiarato che:
" OMISSIS
(VI PG 7.11.2018, AI 36, p. 4; VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 2).
Relativamente agli alias legati al suo nominativo, limputato ha dichiarato che __________ è suo fratello e che quindi è errato collegarlo alla di lui persona. In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito che il citato nominativo è quello del fratello e che gli è stato erroneamente attribuito; per contro, __________ sarebbe a tutti gli effetti un suo alias riconducibile al fatto che si era legittimato con tale nome mediante un passaporto rumeno falso (cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
2. Circa la sua situazione economica, limputato ha dichiarato di guadagnare al mese tra 80.00 e 150.00 Euro, mediante lavori in nero quale elettricista o idraulico (cfr. VI PG/PP 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 7).
In occasione del dibattimento limputato ha confermato le suddette dichiarazioni, indicando tuttavia il proprio reddito al momento dei fatti ammontare a EUR 150/200.00 e di avere debiti per circa EUR 15'000.00 (VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 1-2).
3. IM 1 è incensurato in Svizzera.
Dal casellario giudiziale italiano non risultano iscritte precedenti condanne (cfr. AI 44), così come egli risulta incensurato pure in Francia (cfr. AI 47), in Germania (cfr. AI 50), Austria (cfr. AI 53) e Romania (cfr. AI 54).
Ciò nondimeno, limputato ha riferito di essere stato condannato a 7 anni di carcere dal Tribunale di __________, dichiarando di ritenere essere pendente un appello. Ciò nondimeno, egli ha riferito che:
" () ho scontato sostanzialmente 6 anni ed ero uscito di prigione circa uno o due mesi prima delle rapine commesse.
(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 2)
Dalla lettura della sentenza del Tribunale di __________ (doc. TPC 2) emerge la condanna dellimputato con lalias di __________ avvenuta il 22 giugno 2012 a 4 anni e 6 mesi di reclusione per avere usato violenza nei confronti dei Carabinieri, impossessandosi nel contempo del telefono cellulare, orologio e blocco notes di uno degli ufficiali. Contro tale sentenza è stato interposto appello, sicché la stessa non risulta essere definitiva.
Su questo punto limputato ha dichiarato in sede dibattimentale che:
" Un giorno al mattino ero al bar, non parlavo bene litaliano. Ho litigato con due Carabinieri e poi loro hanno trovato nella mia tasca il documento di mio fratello, __________. Sono stato condannato per violenza contro pubblici ufficiali alla reclusione di 4 anni e mezzo.
(VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
IM 1 ha quindi sostenuto di essere stato detenuto a seguito di tale condanna dal 2012 al 2017, ritrovando la libertà circa 6 mesi prima della rapina del 21 luglio 2017 (cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
4. Quanto alle sue prospettive di vita, IM 1 ha affermato che:
" Voglio aprire un negozio __________, un __________. Questo voglio farlo in Albania.
(cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
II. Arresto dellimputato e promozione dellaccusa
5. Nellambito dellinchiesta avviata a seguito delle rapine commesse il 21 luglio 2017 e 1 settembre 2017 a __________ è stato identificato quale possibile autore IM 1. Il Ministero pubblico ha conseguentemente emanato un ordine darresto internazionale che ha portato al fermo dellimputato in Germania il 9 ottobre 2018 ed alla sua successiva estradizione avvenuta il 6 novembre 2018.
6. In parziale accoglimento dellistanza 8 novembre 2018, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dellimputato fino al 4 gennaio 2019 ritenendo sussistere pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (cfr. AI 42).
Dando seguito alla richiesta formulata dallimputato, a fare tempo dal 22 novembre 2018 IM 1 è stato posto in esecuzione anticipata della pena.
7. Con latto daccusa in rassegna, il Ministero pubblico ha posto limputato in stato daccusa dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per i reati di rapina aggravata, furto duso e infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni.
