Colpevole di aver circolato alla guida dell’autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni
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Tessin Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18 Tessin Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18 Ticino Tribunale penale cantonale 17.10.2018 72.2018.18
Colpevole di aver circolato alla guida dell’autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni
Incarto n. 72.2018.18 Lugano, 17 ottobre 2018/sg Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali composta da: giudice Amos Pagnamenta, Presidente Cristina Laghi, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 6 dicembre 2016 ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato (I)__________, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TraffiStar SR 590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 61 Km/h la velocità massima consentita; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di 12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse; - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di una svista dovuta anche a circostanze un po’ sfortunate, non mette in discussione che il limite è stato chiaramente superato, ma è anche vero che il superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile, essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava, per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP; visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP; 27, 90 LCStr; 4a ONC; 22 OSStr; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1
1. è autore colpevole di: 1.1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 6 dicembre 2016, ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I)__________ alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita; e meglio come descritto nell’atto d’accusa
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi. 2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
3. La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. Intimazione a: - Comunicazione a:
- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90 fr. 765.90 ===========