Sachverhalt
dellimputazione che, precisa, non essere stati contestati dallimputato. Qualifica la colpa IMPU_1 come oggettivamente grave. Evidenzia che limputato, con la sua elevata velocità raggiunta mentre stava discutendo animatamente con la sua ragazza, avrebbe potuto cagionare feriti gravi e finanche la morte di persone. La sua colpa è, daltro canto, mitigata dal fatto che il traffico quella sera inoltrata era nella norma, nonché dalla circostanza che lasfalto era asciutto. A mente della PP, limputato che, stando alla sua deposizione dinanzi agli inquirenti, non si sarebbe reso conto della velocità di percorrenza, non ha condotto il proprio veicolo con la necessaria attenzione. La Pubblica Accusa, con riferimento agli elementi legati allautore, si sofferma poi sui precedenti penali di IMPU_1, fra cui quelli specifici (ben due su quattro) in materia di LCStr, riassumendo i relativi decreti di accusa. Precisa che nel corso del tempo lagire illecito dellimputato è tendenzialmente aumentato, non solo in termini di numero di reati, ma anche con riferimento alla gravità degli stessi. Ciò evidenzia chegli non ha imparato nulla dai suoi errori passati. A favore dellimputato vi è il fatto chegli ha da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo i fatti. A mente della PP, la prognosi per limputato non è positiva. Essa non è tuttavia tale da indurre la Pubblica Accusa ad opporsi alla sospensione condizionale della pena, ma si impone un periodo di prova di maggiore durata rispetto a quello minimo previsto dalla legge che ella quantifica in tre anni. La PP postula, alla luce di quanto sopra, che sia inflitta a IMPU_1 una pena detentiva di sedici mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
- lavv. DUF1, difensore dellimputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre gli elementi costitutivi dellart. 90 cpv. 3 e 4 LCStr contestualizzando la norma nel progetto Via Sicura varato dal legislatore. La Confederazione, prosegue il patrocinatore, ha inasprito in modo grave le pene in materia di LCStr e da tale inasprimento, a suo dire, col tempo hanno preso le distanze più voci autorevoli del ramo. In concreto, ad attenuare la colpa dellimputato vi è il fatto chegli ha da subito ammesso le sue responsabilità, nonostante avesse potuto mentire, avvalendosi del fatto che al momento dei fatti non fosse pienamente riconoscibile visto il suo travestimento da carnevale (era truccato e indossava un cappello). A suo favore, prosegue la difesa, vi è poi la circostanza chegli non si è accorto del superamento del limite di velocità in quanto era coinvolto in unanimata discussione con la sua fidanzata. È, poi, vero che a suo carico vi sono dei precedenti specifici, ma, sostiene il difensore, per oltre cinque anni non ha più delinquito. I trascorsi penali dellimputato sono per lo più relegabili a leggerezze giovanili. Per lavvocato, leccesso di velocità di cui si discute è un evento eccezionale nella vita del suo assistito: egli aveva in quei frangenti talmente litigato con la sua ragazza che in seguito si sono lasciati. IMPU_1 merita di avere una nuova chance. Egli, dopo alcune traversie dal profilo lavorativo, oggi ha trovato un nuovo impiego che svolge con impegno. La difesa riconosce che la PP, con la sua richiesta di pena, non ha infierito particolarmente. Precisa, tuttavia, che andava esaminata diversamente la fattispecie dal profilo soggettivo, tenendo conto della recente giurisprudenza del Tribunale federale. A dire del patrocinatore, non è data intenzionalità nellagire dellimputato, dovendosi tuttal più rimproverargli una negligenza nel non essersi accorto delleccessiva andatura. Per la difesa trova in concreto applicazione lart. 90 cpv. 2 LCStr che non fissa una pena minima, ma una massima di tre anni. Chiede, pertanto, che la pena detentiva sia limitata a 10 mesi, sospesi condizionalmente. Non si oppone a che la durata della sospensione condizionale superi quella minima prevista dalla legge e sia fissata in tre anni come richiesto dalla Pubblica Accusa in requisitoria.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dallart. 82 CPP;
visti gli art.12, 40, 42, 44, 47, 106 CP;
90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IMPU_1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere,
il 13.02.2018 a ___________, sullautostrada A2 in direzione nord, galleria ___________ (nicchia 1/4), correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per aver circolato alla guida del veicolo __________ targato _____, alla velocità di 187 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar ___________, malgrado il prescritto limite di 100 km/h, superando quindi di 87 km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nellatto daccusa.
2. Di conseguenza,
IMPU_1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;
2.2. al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 12 (dodici) giorni (art. 106 CP).
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 67.45
fr. 2'267.45
============
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2018.169
Lugano,
20 marzo 2019/bm
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantone Ticino
LaCorte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente nellaula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penaleMinistero Pubblico
contro
IMPU_1
rappresentato dallavv. DUF1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 142/2018 dell'8.8.2018 emanato dal Procuratore pubblicoPP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 13.02.2018 a ____________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo ______ TI ______, alla velocità di 187 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar __________, malgrado il prescritto limite di 100 Km/h, superando quindi di almeno 87 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dallart. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 2 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IMPU_1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DUF1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni:Verbale del dibattimento
La Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dellatto di accusa:
--a pag. 1, nel per avere, richiamato il doc. AI 1, aggiungere sullautostrada A2 in direzione nord, galleria ____________ (nicchia 1/4);
--a pag. 1, anziché indicare lart. 4a cpv. 1 lett. b ONC, mettere art. 4a cpv. 5 prima frase ONC.