III. Fatti di cui allatto daccusa
i. imputazione di rapina aggravata, punto 1 dellatto daccusa
8. Latto daccusa imputa a IM 1 il reato di rapina aggravata per avere in data 21 luglio 2017 a __________, in via __________, presso la stazione di servizio __________, agendo in correità con non meglio identificato __________ e __________, entrando in contatto con tale __________, nel corso del mese di luglio 2017, il quale gli prospettava di commettere una rapina presso il precitato distributore, riferendogli che avrebbe potuto trovare circa 15 mio di CHF e/o Euro presentandogli quindi __________ non meglio identificato __________ e fornendogli quindi le necessarie indicazioni sullobbiettivo e modo di agire, tra cui anche quella di verificare se sotto i cuscini del divano vi fosse del denaro, indi, in data 21.07.2017 entrando unitamente a __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, spingendo quindi limputato la venditrice ACPR 5 allinterno dellufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava larma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che lavrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 man mano i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire e sollevando ancora i cuscini del divano prima di abbandonare il negozio; sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 e EURO 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 e EURO 3'240 oltre un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000;
nonché per avere in data 01.09. 2017 a __________, in via __________, presso la Stazione di Servizio __________ agendo ancora in correità con non meglio identificato __________, e non meglio identificati __________ e nipote di __________, dopo circa due settimane di cui ai fatti del punto 1.1 riproponendogli __________ di compiere unulteriore rapina presso il medesimo distributore/ufficio cambio, mostrandogli tra le altre cose parimenti i fotogrammi della prima rapina, ribadendo la possibilità che vi era una refurtiva ingente, procedendo quindi parimenti anche ai dei sopralluoghi nei giorni precedenti, unitamente a tale nipote di __________, il quale aveva proceduto ad effettuare un doppio delle chiavi della vettura Honda Civic targata (I) __________ intestata a __________, indi in data 01.09.2017 entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e nipote di __________, estraendo __________ una pistola una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole ti ammazzo ti ammazzo, facendosi quindi aprire lufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo allinterno, fuggendo quindi tutti in macchina, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 e EURO 51'090.50 a danno della ACPR 1 CHF 500 e EURO 500;
9. Si impone di rilevare che limputato, fin dal primo verbale ha ammesso di aver commesso le rapine in discorso per guadagnare dei soldi, e meglio:
" ho deciso di guadagnarmi dei soldi facendo una rapina. Lidea non è stata mia ma mi è stato proposto da un conoscente. Fatta questa rapina sono tornato in Albania. Ricordo che il bottino di questa rapina era di circa 7'000.- Euro tra CHF e Euro. Dopodiché sempre quel conoscente, stimo una settimana dopo, mi ha convinto ha farne unaltra. Sono stato convinto di ritornare in quello stesso posto siccome mi hanno fornito delle indicazioni che cerano diversi soldi. Io avevo avuto linformazione che in quel luogo cerano circa 1'500'000 Euro. Abbiamo quindi fatto la seconda rapina che ha portato un bottino di circa complessivi 30'000.- Euro sempre tra CHF e Euro. Dopo questa seconda rapina sono tornato in Albania lasciando tutti i contatti con questo conoscente.
(VI PG 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).
Si dirà, tuttavia, che nel corso del medesimo verbale IM 1 ha riferito di non essere ritornato in Albania dopo la prima rapina, bensì di essere rimasto in Italia (cfr. VI PG/PP 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).
Interrogato a sapere chi fossero i suoi correi, limputato ha, in questo suo primo verbale, dichiarato di non volerne fornire le generalità (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 5-6).
Quanto allarma utilizzata durante le rapine, limputato ha affermato che in entrambi gli episodi si trattava della medesima pistola giocattolo (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).
10. Nuovamente interrogato in Polizia il 22 novembre 2018, IM 1 ha confermato le precedenti dichiarazioni aggiungendo di essere pronto a fare i nomi delle altre persone con lui coinvolte nelle rapine. In particolare, a mano delle fotografie estrapolate dai video della videosorveglianza, limputato ha indicato quali suoi correi tali __________, __________, __________, oltre ad una persona albanese con generalità a lui non note.
Sarebbero stati in particolare __________ ed __________ ad aver utilizzato la pistola giocattolo nel corso della prima rapina, rispettivamente in occasione dei fatti del 1 settembre 2017 (cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 4).
Si impone qui di osservare che, ad ogni buon conto, IM 1 non ha fornito alcun elemento utile alle autorità per identificare, concretamente, lidentità di tali personaggi.
11. In occasione del verbale del 21 dicembre 2018 limputato, riconfermando le proprie precedenti dichiarazioni, ha contestato gli importi denunciati dagli AP, affermando che:
" () per me non sono giusti gli importi che vengono detti. Ribadisco il fatto che le vignette autostradali che abbiamo preso erroneamente le ha buttate __________ durante la fuga. () Devo dire che nella mia prima rapina la refurtiva era stata presa da __________ ed era stata suddivisa da lui quando eravamo in Italia dopo che sera liberato della macchina. Preciso che i soldi li avevamo già contati prima, nel senso che una volta contati io li ho presi e __________ è andato a lasciare la macchina. () nella seconda rapina sono sicuro che la somma rubata ammontava ad un totale di 30'000.- tra CHF e EUR. Lo so con certezza poiché sono stato io a prendere i soldi dalla cassaforte. In seguito io ho guidato lautomobile e la refurtiva lha tenuta il ragazzo giovane di cui non ricordo il nome e che era seduto sul sedile proprio dietro di me. () La refurtiva è stata divista tra di noi una volta giunti in Italia. Io ho preso 10'000.- EUR e non so se gli altri due si sono divisi i restanti 20'000.- EUR in parti uguali.
(cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 5-6)
12. In occasione del suo verbale davanti alla PP limputato ha nuovamente ammesso le proprie responsabilità nellambito delle due rapine, precisando che in occasione dellepisodio del 21 luglio 2017:
" () con me cera questa persona che io ho chiamato __________. Ribadisco che la pistola laveva lui, sapevo che lavrebbe mostrata alle commesse. Ribadisco che era una pistola giocattolo, ma sapevo che avrebbe spaventato i presenti ()
(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).
13. Confrontato alle dichiarazioni delle commesse, limputato ha contestato di averle minacciate, indicando che ciò sarebbe avvenuto ad opera del correo (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7).
In punto alla rapina del 1 settembre 2017 limputato ha, per contro, confermato la dinamica dei fatti fornita dalle due commesse (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 9).
IM 1 ha, in fine, nuovamente contestato lammontare della refurtiva del primo episodio, affermando, in merito al secondo che io non ho preso tutti questi soldi, non so se li hanno presi __________ o il nipote (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7-9).
14. In sede dibattimentale limputato ha integralmente ammesso i fatti descritti nellatto daccusa, affermando, in punto alla refurtiva, di non poter escludere che qualcuno dei suoi correi si sia impossessato di denaro, da cui limpossibilità di pronunciarsi sulla correttezza dellimporto esposto dallaccusatrice privata (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2-3).
15. In ragione delle menzionate e reiterate ammissioni, confortate dagli altri elementi agli atti, la Corte ha accertato che limputato è autore delle rapine perpetrate a __________ il 21 luglio 2017 ed il 1 settembre 2017.
Si impone unicamente di rilevare che la Corte non ha motivo di dubitare degli importi denunciati dagli AP quale ammontare della refurtiva, confermando pertanto gli importi menzionati nellatto daccusa.
ii. Imputazione di furto duso, punto 2 dellatto daccusa.
16. Latto daccusa imputa a IM 1 il reato di furto duso per avere, il 1. settembre 2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.
17. A tal proposito limputato ha dichiarato che la vettura Honda sarebbe stata registrata a nome di un cittadino italiano residente a __________, il quale lavrebbe data ad uno dei coautori della rapina. Egli stesso lavrebbe guidata durante la fuga (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).
Confrontato alle risultanze secondo cui la predetta vettura risulta essere oggetto di furto, limputato ha dichiarato che:
" () io sicuramente non lho rubata. Non sapevo neppure che fosse stata denunciata rubata. Io con il proprietario ho bevuto il caffè in tre occasioni in un bar nelle vicinanze dellentrata autostradale di __________. Non so perché ha denunciato il furto dellautomobile. Io dopo la rapina ho guidato fino a __________ e poi sono sceso.
(cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 7).
18. In sede dibattimentale, come già rilevato, limputato ha ammesso integralmente i fatti (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
19. In tale contesto, la Corte ha ritenuto accertato il fatto che IM 1 ha condotto sul nostro territorio la vettura Honda Civic denunciata rubata.
iii. Imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, punto 3 dellatto daccusa
20. Latto daccusa imputa poi ad IM 1 il reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere per avere, il 21 luglio 2017 e il 1. settembre 2017, a __________, agendo in correità con tale __________ e tale __________, detenuto unarma, in specie una pistola ad aria compressa a CO2 che per il suo aspetto poteva essere scambiata per arma da fuoco vera,
21. Come sopra evidenziato, limputato ha ammesso che nel corso delle due rapine è stata mostrata alle commesse a fini intimidatori una pistola giocattolo, gesto precedentemente pianificato (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).