Le parti si dichiarano daccordo con queste correzioni e latto daccusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dellatto di accusa con le modifiche di cui allodierno dibattimento. Ripercorre di seguito i fatti dellimputazione che, precisa, non essere stati contestati dallimputato. Qualifica la colpa IMPU_1 come oggettivamente grave. Evidenzia che limputato, con la sua elevata velocità raggiunta mentre stava discutendo animatamente con la sua ragazza, avrebbe potuto cagionare feriti gravi e finanche la morte di persone. La sua colpa è, daltro canto, mitigata dal fatto che il traffico quella sera inoltrata era nella norma, nonché dalla circostanza che lasfalto era asciutto. A mente della PP, limputato che, stando alla sua deposizione dinanzi agli inquirenti, non si sarebbe reso conto della velocità di percorrenza, non ha condotto il proprio veicolo con la necessaria attenzione. La Pubblica Accusa, con riferimento agli elementi legati allautore, si sofferma poi sui precedenti penali di IMPU_1, fra cui quelli specifici (ben due su quattro) in materia di LCStr, riassumendo i relativi decreti di accusa. Precisa che nel corso del tempo lagire illecito dellimputato è tendenzialmente aumentato, non solo in termini di numero di reati, ma anche con riferimento alla gravità degli stessi. Ciò evidenzia chegli non ha imparato nulla dai suoi errori passati. A favore dellimputato vi è il fatto chegli ha da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo i fatti. A mente della PP, la prognosi per limputato non è positiva. Essa non è tuttavia tale da indurre la Pubblica Accusa ad opporsi alla sospensione condizionale della pena, ma si impone un periodo di prova di maggiore durata rispetto a quello minimo previsto dalla legge che ella quantifica in tre anni. La PP postula, alla luce di quanto sopra, che sia inflitta a IMPU_1 una pena detentiva di sedici mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
- lavv. DUF1, difensore dellimputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre gli elementi costitutivi dellart. 90 cpv. 3 e 4 LCStr contestualizzando la norma nel progetto Via Sicura varato dal legislatore. La Confederazione, prosegue il patrocinatore, ha inasprito in modo grave le pene in materia di LCStr e da tale inasprimento, a suo dire, col tempo hanno preso le distanze più voci autorevoli del ramo. In concreto, ad attenuare la colpa dellimputato vi è il fatto chegli ha da subito ammesso le sue responsabilità, nonostante avesse potuto mentire, avvalendosi del fatto che al momento dei fatti non fosse pienamente riconoscibile visto il suo travestimento da carnevale (era truccato e indossava un cappello). A suo favore, prosegue la difesa, vi è poi la circostanza chegli non si è accorto del superamento del limite di velocità in quanto era coinvolto in unanimata discussione con la sua fidanzata. È, poi, vero che a suo carico vi sono dei precedenti specifici, ma, sostiene il difensore, per oltre cinque anni non ha più delinquito. I trascorsi penali dellimputato sono per lo più relegabili a leggerezze giovanili. Per lavvocato, leccesso di velocità di cui si discute è un evento eccezionale nella vita del suo assistito: egli aveva in quei frangenti talmente litigato con la sua ragazza che in seguito si sono lasciati. IMPU_1 merita di avere una nuova chance. Egli, dopo alcune traversie dal profilo lavorativo, oggi ha trovato un nuovo impiego che svolge con impegno. La difesa riconosce che la PP, con la sua richiesta di pena, non ha infierito particolarmente. Precisa, tuttavia, che andava esaminata diversamente la fattispecie dal profilo soggettivo, tenendo conto della recente giurisprudenza del Tribunale federale. A dire del patrocinatore, non è data intenzionalità nellagire dellimputato, dovendosi tuttal più rimproverargli una negligenza nel non essersi accorto delleccessiva andatura. Per la difesa trova in concreto applicazione lart. 90 cpv. 2 LCStr che non fissa una pena minima, ma una massima di tre anni. Chiede, pertanto, che la pena detentiva sia limitata a 10 mesi, sospesi condizionalmente. Non si oppone a che la durata della sospensione condizionale superi quella minima prevista dalla legge e sia fissata in tre anni come richiesto dalla Pubblica Accusa in requisitoria.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dallart. 82 CPP;
visti gli art.12, 40, 42, 44, 47, 106 CP;
90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IMPU_1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere,
il 13.02.2018 a ___________, sullautostrada A2 in direzione nord, galleria ___________ (nicchia 1/4), correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per aver circolato alla guida del veicolo __________ targato _____, alla velocità di 187 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar ___________, malgrado il prescritto limite di 100 km/h, superando quindi di 87 km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nellatto daccusa.
2. Di conseguenza,
IMPU_1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;
2.2. al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 12 (dodici) giorni (art. 106 CP).
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 67.45
fr. 2'267.45
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