22. In sede dibattimentale, pur ammettendo i fatti, limputato ha indicato (così come già fatto in sede dinchiesta) di non aver mai impugnato personalmente larma giocattolo (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
La Corte ha quindi accertato che gli autori della rapina hanno utilizzato unarma giocattolo così da incutere timore nel personale degli esercizi pubblici.
IV. In diritto
23. Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a due anni se ha esseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine.
Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più soggetti si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più (di due; DTF 122 IV 265 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2; Sabrina Kronenberg, Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht, forumpoenale 1/2011, pag. 53) reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 139, n. 16, pag. 253). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b).
Una banda può essere costituita già dallunione di due persone, a condizione che vi siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che lintensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (bis zu einem gewissen Grade fest verbunden und stabilen Team), anche se la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo relativamente breve (DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Sabrina Kronenberg, op. cit., pag. 52 e segg.).
Tenuto conto dellelevata comminatoria di pena, la nozione di banda deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 122, pag. 449).
Dal profilo soggettivo, l'appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3;6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b; 124 IV 286 consid. 2; 122 IV 265 consid. 2b; 105 IV 181 consid. 4b). La semplice circostanza che due correi commettano insieme più reati e che si attendano ogni volta determinati vantaggi dalla loro cooperazione non costituisce forzatamente un indizio di una tale volontà (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3 e 3.4.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b e 2 c/cc).
Neppure si può concludere a posteriori per una tale volontà fondandosi sul fatto che due o più autori hanno perpetrato in modo simile una serie di reati ravvicinati nello spazio e nel tempo (STF 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 4).
24. Lart. 94 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso oppure conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.
25. Ai sensi dellart. 33 LARM è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
Conformemente allart. 4 cpv. 1 lett. 9 LARM sono considerate armi imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
26. Nel concreto caso, appare pacifico che i fatti in oggetto configurano il reato di rapina. Ciò nondimeno, la Corte non ha ritenuto adempiuta laggravante dellaver agito in banda. Sebbene limputato si sia reso autore di due distinti episodi sullarco di meno di due mesi, emerge dagli atti che egli ha agito con persone diverse (fatto salvo colui il quale è stato indicato come il mandante) e, soprattutto, che dopo i fatti del 1. settembre 2017 egli si è trasferito in Germania dove, in fine, è stato arrestato.
Il fatto che IM 1 per oltre un anno non ha commesso ulteriori reati, né singolarmente, né unitamente ai personaggi che hanno agito con lui a __________, non solo rende credibile il fatto che egli abbia voluto distanziarsi dal contesto criminogeno connesso agli episodi del 2017, ma, soprattutto, impone di concludere che i correi non si erano associati con lintenzione di compiere ulteriori (seppur non definite) rapine in futuro.
In tale contesto, la Corte ha confermato limputazione di rapina nella sua forma semplice.
27. Per quanto attiene allimputazione di furto duso, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergono elementi tali da permettere di concludere che IM 1, malgrado le dichiarazioni da lui rilasciate in sede dinchiesta, non poteva non ritenere che la vettura fosse rubata.
In particolare, ricordando che egli ha affermato di sapere che la chiave non era originale, appare evidente che il veicolo utilizzato per recarsi a compiere una rapina non poteva, con ogni evidenza, appartenere a chi laveva messo a disposizione.
Si impone poi di ricordare che IM 1 ha affermato che:
" () io avevo assistito a una volta in cui il ragazzo più giovane, presente alla rapina, di cui so solo che era il nipote di __________, aveva chiesto a __________ la macchina in prestito, poi questo ragazzo aveva fatto il doppio delle chiavi. Io quindi non so __________ sapesse o meno della rapina
(cfr. VI PP 1.02.2019, p. 4).
In tale contesto, osservando che in fine limputato in sede dibattimentale ha ammesso i fatti, la Corte ha confermato il reato di cui al punto 2 dellatto daccusa.
28. In fine, per quanto attiene al reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, appare incontestato che IM 1 non ha impugnato, in nessuna delle due rapine, la pistola giocattolo.
In tale contesto, egli non può essere ritenuto autore del reato, da cui il proscioglimento da tale capo dimputazione.
V. Commisurazione della pena
29. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
30. Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Lart. 43 CP prevede che il giudice può sospendere parzialmente lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dellautore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dellesecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.
Le condizioni soggettive che permettono di sospendere lesecuzione della pena secondo lart. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dellart. 43 CP. Prima di determinarsi sullincidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF 1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5; Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3 luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il comportamento futuro dellautore non si rivela sfavorevole, la legge impone che lesecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).
31. La colpa dellimputato è stata considerata oggettivamente e soggettivamente grave.
La rapina è un reato già grave di per sé perché chi, per soldi facili, è pronto ad aggredire e a porre la vittima nell'impossibilità di difendersi per potersi appropriare di denaro o valori altrui, dimostra unevidente mancanza di scrupoli.
L'oggettiva gravità del reato risulta poi in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di 6 mesi anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva, voluta dal legislatore.
La colpa dell'imputato è inoltre grave perché IM 1 ha agito pochi mesi dopo essere uscito dal carcere, dove ha espiato una condanna di sicura rilevanza. Egli non pare, peraltro, aver tratto alcun insegnamento da tale precedente.
La colpa dellimputato è anche grave per la facilità e la propensione che ha dimostrato nel delinquere.
A favore dell'imputato, la Corte ha tenuto in debita considerazione le pronte ammissioni rilasciate relativamente alle proprie responsabilità. Analogamente, la Corte ha ritenuto che a fare tempo dal 1 settembre 2017 IM 1 pare non avere commesso ulteriori reati.
Tutto ciò considerato e tenuto conto inoltre del concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato la pena detentiva di 25 (venticinque) mesi.
Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto al fine di tenere debitamente conto della colpa di sospendere parzialmente la pena, fissando in 8 (otto) mesi la parte da espiare. I rimanenti 17 (diciassette) mesi sono pertanto posti la beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
VI. Espulsione dal territorio Svizzero
32. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. b) e o) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per lesioni personali gravi (art. 122) e infrazione allarticolo 19 capoverso 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se lespulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e linteresse pubblico allespulsione non prevale sullinteresse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dallart. 66a cpv. 1 CP lespulsione è la regola e la sua rinuncia uneccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui allart. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).
33. Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dellespulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui lespulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- linteresse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di
espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, Lexpulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
34. Nel presente caso, la Corte ha ritenuto che limputato non ha alcun legame con il nostro territorio, essendo egli giunto in Svizzera unicamente al fine di compiere due rapine.
In tale contesto, avendo riguardo ai principi sopra evocati, alla gravità dei reati e alla pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dellespulsione in 8 (otto) anni.
VII. Pretese di diritto civile dellaccusatrice privata
35. La pretesa dellaccusatrice privata ACPR 6 è stata accolta in ragione di 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.
VIII. Sequestri
36. Come postulato dalle parti, la Corte ha disposto il dissequestro a favore dellimputato di quanto sotto sequestro.
IX. Retribuzione del difensore dufficio
37. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
38. La nota professionale dellavv. DUF 1 è stata approvata per complessivi CHF 5858.10, comprensivi di onorario e spese.
visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;
94 LCStr;
4, 33 LArm;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
alias
__________, __________
1. è autore colpevole di:
1.1. rapina ripetuta
per avere,
agendo in correità con terzi, ripetutamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,
1.1.1. il 21 luglio 2017, a __________, presso la stazione di servizio __________, entrando unitamente a tale __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa simile a una vera, spingendo quindi IM 1 la venditrice ACPR 5 allinterno dellufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava larma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che lavrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire, sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 ed EUR 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 ed EUR 3'240.00, oltre a un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000.00;
1.1.2. il 1. settembre 2017, a __________, presso la Stazione di Servizio __________, entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e __________, estraendo __________ una pistola ad aria compressa simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole ti ammazzo ti ammazzo, facendosi quindi aprire lufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo allinterno, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 ed EUR 51'090.50 e a danno della ACPR 1 CHF 500.00 ed EUR 500.00;
1.2. furto duso
per avere, il 1. settembre 2017, a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targato (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dallinizio che tale veicolo era stato sottratto;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dallimputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 3 dellatto daccusa, così come pure, per quanto attiene al punto 1, dallaggravante della banda, essendo la rapina stata ritenuta nella sua forma semplice.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 25 (venticinque) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
4. È ordinata lespulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dellart. 66a CP.
5. IM 1 è inoltre condannato a versare allaccusatore privato __________ fr. 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.
6. È ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro.
7. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 5'624.10
spese fr. 234.00
totale fr. 5'858.10
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 5858.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 12'888.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 203.75
fr. 14'091.75
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